Decreto Alluvioni: le istruzioni dell’INPS

L’Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l’illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l’INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L’INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

–  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L’INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Importi deduzioni forfetarie 2023 a favore degli autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato la misura delle deduzioni forfettarie 2023 per spese non documentate e l’Agenzia delle entrate ne ha chiarito la modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 16 giugno 2023, n. 103; Agenzia delle entrate, comunicato 16 giugno 2023).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è stata prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 che ammonta a 48,00 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, invece, l’importo stabilito dell’agevolazione fiscale è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un proprio comunicato stampa, nel quale è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando rispettivamente:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;

  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

 

Tali codici, ha ricordato l’Agenzia, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Fondo Fisde: aggiornato il piano sanitario 2023

Dal 1° luglio 2023 obbligatoria la prescrizione per gli accertamenti diagnostici 

Dal 1° luglio 2023 coloro i quali sono interessati ad ottenere i rimborsi delle spese realizzate per gli accertamenti diagnostici effettuati e per la richiesta di autorizzazione in forma diretta di tali accertamenti eseguiti privatamente, devono obbligatoriamente presentare la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.
Tale prescrizione è volta a garantire la congruità dell’accertamento, in quanto solo il medico può valutare clinicamente l’adeguatezza della prestazione rispetto alle esigenze del paziente e decidere l’atto medico necessario.
La prescrizione medica da allegare alla domanda di rimborso deve avere data precedente al documento di spesa della prestazione, deve corrispondere alla prestazione descritta nel documento di spesa, ed altresì deve indicare il riferimento alla diagnosi certa o sospetta.
Al fine di realizzare la richiesta di rimborso occorre prima di tutto verificare la diagnosi indicata sulla prescrizione, ossia gli accertamenti, il controllo, la prevenzione e screening, e, qualora non risultino adeguati, come indicazione di diagnosi dovrà chiedersi al medico di completare la prescrizione con il riferimento corretto; mentre per il rimborso delle prestazioni diagnostiche della prevenzione Fisde, non serve invece la prescrizione medica.
Da ultimo, si comunica che, dal 1° luglio prossimo, mediante l’aggiornamento dei programmi Fisde, tutti gli iscritti al Fondo potranno eseguire anche:
– ecodoppler/ecocolordoppler tronchi sovraortici;
– ecodoppler/ecocolordoppler cardiaco;
– pap test, duo pap e test HPV;
– ecografia mammaria;
– mammografia;
– accertamenti diagnostici specifici per la prevenzione per target, una volta l’anno, rimborsabili senza prescrizione.

Le disposizioni urgenti del governo su lavoro, assunzioni e mondo dello sport 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell’ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell’ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l’adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c’è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.