CIPL Edilizia Artigianato – Bergamo: determinato l’EVR per il 2023

Definito l’EVR nella misura del 4% da applicarsi sui minimi tabellari

Il Verbale di Accordo del 20 gennaio 2023 sottoscritto tra Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell’Artigianato C.N.A. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del CIPL Edilizia Artigianato-Bergamo) la misura massima erogabile dell’EVR sarà fissata nel 4,00 % dei minimi dì paga nazionali in vigore alla data del 1º febbraio 2020.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia dì Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’Importo dell’EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:
1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore dì cassa integrazioni guadagni: 20%;
Due indicatori definiti a livello territoriale:
4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
5. Incremento dell’avanzo economico di esercizio della gestione ordinarla di Edilcassa: 20%.
Di seguito gli importi:

IMPIEGATI VALORI MENSILI
Livello Importo
72,19
63,18
52,64
48,76
45,60
40,31
35,21
OPERAI VALORI ORARI
Livello Importo
0,30
0,28
0,26
0,23
0,20

Scioglimento del Fondo Dirigenti PMI

L’INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E’ la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L’adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l’eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d’ufficio dall’Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.

Recepimento DAC 7: scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un’entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2; l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Rappresentatività sindacale: l’INL avvia la certificazione

L’Ispettorato ha dato inizio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 (INL, comunicato 24 marzo 2023).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha reso noto di aver avviato la fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023, in modo da consentire entro luglio del 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione nazionale di categoria. A tal fine, infatti, il 17 marzo scorso, Confservizi, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.

L’attività di raccolta – uno degli obiettivi rimessi all’INL dalla Convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2025 – riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. In pratica, saranno interessati: CS0001 settore funerario; CS0002 gas – acqua e CS0004 autoferrotranvieri.

Dal 1° settembre 2023 gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con le modalità illustrate nella nota INL n. 2125 del 22 marzo 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’INL.

CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise: siglato il Verbale integrativo per gli operai agricoli

Salario ed aggiornamento della declaratoria tra le novità previste

Il 14 febbraio scorso, presso la sede del Consorzio di Bonifica Larinese a Larino in Provincia di Campobasso, si sono incontrati i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e delle Organizzazioni di Produttori operanti nel settore agricolo della Regione Molise con le rispettive OO.SS., per il rinnovo del CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise.
Tale accordo prevede:
– gli aumenti retributivi salariali dell’1% a partire dal 1° gennaio 2023;
– l’aggiornamento della declaratoriå mediante l’aggiunta, tra i profili del Qualificato Super, il seguente Addetti alle incubatrici; selezionatura e speratura, incubazione e schiusa uova e vaccinazione.
Al fine di riallineare le tempistiche previste in ambito nazionale riguardanti la struttura della contrattazione in agricoltura tra il CCNL e il CIRL, il presente Accordo ponte avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2023.
Le Parti s’impegnano altresì, ad avviare i tavoli di confronto per il prossimo rinnovo del CIRL secondo i tempi programmati e stabiliti dalla contrattazione.