Il processo civile nella riforma Cartabia: notifiche e svolgimento delle udienze

L’INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

– mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

– con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell’udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

Utilizzo servizi on line delle Entrate: istanza abilitazione/disabilitazione delle peersone di fiducia

 

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).

Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.

 

Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l’Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al  provvedimento n. 173217.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

 

Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.

E’, inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.

Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l’Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.

CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.

CIPL Edilizia Artigianato-Milano: erogato l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno in corso

Definito l’Evr 2023 per le Aziende ed il personale di Comparto

L’accordo del 28 marzo 2023, sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie, prevede la verifica dei parametri territoriali per la determinazione ed il riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Tale accordo assicura l’andamento positivo di tutti i parametri territoriali tenendo conto anche dei cicli economici che caratterizzano il settore, collegati ai risultati di produttività, qualità e competitività raggiunti nel territorio.
Come previsto, l’Elemento in questione può esser dovuto interamente, dovuto in misura ridotta oppure non dovuto.
– Evr dovuto in misura intera:
Se dal confronto tra i dati riguardanti il triennio 2020-2022 in rapporto al precedente triennio 2019-2021, i parametri aziendali relativi alle ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ed al volume d’affari Iva come rilevabile dalle dichiarazioni annuali risultino pari o positivi, le Aziende provvederanno alla corresponsione dell’intero importo ad operai, impiegati, nonché ad apprendisti con contratto professionalizzante mediante il versamento di quote mensili durante l’anno in corso. In tal caso, l’Evr è stabilito nella misura intera del 4% dei minimi tabellari vigenti dal 1° Febbraio 2020.
– Evr non dovuto o versato in misura ridotta:
Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo, l’Azienda non dovrà versare l’Elemento Variabile della Retribuzione. Se invece, l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri, la stessa dovrà riconoscere l’Evr in misura ridotta pari al 50% dell’intero importo. In tal caso ella dovrà, entro il 30 Ottobre 2023, inviare tramite indirizzo Pec all’Associazione Artigiana di categoria cui aderisce ed alla Cassa Edile di Milano, un’autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Verifica del parametro Ore denunciate in Cassa Edile
Da ultimo si comunica che, le ore denunciate presso la Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, possono esser verificate nell’area privata “Servizi on-line” consultando la funzione ad accesso riservato “Rendiconti” → “Estratto conto” → “Evr”.

Approvata la disciplina dell’equo compenso per i professionisti

Con il voto favorevole della Camera diviene legge la normativa in materia di giusta retribuzione delle prestazioni rese dai chi esercita una professione liberale (Camera dei deputati, comunicato 13 aprile 2023).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 12 aprile 2023 la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti (avvocati, notai, amministratori di condominio, commercialisti, ecc.), con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista. 

Il provvedimento si compone di 13 articoli e innanzitutto definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi i professionisti non iscritti a un Ordine, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (articoli 1 e 2).

La legge disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4).

Si prevede anche che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (articolo 5).

Viene consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (articolo 7) e si disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8).

Inoltre, viene consentita la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (articolo 9).

Infine, presso il Ministero della giustizia, viene istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), mentre si prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (articolo 11).