CCNL Metalmeccanica – Industria: definita l’entità dell’aumento per la tranche di giugno

A seguito della pubblicazione dei dati consuntivi sull’inflazione registrata nel 2022 le Parti Sociali hanno stabilito l’entità dell’aumento per la terza tranche di giugno

Il 7 giugno 2023 Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito i nuovi aumenti previsti a giugno 2023 per 1,5 milioni di dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti.
Infatti, come previsto dal CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, le parti si sono incontrate per calcolare i nuovi minimi, sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’indice Ipca, al netto dei beni energetici importati.
Pertanto, a giugno, i dipendenti del settore a livello C3, potranno godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili e non di 27,00 euro, come stabilito in sede contrattuale.  
L’aumento sarà del + 6,6% per tutti i livelli.
I sindacati sono soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la novità del contratto sottoscritto due anni fa, ovvero la determinazione degli aumenti durante e non solo a fine contratto, considerandola infatti una scelta pragmatica.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimi dal 1°giugno 2023
D1 1.608,67 euro
D2 1.783,90 euro
C1 1.822,43 euro
C2 1.860,97 euro
C3 1.993,04 euro
B1 2.136,25 euro
B2 2.291,85 euro
B3 2.558,63 euro
A1 2.619,93 euro

 

CCNL Autoferrotranvieri: in corso la discussione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del contratto

L’obiettivo della Uiltrasporti è la definizione del documento condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto entro il 30 giugno 

Al via a Roma, presso la sede nazionale della Uiltrasporti, l’incontro organizzato dalla Segreteria Nazionale della Uiltrasporti e rivolta a tutte le strutture regionali per discutere e definire l’avvio delle piattaforme di rinnovo del contratto collettivo del Trasporto Pubblico locale.
L’incontro ha visto l’attiva partecipazione di tutti i rappresentanti regionali del settore con interventi che hanno fornito punti di riflessione e confronto circa il riconoscimento del valore fondamentale del lavoro, sia in termini economici che normativi, anche per evitare la fuga dal settore che inevitabilmente produrrà perdita di quantità e qualità dei servizi.
L’obiettivo, ha affermato il segretario generale, è definire il documento, condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto, entro il 30 giugno, al fine di non perdere nemmeno un giorno rispetto alle tempistiche a disposizione. Tra i punti da affrontare, l’attenzione principale è posta sull’adeguamento salariale e sul recupero pieno del potere d’acquisto, nonchè la creazione di norme migliorative per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, attraverso una diversa organizzazione del turno lavorativo. 
In secondo luogo, il dibattito con le altre Parti Sociali si dovrà focalizzare sul rafforzamento delle clausole sociali e sulla qualità del sistema degli appalti e subappalti, che rappresenta un tema delicato che necessita un’attività di vigilanza.
Infine non dovrà mancata l’attenzione sui temi riguardanti la parità di genere, la tutela della genitorialità e la sicurezza sul lavoro. 

Decreto Alluvioni: termini e modalità di presentazione della domanda di indennità per autonomi

Dal 15 giugno 2023 sarà possibile inoltrare la domanda telematica per richiedere l’indennità una tantum introdotta dal D.L. n. 61/2023 in favore dei lavoratori autonomi (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 54).

Il cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 8, comma 1, ha previsto un aiuto economico, nella forma di un’indennità una tantum, per alcune categorie di lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga la platea dei soggetti potenziali beneficiari, i requisiti richiesti dalla normativa e fornisce indicazioni sui termini e le modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

Soggetti beneficiari dell’indennità una tantum

 

Destinatari dell’aiuto in questione sono le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

 

In particolare, con riferimento all’ultima categoria di lavoratori sopra indicata, l’Istituto specifica che nella stessa sono ricompresi:

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS;

 

– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

 

pescatori autonomi;

 

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;

 

– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS.

 

Condizioni per l’accesso al beneficio e misura

 

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati a condizione che, alla data del 1° maggio 2023, risiedano o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (come individuati nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni) e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, allorquando la stessa sia già avviata alla predetta data.

 

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

 

Il beneficio economico è riconosciuto nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nel limite dell’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non oltre i 3.000 euro.

 

La domanda

 

L’istanza per richiedere l’indennità una tantum deve essere inoltrata all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale istituzionale.

 

La domanda sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2023 accedendo, con le solite credenziali (SPID almeno di livello 2 o superiore, CIE o CNS), alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito dell’INPS, selezionando poi “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

 

In alternativa, la domanda può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o inoltrata attraverso gli Istituti di Patronato qualora il soggetto non sia in possesso di nessuna delle indicate credenziali di accesso.

 

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

 

I richiedenti sono tenuti a dichiarare, sotto la loro responsabilità, il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto e, nel caso in cui il controllo effettuato al riguardo dall’INPS dia esito negativo, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

 

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: ufficializzato il valore IPCA

Scatta la clausola di garanzia inserita nel CCNL 26 maggio 2021. Previsti aumenti pari a 124,28 euro al livello 5

Decorrono dal 1° giugno 2023 gli aumenti salariali per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il CCNL Unionmeccanica-Confapi, sulla base del contratto firmato il 26 maggio 2021 con le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm.
Le previsioni contrattuali stabiliscono che, per i dipendenti del settore, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Per l’anno in corso le Parti si sono incontrate per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri appena enunciati. 

Livello Aumenti Minimi dal 1°giugno 2023
1 90,75 1.465,75 
2 100,22 1.618,77 
3 111,20 1.796,07 
4 116,02 1.873,93
5 124,28 2.007,36 
6 133,25 2.152,24
7 142,96 2.309,01 
8 155,47 2.511,01 
8Q 155,47 2.511,01 
9 172,89 2.792,49 
9Q 172,89 2.792,49

 

Liberalizzazione temporanea degli scambi con l’Ucraina

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato un avviso in merito al nuovo regolamento n. 1077/2023 sulle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi tra UE e Ucraina (Agenzia delle dogane, comunicato 8 giugno 2023).

Con il Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, sono state istituite misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina, con l’obiettivo di fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

 

Tali misure, in vigore a decorrere dal 6 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, prevedono la concessione di regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

 

In particolare, il regolamento prevede:
– la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi di entrata per i prodotti ortofrutticoli;
– la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione;
l’esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche successivamente alla scadenza dello stesso;
– la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/4782 del Parlamento europeo e del Consiglio per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Il Regolamento prevede, inoltre, che la Commissione possa sospendere, di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno Stato membro, tali misure nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’Accordo di associazione.