CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: proseguono le trattative per il rinnovo

Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e aggiornamento del sistema di classificazione tra i punti principali dell’ultimo confronto tra le Parti 

In data 21 Marzo 2023 a Roma sono proseguite le trattative tra le OO.SS Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil e Anffas per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole strutture, parti della unitaria Struttura Associativa Anffas (2020/2022).
L’Associazione datoriale nel primo incontro dell’8 febbraio 2023 aveva espresso le difficoltà dovute al mancato adeguamento delle tariffe nella maggioranza delle Regioni e alle spinte inflattive che stanno determinando un aumento importante dei costi, mentre le OO.SS. avevano focalizzato l’attenzione sui temi della classificazione del personale, integrazione sull’Istituto della malattia, diritti, formazione e welfare contrattuale.
L’ultimo incontro si è concentrato sulle code contrattuali del precedente contratto, relativamente ad alcuni importanti istituti di rilievo da inserire nel nuovo articolato, come la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, le linee guida sulla videosorveglianza e l’aggiornamento del sistema di classificazione. In relazione alla previdenza complementare la delegazione datoriale ha individuato il Fondo Perseo Sirio con il quale ha avviato i primi contatti per giungere alla relativa convenzione, non appena individuate le modalità applicative con le OO.SS. Per quanto concerne la videosorveglianza e il sistema di classificazione Anffas procederà ad inviare nelle prossime settimane le proprie proposte alle OO.SS.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Ui hanno presentato e consegnato gli articoli relativi ai congedi per le donne vittime di violenza e sul cambio di gestione, che saranno oggetto dei lavori del prossimo incontro. 
Il confronto è poi proseguito provvedendo all’aggiornamento normativo di diversi istituti quali le ferie, la tutela della genitorialità e l’inserimento di un nuovo articolo sul lavoro agile/smart working.
In chiusura è stata posta l’attenzione della delegazione su alcune questioni già presentate nella piattaforma unitaria, quali l’esigibilità del secondo livello di contrattazione e delle progressioni economiche, nonchè la richiesta di abrogazione dell’istituto delle cosiddette “notti passive”.
Attesa per il prossimo 21 aprile la prosecuzione delle trattative. 

Credito d’imposta Art-bonus, esclusione per i contributi versati dai fondatori di un ente

L’Agenzia delle entrate si pronuncia sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle entrate interviene in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l’Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione, l’Agenzia ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.

CIPL Agricoltura Impiegati – Brescia: sottoscritto verbale di accordo

Modifica della durata del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego e aumento dell’indennità di cassa sono le novità 

Il 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra Confagricoltura Brescia, Coldiretti-Brescia, Confederazione italiana agricoltori est-Lombardia-Brescia e Confederdia-Brescia, Flai-Cgil Brescia, Fai-Cisl Brescia, Uila-Uil Brescia il verbale di accordo per rinnovare il CIPL del 29/6/2018 applicabile ai quadri e impiegati agricoli della provincia di Brescia, che decorrerà dal 1º gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle novità è la riduzione del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole da 15 a 12 mesi.
Altra modifica è l’aumento dell‘indennità di cassa, dal 1°febbraio 2023, di 5,00 euro mensili.
Per quanto riguarda le attività bilaterali le Parti hanno stabilito di rinviare ad un separato accordo.

Cipl Edilizia Arezzo: corrisposto l’Evr 2023 al personale di comparto

Determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione entro il mese di marzo

Il 1° febbraio scorso, è stato siglato il Verbale di Accordo tra Ance e Flc, per la determinazione della corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023 al personale edile della Provincia Arezzo.
L’importo dell’anzidetto elemento da versare a livello aziendale viene determinato entro la fine di marzo mediante la disamina delle ore di lavoro denunciate in Cassa Edile ed il volume d’affari Iva come rilevato nelle dichiarazioni annuali Iva delle stesse aziende, comparando altresì il valore medio del triennio 2022-2020 con quello precedente 2021-2019.
Per le imprese il cui personale è composto solamente da impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, viene rappresentato dalle ore lavorate registrate nel Lul.
Nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr, riferibili al periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Evr territoriale in misura del 4%

Importi orari Evr – operai

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili Evr – impiegati

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria -3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego -1° livello 32,61

Evr in percentuale ridotta – 2,6%

Importi orari Evr – operai

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili Evr – impiegati

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria -3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

 

CCNL Funzioni Centrali: siglato l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”

Per ciascuna area del sistema di classificazione professionale sono state definite le “Famiglie Professionali” 

Nell’ambito del CCNL Funzioni Centrali è stato sottoscritto, nella giornata di venerdì scorso, l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”. L’accordo, oltre a prevedere per ciascuna Area i requisiti di accesso, la trasposizione dall’attuale sistema di classificazione e, per ciascuna Famiglia, le conoscenze e abilità caratterizzanti e l’esemplificazione dei possibili ambiti di impiego, fotografa, per ciascuna delle 4 aree del sistema di classificazione professionale, le “Famiglie Professionali” per ciascuna di esse, così enucleate:
Area degli Operatori (già prima area): famiglia “Operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici”;
Area degli Assistenti (già seconda area): famiglia “Assistenti amministrativi- economici” e famiglia “Assistenti tecnico-informatici”;
Area dei Funzionari (già terza area): famiglia “Funzionari giuridico-amministrativi e di Organizzazione”, famiglia “Funzionari economico-funzionario contabile”, famiglia “funzionari tecnici” e famiglia “Funzionari dati”;
Area delle elevate professionalità (area di nuova istituzione): famiglia “EP giuridico amministrative”, famiglia “EP di organizzazione”, famiglia “EP economico-finanziario-contabili”, famiglia “EP Tecniche”, famiglia “EP Dati”. 
In generale, le Famiglie Professionali, riunendo competenze similari o conoscenze comuni, rappresentano uno strumento di rappresentazione dell’organizzazione. 
Attraverso la contrattazione, affermano le OO.SS., si potranno valorizzare gli strumenti e le risorse economiche per tendere allo svuotamento della prima area e il maggior numero possibile di passaggi dalla seconda alla terza area, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Non secondariamente, si potrà rendere l’area delle elevate professionalità una opportunità per valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale inquadrato nella terza area. 

Le delegazioni si riuniranno per proseguire la discussione in merito ai passaggi di area, presumibilmente, il 30 marzo.