CCNL Enti Lirici: riunione del coordinamento unitario nazionale

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell’incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All’incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l’attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all’eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

CCNL Occhiali – Industria: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Aumento dei minimi e dell’elemento perequativo, maggiore tutela in caso di malattie gravi, pari opportunità e violenza di genere oltre al diritto alla formazione continua sono tra i temi del rinnovo 

Il 28 aprile 2023 è stata sottoscritta da Confindustria-Moda, dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici-Anfao e da Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil  l’ipotesi di rinnovo del CCNL Occhiali-Industria applicabile ai dipendenti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria e decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le novità più rilevanti.
Parte economica.
Aumento sui minimi di 167,00 euro con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62,00 euro da maggio 2023; 48,00 euro da marzo 2024, 57,00 euro da febbraio 2025.

Livello Aumento 1.5.2023  Aumento 1.3.2023 Aumento 1.2.2025 Totale 
Q 76,32 euro 59,08 euro 70,16 euro 205,57 euro
76,18 euro 58,98 euro 70,03 euro 205,19 euro
5°S 72,28 euro 55,96 euro 66,45 euro 194,68 euro
69,75 euro 54,00 euro 64,13 euro 187,88 euro
4° S  64,57 euro  49,99 euro 59,36 euro 173,92 euro
62,00 euro 48,00 euro  57,00 euro  167,00 euro
3°S  60,24 euro  46,63 euro 55,38 euro 162,25 euro
59,06 euro 45,72 euro 54,30 euro 159,08 euro
55,78 euro 43,18 euro 51,28 euro 150,24 euro 
89,00 euro 89,00 euro  90,00 euro 268,00 euro

Previsto, inoltre, con decorrenza 2023 l’aumento dell’elemento perequativo a 360,00 euro lordi annui, in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il welfare contrattuale a decorrere dal 1°luglio 2024 è previsto l’aumento dello 0,3% sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), mentre a decorrere dal 1°gennaio 2024 l’aumento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e sarà previsto il contributo di 2,00 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle aziende.
Parte normativa
Previsto il prolungamento a 18 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
Disciplinata la formazione continua dei lavoratori con 8 ore di formazione annua (2024-2025) per ogni lavoratore.
Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali.
Regolamentato lo smart working.
Stabilita per le vittime di violenza di genere l’astensione di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell’azienda, oltre quelli legalmente previsti.

Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

Lavoro: il Governo approva un nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei ministri comunica l’avvenuta approvazione, con procedura d’urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell’importo per l’anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023

Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 

Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23