Enpam: sussidio di neo-natalità anche ai padri

A partire dal 26 giugno si potranno presentare le domande per i nati nel 2022 e 2023 

L’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, ha previsto anche per il padre, medico o odontoiatra, un contributo di neo-natalità per le spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido, pari a 2.000,00 euro per ogni figlio nato nel 2022 e nel 2023.
Il contributo sarà di 4.000,00 euro in caso di medico oppure di odontoiatra, libero professionista da almeno tre anni.
Il sussidio di neo-natalità è subordinato a limiti di reddito familiare ed è cumulabile con altre misure garantite a tutti i cittadini, come il bonus asilo nido.
Qualora entrambi i genitori siano medici, il bonus verrà versato due volte.
Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 26 giugno.
Soddisfatti i dirigenti dell’Enpam, che hanno visto in questo ampliamento della destinazione anche ai padri, un maggior aiuto verso la possibilità dei professionisti di poter conciliare meglio lavoro e famiglia, e di vivere più tranquilli l’esperienza della genitorialità.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria (Confimi): aumento di 124,60 euro mensili dal 1° giugno 2023

Sottoscritto l’accordo per l’aumento dei minimi tabellari e dei trattamenti economici delle trasferta e della reperibilità

In data 19 giugno 2023 si sono incontrate Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil per iniziare la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, in scadenza il 30 giugno 2023. Le OO.SS. già nel mese di maggio hanno presentato a Cofimi la piattaforma rivendicativa e quindi consentito l’inizio del confronto per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2021.
Le Parti Sociali, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale 1° giugno 2022-30 giugno 2023, hanno convenuto di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferta e i valori relativi ai compensi per la reperibilità. 

Minimi retributivi

 Categorie  dal 1° giugno 2023 
Incrementi  Minimi 
173,41  2.800,82 
155,98  2.519,29 
143,41  2.316,25 
133,64  2.158,49 
124,60  2.012,49 
116,33  1.878,92 
111,46 1.800,30 
100,51  1.623,45 

Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili. Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità. 
Nell’ambito del periodo 1° giugno 2023-31 maggio 2024 le parti esamineranno la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni. 

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con OSC

Categorie  dal 1° giugno 2023 
2.415,56 
8ª 2.173,57 
  1.997,68 
1.862,30 
1.736,51 
  1.620,32 
  1.553,16 
1.482,81 

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti spetta il seguente trattamento economico.

Misura dell’indennità in euro dal 1° giugno 2023
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,42
Quota per il pernottamento 22,59

Reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.

 

 

Categoria 

b) Compenso giornaliero  c) Compenso settimana/e 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

2ª   5,43  8,12  8,78  35,27  35,93  38,62 
4ª  6,43  10,12  10,83  42,27  42,98  46,67
Superiore alla 

 

7,40  12,16  12,82  49,16  49,82  54,58 

 

Guida alla compilazione della dichiarazione redditi 2023

L’Agenzia delle entrate ha emanato due circolari contenenti la Raccolta dei principali documenti di prassi relativi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, nonchè delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023 (Agenzia delle entrate, circolari 19 giugno 2023, n.14/E e 15/E).

La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia, in tal modo, offre a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisce un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale e che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività di controllo formale delle dichiarazioni.

 

Tale Raccolta contiene informazioni relative a ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Al suo interno sono richiamati documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e sono forniti chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

L’articolo 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 1, come modificato dall’articolo 7- bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. 

Il CAF o il professionista potranno trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al D.M. n. 164/1999. In tal caso la somma dovuta sarà ridotta ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

 

Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele sono distinte in relazione alla verifica:
– della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
– delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Viene sottolineato che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.

 

L’Agenzia, con richiamo alla circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, specifica che, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità. Il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

 

A decorrere dall’anno d’imposta 2022 sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili. In particolare:

  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi;

  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.