CCNL Scuola Pubblica: è confronto sull’Alta Formazione Artistica e Musicale

Settimo di incontro dedicato al comparto Istruzione e Ricerca

Durante l’ultimo incontro, si è tanto dibattuto sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari ad euro 8,5 milioni elargiti con la Legge di Bilancio 2022.
In tale occasione, l’Aran ha proposto l’attribuzione di queste risorse a tutto il personale andando ad incrementare così la retribuzione professionale docente (Rpd), il compenso individuale accessorio (Cia) del personale Tecnico-Amministrativo, l’indennità di amministrazione parte fissa per il personale Ep. Al contrario, non ha accolto la proposta di istituire un’indennità specifica di alta formazione da assegnare ai lavoratori delle istituzioni Afam, tenendo anche in considerazione i profondi cambiamenti in tale settore.
L’Aran ha giustificato la sua contrarietà, rapportandosi alla scarsità delle risorse e alla necessità di evitare complicazioni dal punto di vista stipendiale.
Si indicano pertanto, le proposte da questa avanzate:
1) incremento medio pari ad euro 50,00 per 13 mensilità;
2) incremento medio della retribuzione professionale docente di euro 59,52 per 13 mensilità così suddiviso
euro 50,06 per la fascia 0-14 anni;
euro 61,59 per la fascia 15-27 anni;
euro 76,25 per la fascia da 28 anni;
3) incremento medio del compenso individuale accessorio pari ad euro 92,94 per 13 mensilità così ripartito
euro 31,82 per i coadiutori;
euro 34,05 per assistenti e collaboratori.
4) incremento annuo dell’indennità di amministrazione parte fissa del personale Ep di euro 730,29.
Si ricorda altresì, che la decorrenza degli incrementi è il 1° gennaio 2022 e che, quelli sopra descritti devono essere divisi per 12 mensilità.
Circa le relazioni sindacali sono state ribadite le seguenti richieste:
– mantenimento del diritto alla mobilità nazionale gestita dal Mur;
– precisa definizione di chi ha il potere di firma dei contratti integrativi di istituto contrattazione integrativa a livello nazionale della definizione dell’indennità di posizione delle qualificazioni;
– regolazione a livello di contrattazione integrativa nazionale dei contratti non subordinati.
Riguardo all’istituzione della figura del ricercatore, viene richiesta una precisa definizione dei compiti evitando la creazione di un profilo di docente sottoinquadrato.
Circa le progressioni fra le aree del personale Ta, si è demandato il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio prestato nella qualifica di provenienza.
Relativamente al conferimento degli incarichi al personale delle elevate qualificazioni, si sta discutendo di inserire una nota congiunta per enunciare che le modalità sono quelle rinvenute nel D.P.R. n. 132/03.
Avuto riguardo delle nuove figure, è stato richiesto il loro inquadramento in una specifica area di supporto diretto alla didattica. Sarà materia di contrattazione integrativa nazionale, l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle varie figure previste.
Ulteriori domande che dovranno essere poi approfondite concernono la regolamentazione della didattica a distanza e l’individuazione di un orario figurativo per i docenti ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

 

CCNL Agricoltura-Operai: nuovi minimi salariali a giugno per i dipendenti del Settore

Nella busta paga di giugno presenti gli incrementi retributivi

Dal 1° giugno 2023, in applicazione del CCNL, i salari contrattuali dei dipendenti di ogni livello professionale che operano nelle singole province sono aumentati dello 0,5%. A beneficiarne sono coloro i quali prestano servizio presso: aziende ortofrutticole, oleicole e i frantoi, zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico – venatorie, agrituristiche, di servizi e di ricerca in agricoltura, di coltivazioni idroponiche e florovivaistiche. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale, inclusive dell’aumento, non possono essere inferiori a quanto riportato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai agricoli
Area professionale Minimo
Area 1 1.389,15
Area 2 1.266,90
Area 3 944,62
Operai florovivaisti
Area professionale Minimo (orario)
Area 1 8,41
Area 2 7,71
Area 3 7,24

Per le province in cui sono stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, i minimi salariali di cui sopra sono applicati con decorrenza a partire dalla data fissata nel rinnovo dei contratti provinciali stessi, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. Per le altre province, la decorrenza di applicazione dei minimi è invece fissata al 1° giugno 2022. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Bonus Sud e credito d’imposta ZES e ZLS: nuovo modello di comunicazione

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta pergli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls), definendone modalità e termini di presentazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347).

L’articolo 1, comma 265, della Legge di bilancio 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 ha poi modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

A tal riguardo, per consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 188347/2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

– nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

– nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;

– nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

 

Tale modello può essere inviato, tramite il software “CIM23”, o dal beneficiario stesso o da un soggetto incaricato, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall’8 giugno 2023 e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni. Con la stessa modalità, inoltre, può essere inviata una nuova comunicazione, per rettificarne una già inviata, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Oltre il termine massimo previsto per l’invio, potranno essere accolte solo:

– comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

– comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

 

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato: il riepilogo dell’INPS

L’Istituto ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato (INPS, circolare 31 maggio 2023, n. 49).

Dato che nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati (Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 205/2017 e D.L. n. 48/2023), l’INPS ha voluto effettuare un riepilogo delle modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. 

Welfare aziendale: i benefit (articolo 51, comma 2, del TUIR)

La normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, al comma 2 dell’articolo 51 sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater), che disciplinano fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

In proposito, in linea con le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS evidenzia che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il regime previdenziale in relazione ai benefit 

Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.

Corresponsione dei benefit mediante voucher

L’articolo 1, comma 190, lettera b), della legge di Stabilità 2016 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

In particolare, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.

Profili previdenziali e premi di risultato

Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Va evidenziato, comunque, che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, in materia di redditi relativi a premi di produttività e di redditività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, accanto a quelle fiscali, altre agevolazioni di natura contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è prevista l’applicazione di un beneficio sul piano contributivo mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800 euro. Sempre per le quote delle erogazioni non superiori a 800 euro è altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore.

Contestualmente, a fronte del minore onere contributivo a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro, il legislatore ha previsto, corrispondentemente, sul piano previdenziale la riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.

Premi di risultato sostituiti con welfare aziendale

Su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.

Infine, con riferimento al caso di sostituzione dei premi di risultato con azioni offerte alla generalità dei dipendenti, si osserva che il legislatore ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma anche alle condizioni che richiedono l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti e la non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio, nonché – anche oltre tale termine – al datore di lavoro o alla società emittente.

CIRL Agricoltura Impiegati – Liguria: rinnovato il contratto regionale

Aumenti retributivi e Una Tantum per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria

Il 4 maggio 2023 presso la sede di Confagricoltura Liguria in Genova, Confagricoltura Liguria, Cia – Agricoltori Italiani Liguria, Coldiretti Liguria e Confederdia Liguria, Fai-Cisl Liguria, Flai-Cgil Genova, Uila-Uil Liguria hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto regionale di lavoro per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria, con valenza 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 per la parte normativa, e dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2025 per la parte retributiva.
Dal punto di vista economico la retribuzione contrattuale tabellare è stata aumentata del 4,8% a decorrere dal 1° maggio 2023, e per il periodo di vacanza contrattuale è stata riconosciuta un’indennità “Una Tantum” ripartita sui singoli livelli contrattuali, come da tabella sotto riportata, erogata in 2 tranches:
– la prima parte (60%) nella mensilità di luglio 2023;
– la seconda parte (40%) nella mensilità di settembre 2023

 

Categoria Importo
Quadro  € 850,00
1 € 750,00
2 € 650,00
3 € 600,00
4 € 550,00
5 € 530,00
6 € 500,00

Le Parti Sociali, dopo ampia discussione, hanno altresì stabilito che qualora in un’azienda un impiegato ricopra il ruolo di RSPP, la stessa si impegna, a tutela sua e del dipendente, a stipulare apposita polizza assicurativa per il ruolo esercitato.