Regole tecniche del processo tributario telematico: eliminazione firma digitale per gli allegati

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
– “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
– u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
– v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
– l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
– la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

 

Decreto lavoro: le misure del governo

Il provvedimento varato il 1° maggio interviene sul cuneo fiscale, sul contrasto alla povertà, sulle politiche attive e sulla sicurezza sul lavoro (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 1° maggio 2023).

Il Consiglio dei ministri ha varato il 1° maggio, tra gli altri, un decreto legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo, ribattezzato “Decreto Lavoro“, interviene innanzitutto sul cosiddetto “cuneo fiscale“, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui. Inoltre, introduce disposizioni per il contrasto della povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, promuove le politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si interviene, infine, per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale

Per il sostegno del reddito dei lavoratori, il Decreto Lavoro innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità. L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Viene inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Prevista anche una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Le misure di inclusione sociale e lavorativa

Dal 1° gennaio 2024, viene introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per chi è in grado di lavorare: coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio. Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della misura in questione potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di 12 mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Contratti a termine

Modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro

Istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Viene previsto, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, infine, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ebav Veneto: contributo per le Aziende per l’alternanza scuola-lavoro

Corrisposto il contributo per l’integrazione del Dvr alle Aziende artigiane Regione Veneto

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regione Veneto, prevede per le Aziende del comparto un contributo ai fini dell’integrazione del Dvr relativamente all’accoglienza degli studenti per l’alternanza formativa scuola-lavoro.
Il servizio deve essere realizzato dall’Impresa mediante professionisti e/o Associazioni Artigiane iscritte, sia direttamente o per tramite adesione di secondo livello, alle Federazioni Regionali firmatarie dell’Accordo siglato in data 23 gennaio 2018, indicando i propri collaboratori, nonché i dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria di seguito elencata, deve riportare data antecedente la richiesta della prestazione:
– copia della convenzione del patto, piano o progetto formativo sottoscritto con la Scuola o l’Università;
– copia fattura quietanzata da cui risulti il servizio prestato dai professionisti e dalle Associazioni Artigiane aderenti. La suddetta fattura deve riportare il periodo di intervento, nonché contenere la dicitura: “Intervento riferito all’integrazione Dvr-Alternanza Scuola Lavoro di cui all’Accordo Interconfederale 23 Gennaio 2018”
– collaboratori e/o dipendenti incaricati con Curriculum Vitae aggiornato e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la partecipazione a qualificati corsi relativi alla materia e aggiornamenti, o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni;
– dichiarazione dell’Rlst o dell’Rls di avvenuta consultazione per l’integrazione del Dvr;
– la lettera di mandato allo sportello territoriale della sicurezza precedente all’intervento richiesto in azienda per l’integrazione del Dvr.
Il contributo relativo all’anno di competenza (ossia quello in cui viene emessa fattura), viene calcolato sui costi al netto di Iva, e corrisponde al 50% dei costi sostenuti, con un massimo erogabile pari ad euro 240,00, una tantum per azienda.
I contributi vengono poi corrisposti entro tre mesi dalla data scadenza servizio mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
La mancanza di dichiarazione del relativo Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinerà la non erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale potrà versare il contributo richiesto solo fino al permanere della capienza dei fondi o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda del contributo stesso.
Circa il trattamento fiscale, questo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di versamento dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale con l’aliquota attuale in misura del 4%.
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli Enti pubblici e privati” cumulativo verrà poi inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Da ultimo si comunica anche che, nel Dvr, l’Azienda deve indicare le mansioni, l’attività, nonché le operazioni che verranno svolte dallo studente tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, la mancata esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti o possibili, anche in relazione all’età; le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro; la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; la movimentazione manuale dei carichi; la sistemazione, la scelta, l’utilizzo e la manipolazione delle attrezzature di lavoro (ossia agenti, macchine, apparecchi e strumenti); la pianificazione dei processi di sviluppo del lavoro, nonché del suo relativo svolgimento e della interazione sull’organizzazione dello stesso; la situazione della formazione e dell’informazione degli studenti secondo l’indicazione della Nota della Regione Veneto sull’alternanza scuola-lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel Dvr dovrà essere inclusa altresì, la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in Asl sulla base delle indicazioni dell’art. 5 co. 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Manageritalia: prevista la formazione per tutti i quadri associati

 Parte l’11 maggio il programma Leading from the middle, nato da un accordo tra  Manageritalia Lombardia e Wyde – The connective school

Manageritalia, Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, ha previsto a partire dall’11 maggio il programma “Leading from the middle”, stabilito da un accordo di Manageritalia Lombardia con Wyde – The connective school. 
Tale corso verrà offerto a tutti i quadri associati a Manageritalia (solo per la prima sessione anche a quadri non iscritti) e sarà articolato in 3 appuntamenti.
Gli obiettivi sono:
offrire stimoli per rimodulare il modo di lavorare e creare team tra le persone;
favorire la trasformazione positiva;
costruire uno spazio di confronto in cui generare un nuovo linguaggio.
Tale corso è volto a migliorare la figura del cosiddetto middle manager, di grande importanza tra il board e i collaboratori, soprattutto in questo periodo in cui dopo innumerevoli crisi, il management non solo deve gestire la trasformazione organizzativa del lavoro, ma anche quella relativa al senso e alla capacità di realizzazione delle persone.

Irap 2023: approvate specifiche tecniche per trasmissione dei dati

L’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 aprile 2023, n. 141337).

Riguardo alla trasmissione dei dati relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 aprile 2023, n. 141337, ha reso nota l’approvazione delle specifiche tecniche da seguire per adempiere al proprio compito di trasmette le dichiarazioni IRAP alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta.

Tale trasmissione di dati avviene attraverso il sistema di collegamento tra anagrafe tributaria ed enti locali, denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco“.

 

Già con il provvedimento del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate, aveva provveduto ad approvare il modello di dichiarazione “IRAP 2023”, con relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2022. Inoltre, con lo stesso provvedimento erano state approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello.

 

Il suddetto provvedimento faceva rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2023. Pertanto, in attuazione di tale previsione, l’Agenzia con il nuovo provvedimento ha esposto le specifiche tecniche, contenute nell’allegato A in formato XML, da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni IRAP.

 

Come chiarito dall’Agenzia, tale trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP.