Riallineamento: recupero imposta sostitutiva in eccesso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata in misura superiore al dovuto a causa di un errore nella sua determinazione (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2023, n. 344).

L’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio, cosiddetto riallineamento.

 

L’affrancamento si effettua con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

– la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

– le successive con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

 

Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 è stato chiarito che la stessa va determinata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

In particolare, con la suddetta circolare, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini dell’affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorre a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero al netto dell’imposta sostitutiva versata.

 

Tanto premesso, nel caso di specie, l’istante, ha esercitato l’opzione per l’affrancamento delle riserve vincolate al regime di sospensione di imposta originatesi per effetto del riallineamento.

La prima rata risulta corrisposta in parte in data 20 luglio 2021 e in parte 15 settembre 2021, usufruendo della proroga disposta per i soggetti ISA dal Decreto Sostegni-bis; la seconda rata risulta corrisposta in data 30 giugno 2022 e la terza rata risulta ancora non saldata, non essendo ancora scaduto il termine del suo versamento, coincidente con quello del pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2022.

Avendo l’istante indicato nel rigo “RQ103” del modello redditi “SP2021”, relativo al periodo d’imposta 2020, colonna 1, un saldo di rivalutazione/riserva vincolata da affrancare al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riallineamento, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, pari al 10% della colonna 1, è stata determinata in misura superiore al dovuto. 

 

L’Agenzia ha chiarito che, al fine di correggere l’errore commesso, l’istante può dunque presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020. Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata, che resta confermata, ma, per espressa affermazione dell’istante, è utilizzata esclusivamente per correggere l’errore commesso in sede di compilazione del “quadro RQ” della dichiarazione.

L’istante potrà, dunque, procedere al versamento della terza rata, in misura ridotta per effetto della dichiarazione integrativa, scomputando dal relativo importo quello delle eccedenze di versamento emergenti dalle prime due rate già versate.

Nuovo servizio telematico INAIL per la gestione transitoria degli infortuni ex INPGI

Per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato dall’INAIL un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e di invio delle denunce di infortunio, garantendo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo (INAIL, circolare 6 giugno 2023, n. 24).

Il nuovo servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

 

In base al regolamento INPGI del 24 giugno 1980, gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando la modulistica allegata alla circolare del 5 dicembre 2022, n. 44. Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Al fine di migliorare la gestione di tale attività, è stato rilasciato il nuovo servizio applicativo per agevolare l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto. L’invio della denuncia attraverso tale servizio sostituisce la trasmissione con posta elettronica certificata, indicata nella citata circolare del 5 dicembre 2022, n. 44.

 

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’INAIL dal 6 giugno 2023 al percorso “Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex INPGI” oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione “Accedi ai servizi on line” selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
Gli unici soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti, accedendo al servizio tramite Spid, Cie o Cns.

 

L’INAIL ha precisato che, in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia. Inoltre, la denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.
Il rilascio della ricevuta dal servizio telematico costituisce notizia dell’acquisizione della documentazione e dell’avvio del procedimento relativo alla gestione dell’evento da parte dell’Istituto.

 

Le denunce inviate precedentemente al rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata saranno inserite nell’applicativo dalla Direzione stessa, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale.

CCNL Dirigenti – Aziende Autotrasporto: prevista a giugno la prima tranche dell’Una Tantum

Ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 verranno corrisposti 700,00 euro a titolo di arretrati retributivi

Il Verbale di Accordo del 18 maggio 2023 sottoscritto tra Confetra e Manageritalia ed applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato ha previsto come integrale copertura del periodo dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data del 18 maggio 2023 l’erogazione di un importo “una tantum” di 1.500,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Per i dirigenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in forza alla data del 18 maggio 2023, l’importo viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Tale cifra non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo viene erogato con le competenze di fine rapporto.

CCNL Abrasivi – Industria (ex Assopiastrelle): erogato l’EGR nel mese di giugno

Corrisposta la somma di euro 100,00 lordi a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva al personale di Comparto

Il CCNL siglato in data 28 luglio 2014, tra Confindustria Ceramica e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, applicato agli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, avente decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016, prevede al Capitolo 2°, art. 6 Contrattazione di secondo livello che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 a coloro assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai realizzato una contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che, nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è riconosciuta con le competenze della mensilità di giugno dell’anno successivo, un importo pari ad euro 100,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale.
L’emolumento in questione è omnicomprensivo e non computabile ai fini del Tfr.
Da ultimo si specifica altresì, che in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

CCNL Dirigenti delle imprese di logistica: rinnovato il contratto per i lavoratori del Settore

Delineati i punti importanti del contratto: una tantum, aumenti stipendiali e fondo welfare

Manageritalia e Assologistica hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali. Il contratto, sottoscritto il 31 maggio scorso, riguarda circa 250 aziende associate e coinvolge circa 70.000 dipendenti diretti ed indiretti. Le principali novità sono da ricercarsi principalmente nella parte economica, dal momento che quelli riguardanti la normativa sono già stati attuati con l’accordo di proroga del CCNL del 26 luglio 2021. Infatti, l’accordo sottoscritto di recente prevede un importo Una Tantum di 1.000 euro da corrispondere nel 2023 a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e viene corrisposta in due tranche:
500,00 euro erogati con la busta paga di luglio 2023;
500,00 euro erogati con la busta paga di novembre 2023.

È previsto, altresì, un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, di 450,00 euro lordi mensili da erogare:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° dicembre 2023, la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente viene elevata a 3.650,00 euro; dal 1° luglio 2024 a 3.800,00 euro e dal 1° luglio 2025 a 3.950,00 euro. Inoltre, vengono destinati 1.500 euro annui alla piattaforma welfare dirigenti terziario, utilizzabili per beni e servizi relativi al welfare per gli anni 2024 e 2025. Per quel che riguarda il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare Fondo Mario Negri, questi, dal 1° gennaio 2023, è elevato al 2,39%, dal 1° gennaio 2024 al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.