Rivalsa INPS invalidità causata da terzi: rilascio nuovo servizio

Rilasciato il nuovo servizio telematico per la dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili che consentirà all’INPS di ottenere più agevolmente il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al beneficiario dell’invalidità civile (INPS, messaggio 12 maggio 2023, n. 1745).

L’INPS comunica il rilascio del servizio telematico “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”, ricordando che il cittadino ha l’obbligo di presentare il modello in oggetto nella circostanza in cui lo stato invalidante sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

 

Il modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.

 

Il soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile può compilare il modello attraverso le seguenti modalità alternative:

 

1) dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menù “Acquisizione AS1”;

 

2) per il tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;

 

3)  attraverso le Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).

 

La trasmissione telematica del modello AS1 consente all’INPS di agire con maggiore e rinnovata efficacia per ottenere dal terzo responsabile, e dal suo assicuratore, il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile.

CCNL Sacristi: siglato il contratto

Tra le novità l’inquadramento su tre livelli, il riconoscimento di un’indennità per la vacanza contrattuale e nuovi minimi 

E’ stato sottoscritto il nuovo CCNL che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e sarà applicabile ai dipendenti di enti ecclesiastici per il quadriennio 2022-2025.
Tra gli interventi, è stata introdotta un’ Appendice destinata ai Santuari di maggiore dimensione e con esigenze volte all’accoglienza di notevoli flussi di visitatori e fedeli.
E’ stata inoltre modificata la classificazione del personale, con l’introduzione di un terzo livello e la previsione del passaggio da un livello all’altro per anzianità e conseguimento di crediti formativi.
Dal punto di vista economico, è prevista un’indennità una tantum a titolo di vacanza contrattuale per il 2022 e la metà del 2023 di 1.050,00 euro, da versare in due rate: la prima di 700,00 euro entro il 31 ottobre 2023 e la seconda di 350,00 euro entro il 30 aprile 2024.
Stabiliti, inoltre, nuovi minimi salariali, di seguito gli importi.

Livello 1°luglio 2023 1°gennaio 2024  1°gennaio 2025 
1°livello 1.300,00 euro 1.320,00 euro  1.350,00 euro
2°livello 1.260,00 euro  1.280,00 euro 1.310,00 euro
3°livello 1.100,00 euro   1.120,00 euro  1.150,00 euro 

Introdotti, inoltre, i buoni pasto pari a 5,00 euro per ogni giorno lavorativo di almeno 4 ore e il diritto alla quattordicesima per tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda la malattia, al fine di garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro, viene data la possibilità  di aumentare il periodo di aspettativa non retribuita e sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero.
Attribuito un ruolo di maggior rilievo all’ente bilaterale ENBIF, per i corsi di formazione necessari all’ottenimento dei crediti formativi. 

CCNL Enti di Ricerca: è ancora dibattito sul rinnovo contrattuale del comparto

Analisi sulla distribuzione delle risorse per il personale addetto

Nei giorni scorsi, si è tenuto presso l’Aran, un nuovo confronto per il rinnovo del CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, durante il quale sono stati analizzati i criteri di distribuzione delle altre risorse per il personale della scuola disponibili grazie all’Accordo politico del mese di novembre 2022 ed al conseguente Atto di indirizzo di marzo 2023. Trattasi di euro 100 milioni una tantum, stanziati dalla L. n. 6/2023, di euro 230 milioni, nonché, della quota restante, circa il 4%, degli aumenti stipendiali non ancora assegnati.
Difatti, per la Flc-Cgil, una della Parti firmatarie, le suddette risorse dovranno essere distribuite tra tutto il personale, docente e Ata, di ruolo e precari, nonché finalizzate ad un continuativo incremento della retribuzione (Rpd per i docenti e Cia per gli Ata), riconoscendo altresì per i precari alcuni diritti quali ad esempio tre giorni di permessi retribuiti, nonché, per incrementare le differenti indennità compresa quella del Dsga.
La Parte Sindacale prosegue ancora dichiarando di non esser favorevole con chi vuole seguire la via del contenzioso per il consolidamento dei diritti dei precari, evitando così di porre a carico del CCNL, i costi per i 3 giorni di permessi retribuiti concessi al personale precario.
In aggiunta, continua osservando che, deve essere il contratto lo strumento prioritario attraverso il quale estendere i diritti al personale suddetto, affermando il principio della giustizia europea relativo all’equiparazione dei diritti dei lavoratori di ruolo con quelli non di ruolo. Non fare ciò, significherebbe venir meno alla propria funzione di sindacato, ossia di tutelare e di conciliare gli interessi del personale di settore, iniziando con i più fragili.
Al termine della trattativa, l’Aran si è riservato di formulare per l’incontro che si terrà il prossimo 17 maggio, un’ulteriore proposta relativa alla distribuzione delle risorse, tenendo conto dell’esigenza di dover rispondere a tutti i lavoratori del settore scuola coinvolti dal rinnovo contrattuale.

Pensionamento, in GU il Decreto per l’incentivo al posticipo

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per Quota 103 (Decreto 21 marzo 2023).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103.

Questi soggetti possono infatti rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quel che riguarda la procedura di domanda di accesso all’incentivo del posticipo del pensionamento, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. L’Istituto, poi, provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Infine, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.

Aggiornamento FAQ Rottamazione-quater: chiarimenti dall’Agenzia riscossione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all’ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall’ articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E’ possibile presentare la domanda:
– in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione;
– in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall’Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.