Eblart: bonus energia di 100,00 euro ai dipendenti delle imprese iscritte

Il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) può essere richiesto fino al 30 settembre

La CNA di Viterbo e Civitavecchia ha deliberato nei giorni scorsi l’erogazione di un bonus energia di 100,00 euro per i dipendenti delle imprese iscritte ad Eblart, Ente bilaterale per l’artigianato del Lazio.
L’intervento è stato erogato al fine di concorrere alle spese sostenute dai dipendenti per le utenze di energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche nei casi di contratti intestati al coniuge/convivente.
I rincari delle bollette, affermano le associazioni di categoria del comparto artigiano ed i sindacati dei lavoratori presenti in Eblart, hanno indubbiamente aggravato lo stato di difficoltà delle famiglie e per tal motivo sono state messe a disposizione risorse per circa 180mila euro. 

Sarà possibile richiedere il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) fino al 30 settembre

CCNL Abbigliamento – Industria: aumenti da aprile

Previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore tessile abbigliamento moda

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritto tra Smi Sistema Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ha previsto la terza tranche di aumenti retributivi a decorrere dal 1°aprile 2023 per i dipendenti del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
8 2.264,68
7 2.136,10
6 2.005,13
5 1.878,36
4 1.786,95
3 bis 1.745,98
3 1.707,25
2 bis 1.657,81
2 1.621,70
1 1.289,04

Le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero

Individuati i valori delle paghe da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi opera fuori dell’Italia (INPS, circolare 23 marzo 2023, n. 33).

L’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 28 febbraio 2023 (allegato alla circolare in commento) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero. Con l’occasione, l’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Le disposizioni (D.L. n. 317/1987) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Vengono, pertanto, esclusi gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito con il quale è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa comunitaria.

Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al riguardo (circolare n. 72 del 21 marzo 1990) è che, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori delle retribuzioni, espressi in euro, sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023, allegate alla circolare INPS in questione e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Le tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

A chi si applicano le retribuzioni convenzionali

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Peraltro, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

La circolare in commento, quindi, elenca i paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Infine, la circolare in oggetto include i casi particolari in cui i criteri illustrati possono subire delle variazioni (passaggi di qualifica, mutamenti di trattamento economico nel corso del mese, maturazione di compensi variabili) e le modalità di regolarizzazioni contributive per i datori di lavoro che nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della medesima circolare.

CCNL Federcasa: incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto

Le Parti hanno proposto aggiornamenti in materia di classificazione del personale, relazioni sindacali e lavoro agile

Si è svolto il 21 marzo 2023 l’incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, per il periodo 2022/2024.
Le trattative sono iniziate nel mese di dicembre quando le OO.SS. nazionali di categoria, unitariamente a Federcasa, hanno presentato la piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo. Nell’incontro la discussione era stata incentrata sull’adeguamento normativo del dettato contrattuale e sulla necessità di un rinnovo economico. 
Nel nuovo incontro dei giorni scorsi Federcasa ha proposto alle OO.SS. un’ipotesi di percorso condiviso per il rinnovo che prevederebbe, attraverso una serie di incontri al mese, il confronto sui seguenti temi:
– aggiornamento del testo in base agli interventi normativi intervenuti negli ultimi anni;
– aggiornamento delle relazioni sindacali;
– lavoro a distanza/lavoro agile;
assegno ad personam e indennità di funzione;
– revisione del sistema di classificazione del personale;
– possibile inserimento di un terzo livello negoziale regionale.
Le OO.SS. hanno proposto di partire dal lavoro a distanza/lavoro agile, con l’obiettivo di giungere a breve ad un accordo stralcio che garantisca ai territori impegnati nella discussione della disciplina del lavoro a distanza una cornice nazionale entro cui orientare la discussione. Hanno inoltre manifestato apprezzamento in merito al richiamo della disciplina degli istituti dell’assegno ad personam e dell’indennità di funzione, nonché alla rivisitazione del sistema di classificazione del personale.
Al termine del confronto le OO.SS. si sono riservate di far pervenire una bozza per avviare la discussione sui temi sopra menzionati. 
Nel mese di aprile è prevista la convocazione di un nuovo tavolo per discutere sul tema del lavoro a distanza/lavoro agile, al fine di addivenire ad un possibile accordo stralcio.

Tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2023 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 con modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28).

Il decreto in commento apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) inserendo il nuovo Titolo II.1 recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

 

La nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies.

 

L’azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva europea.

 

Il decreto prevede, oltre all’azione rappresentativa nazionale, anche un’azione rappresentativa transfrontaliera ovvero, promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

 

L’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

 

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi, di cui il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati a esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti – designati da altri Stati membri – iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Le azioni rappresentative previste possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure compensativi e, se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

 

La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, nè le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

 

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.