CCNL Metalmeccanica – Industria: con il mese di giugno previste importanti novità

Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore

Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi

Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell’emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
– un contratto a tempo indeterminato;
– un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l’importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.

 

Fruibilità Art Bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello del 24 maggio 2023, n. 331, ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta Art Bonus e erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda l’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma1, del D.L. n. 83/2014 (c.d. Art Bonus), in riferimento ad erogazioni liberali a sostegno di due complessi monumentali di appartenenza pubblica gestiti da un ente che adotta un sistema di rilevazione contabile oggettivamente in grado di consentire la tracciatura della loro integrale destinazione a sostegno dei suddetti beni e di iniziative volte a consentirne la piena fruibilità pubblica.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, al comma 1, prevede un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per 1000 dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

 

Come chiarito dal Ministero della cultura, in riferimento alla fattispecie in esame, a seguito della modifica statutaria il Comune esercita un controllo diretto ed esclusivo in riferimento alla funzione di conservazione, manutenzione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale e artistico delle città. In forza di due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all’assegnazione in favore dell’istante di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie. L’ente, dunque, risulta istituito per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico e gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. La sostanza pubblicistica è supportata da una serie di indici sintomatici:

– costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici;

– maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti;

– finanziamento con risorse pubbliche;

– gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;

– assoggettamento ad alcune regole proprie della P.A. o al controllo analogo.

Resta comunque imprescindibile l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura, di cui all’articolo 101, D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

Ciò premesso, nulla osta alla riconduzione dell’ente al novero dei suddetti istituti o luoghi della cultura, essendo la sua funzione esclusiva la conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il parere del Ministero della cultura risulta, quindi, favorevole all’ammissibilità all’Art Bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere tali complessi monumentali. Infine, in riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali, anche per gli altri immobili di titolarità del Comune ricevuti in comodato, tramite un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile, l’Agenzia delle entrate evidenzia che, l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 106/2014, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.

CCNL Dirigenti-Aziende Autotrasporto: rinnovata la parte economica del contratto

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all’accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
– 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
– 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E’, inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l’introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.

Il progetto Single Digital Gateway per cittadini e imprese dell’UE

Il contributo dell’INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L’INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell’ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L’SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l’obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L’INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

– mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell’UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

– consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

– se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

– diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

–  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

– Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l’INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L’INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall’INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall’identificazione dell’utente, alla presentazione della domanda, all’emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l’accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno

Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.

Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.