CCNL Colf (Confedilizia): osservazioni sul rinnovo contrattuale

Nuove richieste avanzate per i lavoratori domestici

Giovedì 8 giugno si è dato seguito al dibattito con le Associazioni Domina e Fidaldo relativo al rinnovo del CCNL Colf-Confedilizia, applicato agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Dopo il primo confronto in cui è stata presentata ed esposta la piattaforma sindacale di rinnovo, le due Associazioni Datoriali hanno illustrato le loro osservazioni in merito alle richieste ed avanzato l’istanza di modificare articolati aggiuntivi.
A fronte delle dichiarazioni delle Parti Datoriali di indisponibilità sugli articoli di carattere economico e delle istanze presentate, la discussione è risultata molto animata, dichiarando altresì che, come le OO.SS. Filcams, Fisascat, Uiltucs e Federcolf, anche loro hanno da sempre dimostrato una spiccata responsabilità e voglia di costruire, mediante il percorso negoziale, una visione del comparto in cui ciascuna persona possa in qualche modo veder riconosciuta la propria dignità e la prestazione lavorativa svolta, oltre al riconoscimento della regolarità del rapporto lavorativo.
Tutto questo significa, per le Organizzazioni Sindacali, caricarsi della diminuzione dell’alveo vertenziale e dei rischi civili e penali in capo ai datori di lavoro.
E’ stato poi domandato a Fidaldo e a Domina di formalizzare le richieste esposte verbalmente nel corso della trattativa.
Da ultimo, le Parti comunicano che, la prossima riunione si svolgerà in data 10 luglio 2023 in presenza.

CCNL Istituzioni Socio Assist. (Anaste-Confsal): cambia la disciplina dell’apprendistato

Con il verbale sottoscritto il 28 aprile scorso sono state introdotte modifiche all’istituto dell’apprendistato e della malattia

E’ stato diffuso nei giorni scorsi il verbale sottoscritto il 28 aprile 2023 da Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam, ad integrazione e sostituzione di alcuni istituti disciplinati nel CCNL del 27 dicembre 2022.
In primo luogo si segnala che, in relazione alla disciplina dell’apprendistato (art. 22), sono state aggiornate le progressioni retributive, ossia:
–  per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5: dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche dal liv. 6 a 10; dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Si ricorda che il trattamento economico per gli apprendisti, come già previsto nel CCNL, consiste in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto dal CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato. Al termine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. 
Dal punto di vista della malattia l’art. 62 è stato sostituito, prevedendo che per i primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell’Ente previdenziale competente; 
h) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono:
a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un’indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al 1° evento morboso di ciascun anno di calendario;
b) un’indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al 2° evento morboso di ciascun anno di calendario; 
c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi. 
Inoltre il datore di lavoro corrisponderà al dipendente: 
– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; 
– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS è riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario: 
– ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico; 
– nelle ipotesi in cui a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;
– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL. 
Si segnala inoltre che l’art. 71, co. 2, relativo all’indennità di vacanza contrattuale è stato sostituito, con la previsione secondo cui a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 300,00 euro. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata l’attività lavorativa durante il periodo 2020-2022, secondo i seguenti scaglioni
– assunzione nel corso del 2020: 300,00 euro;
– assunzione nel corso del 2021: 200,00 euro;
–  assunzione nel corso del 2022: 100,00 euro.
Tali importi saranno erogati in 15 tranche mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. 
In merito all’indennità professionale, l’art. 70, co. 2, è stato sostituito con la previsione secondo cui, con riferimento al solo personale con qualifica o con mansione di infermiere, è riconosciuta un’indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari a 155,00 euro da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.
Le OO.SS. hanno infine stabilito che per quanto non espressamente stabilito nel verbale di cui sopra si rinvia al CCNL sottoscritto il 27 dicembre 2022, che resta ferma e valido. 

CCNL Dirigenti Aziende Agricole: sottoscritto il verbale di accordo

Previsti nuovi minimi a decorrere dal 1°luglio 2023 

In data 8 giugno 2023 è stato sottoscritto tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) e la Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell’Agricoltura (Confederdia), l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A. il verbale di accordo per l’adeguamento del trattamento retributivo per i dirigenti in forza all’8 giugno 2023.
E’, pertanto, previsto un aumento retributivo mensile:
– pari a 115,00 euro mensili con decorrenza dal 1°luglio 2023;
– pari a 115,00 euro mensili con decorrenza dal 1°aprile 2024.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a 4.670,00  euro a decorrere dal1°luglio 2023 e pari 4.785,00 euro a decorrere dal 1°aprile 2024.

 

Sospensione dei termini amministrativi a seguito degli eventi alluvionali, le precisazioni dell’INL

L’INL fornisce alcune precisazioni in merito alla sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi prevista dal D.L. n. 61/2023 tra gli interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane (INL, nota 12 giugno 2023, n. 1006).

Il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), tra le varie misure adottate per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, ha disposto anche la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi fino al 31 agosto 2023, nonchè interventi urgenti in materia di giustizia civile e penale.

 

Entrambe le disposizioni, contenute, rispettivamente, negli articoli 4 e 2 del decreto, vanno ad impattare anche sui procedimenti di interesse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

In particolare, l’articolo 4, comma 1, del Decreto Alluvioni, prevede, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

 

Il beneficio della sospensione riguarda i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione (come indicati nell’allegato 1 al decreto).

 

Nella nota in oggetto, l’INL richiama alcuni fra i principali procedimenti di proprio interesse i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023 per effetto della disposizione di cui sopra detto, ovvero:

 

– i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;

 

– i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981;

 

– il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della richiamata legge;

 

– i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;

 

– il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati, ricordandosi che lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento); 

 

– il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;

 

– il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;

 

– il termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

 

Con particolare riferimento ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, viene precisato che, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (articolo 7, Legge n. 604/1966), il termine perentorio di 7 giorni previsto per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 61/2023 contiene poi misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, prevedendosi, tra l’altro, il rinvio delle udienze fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023, la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, così come è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

 

Pertanto, anche tali misure emergenziali rilevano per l’INL, incidendo le stesse sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (in particolare, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2). 

 

    

Pegno mobiliare non possessorio: servizio web per compilare e inviare le domande

 

L’Agenzia delle entrate ha reso nota l’attivazione del nuovo servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, l’istituzione di nuovi codici tributo e l’istituzione di un codice negozio ad hoc (Agenzia delle entrate, comunicato 14 giugno 2023, risoluzione 14 giugno 2023, n. 26/E, provvedimento 14 giugno 2023, n. 212883).

L’articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Al comma 4 del suddetto articolo 1 è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori” che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

 

Con il provvedimento n. 120760/2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità in tale registro informatico e per le relative certificazioni e copie, sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, i pagamenti possono essere regolarizzati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione, con la risoluzione del 14 giugno 2023, n. 26/E, è stato istituito il codice tributo:

  •  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.

Mentre, per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo:

  •  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

La necessità di individuare puntualmente l’istituto del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro ha reso necessaria anche l’istituzione di un codice negozio dedicato. A tal fine, con provvedimento del 14 giugno 2023, n. 212883, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da esporre nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973.

 

Infine, l’Agenzia ha reso noto che dal 15 giugno 2023 è attivo il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, tramite il quale le domande possono essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia, trasmettendo i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo.