Ebap: rimodulate le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie

Per i dipendenti che abbiano già percepito la prestazione verrà bonificato un importo di 100,00 euro

Visto il perdurare dell’inflazione che continua ad indebolire la capacità di spesa delle famiglie, aggravata dal caro energia, l’EBAP, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemonte, insieme alle Parti Sociali regionali che lo costituiscono, ha ritenuto opportuno rimodulare le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie. La scadenza per la richiesta di prestazione energia dipendenti, si ricorda, era stata già prorogata al 31 dicembre 2023.
I nuovo parametri sono:
–  250,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE pari od inferiore a 15.000,00 euro;
150,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE di valore compreso tra i 15.001,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ai dipendenti rientranti nella prima fascia di ISEE, che avessero già percepito tale prestazione, verrà automaticamente bonificato un importo integrativo di 100,00 euro.

Associazione professionale: compensi di sindaco o amministratore soggetti a IRAP

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito di un’associazione professionale, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci (Agenzia delle entrate, risposta 5 giugno 2023, n. 338).

Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 8, della Legge di bilancio 2022 ha previsto che tale imposta regionale non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997.

A riguardo l’Agenzia delle entrate cita la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, nella quale viene anche chiarito che il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni contenuto nella norma implica che resti assoggettato a IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.

In relazione ai compensi connessi agli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, l’Agenzia richiama la sentenza del 29 settembre 2016, n. 19327 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che tali compensi non vadano inclusi nella base imponibile IRAP dell’associazione, qualora l’esercizio delle predette attività avvenga in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione. Oltre a ciò, affinché operi l’esclusione dalla base imponibile IRAP, deve risultare possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti, con onere della prova a carico del contribuente che è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione a una associazione professionale.

 

Nel caso di specie, l’oggetto dell’associazione professionale è l’esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni giuridiche ed economiche, fra le quali quelle di dottore commercialista ed esperto contabile e consulente del lavoro, con il comune scopo di favorire ed accrescere lo svolgimento delle attività professionali dei soci.

In relazione alle modalità della gestione contabile degli incarichi di sindaco e amministratore, la fatturazione dei compensi connessi a tali incarichi risulta essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall’associazione, sulla base del regolamento che prevede che tutti i soci svolgano la propria attività in piena autonomia professionale e in piena autonomia nei rapporti con la clientela, prevedendo espressamente che per l’incarico di sindaco o amministratore spetti un premio in percentuale sul compenso fatturato e percepito dalla medesima associazione professionale.

 

L’Agenzia, dunque, osserva che in questo quadro gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, che la designazione del professionista sembra avvenire anche in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui il professionista fa parte e che quest’ultimo, nell’espletamento dell’incarico, si avvalga in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

 

Il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, del premio conferma che i compensi percepiti per tali incarichi sono da intendersi come proventi della propria organizzazione e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista, confluendo con gli altri compensi percepiti dall’associazione professionale per le attività svolte.

 

Ciò premesso, dunque, l’Agenzia ha affermato che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione istante.

Tutela assicurativa infortuni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

L’INAIL fornisce chiarimenti sulla tutela contro gli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (INAIL, circolare 1 giugno 2023, n. 23).

L’INAIL interviene in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, confutando alcuni dubbi sollevati in proposito.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge principalmente una funzione di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori, è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. Il rappresentante ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

 

Trattandosi di una figura necessaria nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

 

Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

 

L’INAIL precisa, a tal proposito, che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

 

I suddetti rappresentanti sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali e, in questo caso, ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

 

Alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Infine, la circolare in commento si riferisce anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

 

Per entrambe le figure sopra richiamate, eventuali eventi lesivi ad essi accaduti in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge, sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (inteso come rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa).

 

In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in questione.

 

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

 

Gli unici due casi di esclusione, finora applicati, riguardano gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

 

 

CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.