Tassa piatta incrementale: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. Con circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame. 

Soggetti ammessi al beneficio

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. Ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti;
– le persone fisiche che esercitano arti o professioni.  Anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo.

Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, come accennato, anche a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, a meno che il contribuente decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ambito oggettivo di applicazione

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. La base imponibile incrementale è quindi così determinata:
– differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Esempio di calcolo
Anno d’imposta e modalità di calcolo Importo in euro
Reddito* 2023 100.000
Reddito* 2022 80.000
Reddito* 2021 70.000
Reddito* 2020 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 100.000 – 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell’anno 2022) 4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 20.000 – 4.000 = 16.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) 100.000 – 16.000 = 84.000
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d’impresa e/o di lavoro autonomo

In caso di impresa familiare e azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, l’incremento di reddito – ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame – deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

Ai sensi del comma 56, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. In forza del comma 57, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
La quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Inoltre, l’adesione al regime forfetario o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge  n. 98/2011, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime c.d. “di vantaggio” è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Infine, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

 

Le misure del governo per le famiglie e le imprese

Varate disposizioni di sostegno per l’acquisto di energia e gas e avviato l’esame di un provvedimento per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Consiglio dei ministri, comunicato 27 giugno 2023, n. 41).

Il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

In particolare, il provvedimento per contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli), riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Inoltre, sul versante fiscale, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Nella stessa seduta del 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha anche avviato l’esame di un decreto legislativo relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In questo caso, il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione.

Tra i principi basilari a cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati:

– principio di coordinamento e trasparenza;

– la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza;

– la fiducia e la proporzionalità.

In materia di strumenti operativi, si individua in concreto la modalità di programmazione delle attività di controllo e si dispone che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora siano evidenziate situazioni di rischio. Si ammette l’utilizzo per i controlli di specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.

In merito al coordinamento, a livello territoriale, delle attività di programmazione e svolgimento dei controlli, si prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa. A tal fine, le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, i funzionari che svolgeranno il controllo dovranno avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze agli obblighi e agli adempimenti previsti, il modo corretto di adempiere. Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa.

Si introduce un sistema di premialità per le imprese che a seguito del primo controllo risultino in conformità agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio previsto è l’esonero da altri controlli per i successivi 6 mesi. Si fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista e si introduce l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi e adempimenti meramente formali, che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

CCNL Scuola: continuano le trattative per il rinnovo

L’incontro è stato incentrato sulle tematiche riguardanti la figura del dirigente scolastico 

Lo scorso 26 giugno si è tenuto l’incontro tra i vertici del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative, volto a discutere alcuni temi centrali della figura del dirigente scolastico, per il rinnovo del CCNL Scuola, scaduto il 31 dicembre 2021.
Sono stati, innanzitutto, richiamati argomenti che verranno approfonditi in sede di trattativa sulla definizione della procedura di valutazione e sull’erogazione della retribuzione di risultato ad essa connessa, sul riordino della materia degli incarichi aggiuntivi, sulla retribuzione dei dirigenti scolastici in servizio all’estero e sulla questione delle deleghe di funzioni nel caso di assenze per brevi periodi dei dirigenti scolastici.
I sindacati hanno formulato le seguenti richieste:
– consolidare il Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici;
– definire criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
– regolare contrattualmente il diritto alla mobilità interregionale senza limiti e restrizioni;
– regolare modalità, limiti e durata per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza;
– modificare il codice disciplinare, eliminando l’automatismo della sospensione dal servizio anche per recidiva nel biennio a multa con importo minimo e del licenziamento con preavviso per recidiva a sospensioni per periodi superiori a 20 gg;
– incrementare le risorse dedicate alla formazione dei dirigenti scolastici, destinando una parte delle risorse all’autoformazione e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative autonomamente individuate.

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro-Confsal): previsti nuovi minimi con il mese di luglio

Nuovi minimi tabellari dal 1° luglio 2023

Il CCNL siglato il 20 febbraio 2023 in Roma, tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal, ed applicato al personale delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle medesime ed esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi,

nonché esercenti attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine; prevede per i lavoratori qualificati del comparto, e con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi come riportati nella tabella sottostante.

Livello Minimo
Quadri dopo 5 anni 3.467,00
8 Livello dopo 5 anni 3.087,00
7 Livello dopo 5 anni 2.782,00
7 Livello primi 5 anni 2.647,00
6 Livello dopo 5 anni 2.518,00
6 Livello primi 5 anni 2.403,00
5 Livello dopo 5 anni 2.285,00
5 Livello primi 5 anni 2.188,00
4 Livello dopo 5 anni 2.094,00
4 Livello primi 5 anni 2.030,00
3 Livello dopo 5 anni 1.966,00
3 Livello primi 5 anni 1.875,00
2 Livello dopo 5 anni 1.868,00
2 Livello primi 5 anni 1.681,00
1 Livello dopo 5 anni 1.514,00
1 Livello primi 5 anni 1.340,00
1 J Livello primi 5 anni 1.214,00

 

Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.