Bando ISI 2022: dal 2 maggio al via le domande

La procedura informatica per la compilazione delle richieste sarà aperta fino alle ore 18 del 16 giugno 2023.

Sta per scattare l’ora della compilazione delle domande relative al Bando Isi 2022, attraverso il quale l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge n. 208/2015. Dal 2 maggio al 16 giugno 2023 alle ore 18, sarà aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando.

Peraltro, a suo tempo, l’INAIL ha già reso noto con un comunicato del 15 febbraio che per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online, introducendo due nuovi specifici profili riservati ai professionisti e alle società di intermediazione.

In particolare, i soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica. L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

I Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;               — Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;                                                      – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse del Bando ISI sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti: 
Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) e del 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro, né superiore a 60.000 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Entro il 16 giugno 2023 il calendario delle scadenze ISI 2022 sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Rottamazione-quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare le domande per la rottamazione quater (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 21 aprile 2023).

Con il comunicato del 21 aprile 2023, n. 68, il MEF ha reso noto lo slittamento di due mesi del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-riscossione è quindi differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Ne è conseguita la proroga al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, attualmente fissato al 30 giugno 2023. Inoltre, con una prossima disposizione, verrà annunciata anche lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata, dall’originario 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 – si ricorda – ha introdotto la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tale misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendone le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa ha previsto, invece, che  non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il vecchio piano dei pagamenti prevedeva la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata e le restanti rate di pari importo. Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ne consegue l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Oltre alle nuove scadenze, il MEF ha anche preannunciato l’arrivo di una prossima disposizione riguardo al pagamento della prima o unica rata che slitterà al 31 ottobre 2023.

 

Trasparenza retributiva, in arrivo la nuova direttiva UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di combattere la discriminazione retributiva e contribuire a colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea (Consiglio europeo, comunicato 24 aprile 2023).

Il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54/CE sulla parità di retribuzione, inoltre, la trasparenza retributiva basata sul genere è stata inclusa tra le priorità fondamentali della strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025.

 

Per dare attuazione a questi principi, il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per contrastare il divario retributivo di genere

 

Nella nuova direttiva sulla trasparenza retributiva, si sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire alle persone in cerca di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati, riportandole nel relativo avviso di posto vacante o comunicandole prima del colloquio di lavoro. Ai datori di lavoro sarà inoltre fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

 

Una volta assunti, i lavoratori e le lavoratrici avranno il diritto di chiedere ai propri datori di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Avranno inoltre accesso ai criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera, che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

 

Vengono introdotti alcuni obblighi di comunicazione a carico delle imprese: quelle con più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire annualmente all’autorità nazionale competente in merito al divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione mentre, per le imprese più piccole (inizialmente quelle con più di 150 dipendenti), l’obbligo di comunicazione avrà cadenza triennale.

 

Nel caso in cui si riscontri un divario retributivo superiore al 5% non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, le imprese saranno tenute ad agire svolgendo una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

 

E’ prevista la possibilità di ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul genere.

 

Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver violato le norme UE in materia di parità di retribuzione e trasparenza retributiva e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni, come le ammende, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Per la prima volta, la discriminazione intersezionale (ossia fondata su una combinazione di molteplici forme di disuguaglianza o svantaggio, come il genere e l’etnia o la sessualità) è stata inclusa nell’ambito di applicazione delle nuove norme. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni volte a garantire che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità.

 

A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire la direttiva a livello di legislazione nazionale e, due anni dopo il termine di recepimento, l’obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni in base al genere ogni tre anni sarà esteso anche alle imprese con più di 100 dipendenti.

Eblig Liguria: 300mila euro a favore delle imprese artigiane ed i loro dipendenti

Le domande potranno essere presentate dai lavoratori fino al 30 aprile 2023

L’Ente bilaterale artigiano ligure (E.B.LIG.), al fine di offrire un sostegno economico ad integrazione del reddito delle imprese e dei loro dipendenti per la situazione legata al “caro energia”, ha stanziato fondi per 300mila euro da destinare alle ditte e ai loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia.
Il bonus è rivolto a tutte le imprese ed ai loro lavoratori, in forza da oltre 90 giorni, iscritti all’E.B.LIG., in regola con i versamenti degli anni 2019-2020-2021 e 2022. In caso di non regolarità, la domanda viene automaticamente respinta. 
Le risorse stanziate, sono pari a:
150.000,00 euro lordi per l’intervento a favore dei lavoratori;
150.000,00 euro lordi per l’intervento a favore delle imprese.
Il bonus, concesso nella misura “Una Tantum” di 300,00 euro per le imprese e 150,00 euro per tutti i lavoratori in forza presso un’impresa in regola alla data della
richiesta, può essere erogato una sola volta per lavoratore, anche in caso di due o più contratti di lavoro.
Le domande possono essere presentate esclusivamente online sull’apposita piattaforma, per il tramite degli sportelli territoriali E.B.LIG. o direttamente, per i lavoratori dal 1° marzo al 30 aprile 2023, mentre per le imprese il termine previsto è da poco terminato, ossia dal 1° marzo al 31 marzo 2023.
Il sussidio lordo sarà poi erogato all’impresa direttamente tramite bonifico bancario, mentre ai lavoratori sarà erogato per il tramite delle imprese e dalle stesse inserito nella busta paga di ciascun dipendente dal primo mese utile successivo alla ricezione del bonifico da parte di E.B.LIG., con apposita dicitura e assoggettandolo alle ritenute di legge.
La procedura sarà effettuata a sportello in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento anticipato e di non implementazione delle risorse, sarà effettuato un sorteggio per tutte le pratiche presentate nella medesima giornata di esaurimento risorse.

CIPL Edilizia Industria – Roma: definito l’EVR 2023

Considerati positivi gli indicatori territoriali, spetta ora alle aziende la verifica dei parametri su base triennale 

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione relativo all’anno 2023, il 14 aprile l’Acer di Roma e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia per le imprese edili e affini.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Ciascuna azienda dovrà ora procedere al raffronto su base triennale dei due parametri aziendali, prendendo a riferimento il triennio 2022/2021/2020 e confrontandolo con quello 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
L’esito della verifica darà luogo alle seguenti situazioni:
– se entrambi i parametri aziendali saranno pari o positivi, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018;
– se uno dei due parametri aziendali sarà negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%;
– se entrambi i parametri saranno negativi, l’azienda non erogherà l’EVR.
Le imprese che, per il 2023, corrisponderanno ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta o che non lo corrisponderanno, dovranno inviare entro il 15 maggio 2023 un’apposita autodichiarazione all’Acer di Roma o alla Cassa Edile di Roma, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., laddove costituite.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello Valori mensili (4%dei minimi)
VII Livello – Quadri e I cat. Super  68,83 euro
VI Livello – I cat.  61,95 euro
V Livello – II cat.  51,62 euro
IV Livello – Impiegati di IV livello  48,18 euro
III Livello – III cat.  44,74 euro
II Livello – IV cat.  40,26 euro
I Livello –  IV cat. I impiego 34,41 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello  Valori orari
IV Livello – operaio di IV Livello 0,28 euro
III Livello – operaio specializzato  0,26 euro 
II Livello – operaio qualificato  0,23 euro
I Livello – operaio comune  0,20 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DISCONTINUI
Livello Valori orari 
Guardiani (art.6) 0,18 euro
Guardiani con alloggio (art.6) 0,16 euro