CCNL Budella e Trippa – Industria: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

 

Il personale del Comparto ha percepito l’emolumento relativo all’Iar

In data 25 gennaio 2021, le sigle sindacali Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL Budella e Trippa – Industria che prevede, a partire da aprile, la corresponsione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione.
L’Iar viene corrisposto a tutti i lavoratori che prestano attività presso le aziende del settore dell’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

L’art.51 – “Trattamento economico” del suddetto CCNL prevede l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione che viene determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato per gli altri livelli. L’incremento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione. L’Iar va ad incidere esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.

Livello  Parametro Iar 
1S 230 58,11
1 200 51,10
2 165 42,16
3A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Applicazione CCNL nella sorveglianza antincendio: i chiarimenti

L’INL interviene per l’indicazione del contratto comparativamente più rappresentativo del settore (INL, nota 19 aprile 2023, n. 687).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di applicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo, su istanza inoltrata dall’ANISA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio. L’associazione, infatti chiedeva di “specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”. 

In proposito, l’Ispettorato, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha basato il chiarimento in oggetto sulla normativa di riferimento, ovvero l’articolo 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”). In sostanza, l’INL ritiene che sia imprescindibile per le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e (aspetto ugualmente determinante) quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

In alternativa, la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza (comma 4 del citato articolo 11 e delle verifiche di cui al successivo articolo 110).

Conseguentemente, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi

Tale orientamento vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: al via la trattativa per il rinnovo del contratto

Aggiornamento della classificazione del personale e recupero del potere d’acquisto dei salari tra gli aspetti principali dell’incontro

Nei giorni scorsi si è aperto al CNEL il confronto sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in virtù dell’approvazione nei percorsi assembleari svolti su tutto il territorio nazionale dell’Ipotesi di bozza di Piattaforma per il rinnovo del contratto dei Grafici Editoriali, avevano inoltrato nel mese di marzo alle parti datoriali la richiesta di apertura ufficiale della trattativa di rinnovo del contratto. 
La Segretaria nazionale di Slc-Cgil, nell’incontro del 18 aprile, ha affermato che la trattativa si svolgerà in una fase di profonda trasformazione per tutta la filiera dell’editoria, segnata dalla produzione sempre più massiva di contenuti digitali. Il nuovo quadro professionale impone la necessità di aggiornare la classificazione professionale e di includere le figure digitali che operano nel settore, le cui competenze sono sempre più richieste dalle aziende. A tale scopo, afferma ancora la segretaria, occorre:
– investire nella formazione e riqualificazione delle professionalità esistenti;
– ridurre l’orario di lavoro a parità di salario;
– consolidare il welfare aziendale, aumentando la quota sui fondi di previdenza complementare e sanitaria;
– valorizzare ed implementare il ruolo dell’osservatorio di settore, in quanto luogo di analisi ed elaborazione contrattuale.
Dal punto di vista economico il nuovo CCNL dovrà inoltre garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione.
Attesi per le prossime settimane ulteriori incontri tra le Parti Sociali al fine di pervenire ad un contratto innovativo che risponda alle esigenze dei lavoratori e che promuova il rilancio dell’editoria.

CCNL Sanità: incontro tra Ministero e OO.SS. per nuove figure professionali

Riqualifica degli OSS e nuovo profilo professionale nel Settore Sanità

Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro presso la Conferenza delle Regioni tra le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl FP e Uil-Fpl, i tecnici della Commissione Salute ed il Ministero della Salute, nel corso del quale, è stata avanzata la proposta di revisione della figura professionale dell’operatore socio sanitario (OSS), nonché l’istituzione di un nuovo profilo di interesse sanitario destinato a sostituire l’OSS ed avente formazione complementare.
La Commissione ha infatti previsto per tale nuova figura (la cui denominazione non risulta ancora definita), previa frequenza di uno specifico corso di formazione, il compito di fornire supporto agli infermieri, rispondendo ai bisogni di salute della popolazione differenziati negli ambiti territoriali, ospedalieri, sanitari sociosanitari e sociali, ed a cui affidare attività più complesse ed alla quale riconoscere, nel settore pubblico, un inquadramento contrattuale superiore nell’area Assistenti con conseguente aumento del trattamento economico.
Trattasi di un progetto che ha come obiettivo, seppur non dichiarato, quello di fronteggiare la carenza infermieristica andando pertanto a sostituire parte delle attività dei professionisti.
In particolare, al fine di valorizzare tale figura sanitaria, si è pensato di proporre, per quanti attualmente sono inquadrati come OSS, l’accesso a questo nuovo profilo mediante la valutazione di una qualificata esperienza già maturata superiore a 24 mesi.
Nonostante questo non rispecchi effettivamente il percorso di valorizzazione previsto per gli operatori socio sanitari, si ritiene necessario un prosieguo del confronto sulla proposta formulata dalla Commissione al fine di portare ad un suo notevole miglioramento.
A tal proposito, le Sigle Sindacali chiederanno alla suddetta:
– l’inserimento di misure volte a contrastare il dumping contrattuale nel settore privato, riconoscendo per questa nuova figura all’interno dei contratti di lavoro, il medesimo costo contrattuale previsto per la sanità pubblica;
– di chiarire quali responsabilità avranno tali operatori nell’esercizio della propria attività lavorativa rispetto alle quali si riscontra la necessità di acquisire maggiori tutele, soprattutto assicurative, e alla necessità di un eventuale allargamento degli effetti della Legge Gelli-Bianco;
– di far fronte alla necessità del possesso del profilo di OSS accompagnata dal diploma di scuola superiore di secondo grado e da una esperienza in questo contesto lavorativo di almeno 24 mesi al fine di consentire, per una vera riqualificazione di questi operatori, la possibilità di supplire alla mancanza del diploma con una maggiore esperienza acquisita;
– di prevedere l’istituzione di un Registro Nazionale valido sia per gli OSS e sia per questa nuova figura sanitaria.
Si attendono, da parte dei Sindacati, futuri aggiornamenti in merito. 

Compimento maggiore età minori percettori di indennità di accompagnamento o di comunicazione e benefici

I soggetti minori in possesso dei requisiti socio – economici per poter accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, devono inviare all’INPS il modello “AP70” ai fini dell’erogazione delle prestazioni al compimento della maggiore età, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1446). 

Come noto, ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari (articolo 25, comma 6, D.L., n. 90/2014).

 

L’INPS segnala, pertanto, che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio – economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

 

L’interessato può utilizzare a tal fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile sul sito istituzionale autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE) o, in alternativa, rivolgersi a un istituto di patronato riconosciuto dalla legge.

 

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza bisogno di essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

 

Peraltro, l’INPS segnala che i soggetti suindicati saranno informati almeno 6 mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del predetto modello “AP70”.

 

Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.