Le disposizioni in materia di lavoro nel D.L. n. 75/2023

È entrato in vigore il 23 giugno 2023 il nuovo decreto legge contenente misure urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport (D.L. 22 giugno 2023, n. 75).

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023 e adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infatti, l’articolo 3 del D.L. n. 75/2023, stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

 

Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:

 

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

b) politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

 

Sul fronte del lavoro, in particolare, l’articolo 42 del Capo IV è dedicato alla cassa integrazione straordinaria in deroga. La misura riguarda le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

 

Le predette imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, ciò in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate.

 

Misure urgenti sono poi previste in ambito sportivo, a cui fa riferimento il Capo III del decreto. L’articolo 33, in materia di plusvalenze, stabilisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito (DPR n. 917/1986) nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

L’articolo 41 del decreto in commento contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

 

Ulteriori disposizioni riguardano poi la razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo e i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il verbale di adeguamento dei minimi retributivi

I nuovi importi sostituiscono dal 1° giugno 2023 gli importi definiti con il CCNL 31 maggio 2021 

In data 23 giugno 2023 si sono incontrate Legacoop Produzione e Servizi, Cefla, Sacmi, Bilanciai, Italcables, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fim, Fiom e Uilm per definire le novità riguardanti il CCNL Metalmeccanica Cooperative in tema di minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità. Le Parti hanno preso atto della dinamica consultiva dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati comunicata il 7 giugno scorso dall’Istat e hanno verificato l’importo relativo all’adeguamento IPCA, risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi di giugno 2023, in base a quello che è stato stabilito nelle tabelle dei minimi contrattuali del CCNL 31 maggio 2021. Preso atto di questi elementi, le Part hanno adeguato l’importo dei minimi tabellari per livello che decorrono dal 1° giugno 2023.

Minimi retributivi

Livello Minimi dal 1° giugno 2023 
D1 1.608,67
D2 1.783,90
C1 1.822,43
C2 1.860,97 
C3 1.993,04 
B1 2.136,25
B2 2.291,85
B3 2.491,93
A1 2.746,41

Sulla base dei valori IPCA 2022, al netto degli energetici importati, sono stati definiti i nuovi importi sull’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, spetta il seguente trattamento economico.

Misura dell’indennità  Dal 1° giugno 2023 
Trasferta Intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
Quota per il pernottamento  21,65

Indennità di reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.

Livello b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

D1-D2-C1 5,32 8,01  8,65  34,60  35,24  37,93 
C2 – C3 6,34 9,95 10,67  41,66  42,38  45,99
B1 o Superiore  7,28 11,98  12,61  48,39  49,01  53,72 

Credito d’imposta non energivore e riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Credito d’imposta per imprese non energivore fornendo chiarimenti sul Riaddebito dei costi sostenuti per l’energia (Agenzia delle entrate, risposta 23 giugno 2023, n. 358).

Nel caso trattato la società istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura risulta in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale ha riaddebitato, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio.

 

Preliminarmente l’Agenzia ricapitola i provvedimenti con i quali sono state introdotte misure agevolative per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina:

  • Decreto Sostegni-ter

  • Decreto Energia

  • Decreto Ucraina

  • Decreto Aiuti-­bis

  • Decreto  Aiuti-­ter

  • Decreto Aiuti-quater

  • Legge di bilancio 2023

  • Decreto Bollette

Riguardo al caso in esame, l’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022, il quale dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022. Acquisto che deve essere comprovato mediante le relative fatture, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’Agenzia prosegue affermando che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo a essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia afferma che il riaddebito avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi riferibili ai consumi dell’impresa, considerando esclusivamente i POD relativi all’attività svolta, senza l’applicazione di mark-up in favore del concessionario dell’infrastruttura. Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito all’istante, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno

Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione

In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.

Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00

 

CCNL Legno e Arredo – Industria: sottoscritta l’ipotesi

Previsti un aumento sulle retribuzioni di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 per il quinto livello e un importo di 600,00 euro a titolo di una tantum per tutti in due tranche

Il 20 giugno è stata sottoscritta tra Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Al momento, le parti,  vista la situazione economica che ha comportato un incremento dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, hanno stabilito di rinnovare gli istituti di natura economica e di non intervenire sulla parte normativa, destinando le le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori.
Innanzitutto viene stabilito un incremento salariale a partire dal 1°luglio di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 euro per il quinto livello. 
Viene, altresì, confermata la possibilità di ulteriori aumenti a gennaio 2024, a seguito di verifica dell’inflazione con Ipca non depurato, calcolato sul valore punto (paga base, contingenza, ex edr e 3 aumenti periodici di anzianità).
Inoltre, viene attribuita ai lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di  600,00 euro lordi, a copertura del periodo dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di 300,00 euro lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Gli importi saranno riparametrati in caso di lavoratori part- time, sulla base dell’orario effettivo in essere e in caso di lavoratori assunti dal 1°gennaio al 30 giugno 2023, sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Di seguito gli importi.

Livello Categorie Minimi dal 1°luglio2023
12° AD3 (Quadri) 2.872,45 euro
11° AD2 2.818,22 euro
10° AD1  2.704,78 euro
AC5 2.592,29 euro
AC4 2.423,62 euro
AC3/AC2/AS4 2.254,82 euro
AS3 2.170,96 euro
AC1/AS2 2.084,81 euro 
AE4/AS1 2.017,57 euro 
AE3 1.933,34 euro 
AE2 1.848,59 euro
AE1 1.635,92 euro