CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva: diminuzione degli utili e aumento dei costi

Le OO.SS. nell’ultimo incontro del 27 giugno hanno lamentato una forte diminuzione degli utili a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime

Si sono incontrate il 27 giugno scorso nella sede di Fipe, a Roma, le parti datoriali firmatarie del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva Commerciale e Turismo, Fipe, Angem, LegaCoop, Confcooperative, Agci, ed i segretari generali nazionali e le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per verificare la volontà di proseguire nel rinnovo del contratto con tempi brevi, certi e definiti. 
Le Parti datoriali hanno riconfermato la volontà di procedere con il rinnovo del contratto, sollecitando la definizione, da parte sindacale, del documento congiunto denominato “Agenda di Governo”, da inviare ai Ministeri competenti. Hanno poi ribadito le difficoltà della ristorazione collettiva, ed evidenziato che, seppur in presenza di una ripresa dei fatturati, le aziende hanno riscontrato una diminuzione degli utili e dei margini a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime.
Le OO.SS., Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno ribadito l’opportunità di incontrare le controparti datoriali a livello di segreterie generali, essendo ormai trascorsi 18 mesi dalla scadenza del contratto e non avendo riscontrato dalla controparte una reale e concreta volontà di entrare nel merito della piattaforma rivendicativa inviata nel giugno del 2021.
I segretari generali hanno evidenziato come la situazione lamentata dalle aziende in relazione all’aumento dei costi sia molto più grave per la sostenibilità economica dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che, oltre ad avere contratti prevalentemente part-time, da 18 mesi non hanno avuto l’indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita a causa del mancato tempestivo rinnovo del contratto.
In una situazione di difficoltà come quella attuale, affermano le Parti Sociali, non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, unitamente a quelli del terziario, del turismo e dei servizi, non abbiano, da troppo tempo, gli adeguamenti salariali conseguenti al rinnovo dei contratti.
Rispetto alla definizione del documento ”Agenda di Governo”, è stato deciso di inviarlo ai Ministeri competenti, (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Turismo).
Sono state infine calendarizzate le successive date degli incontri, al fine di affrontare tutti i temi posti alla discussione, a partire dalla parte economica e sino alla classificazione del personale. 

Convertito in legge il Decreto Lavoro: le novità

Il D.L. n. 48/2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche quelle su Assegno di inclusione, contratti a tempo determinato e in somministrazione e smart working (Legge 3 luglio 2023, n. 85).

Il Decreto Lavoro è stato convertito in Legge n. 85/2023 dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto n. 48/2023, tra le quali quelle sulla misura dell’Assegno di inclusione, quelle sui contratti a termine e in somministrazione e sul lavoro agile.

Le misure relative all’inclusione sociale

La Legge ha ampliato la platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza. Infatti, sono stati inclusi i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Inoltre, l’offerta di lavoro al componente che riceve la misura di inclusione viene definita congrua anche nel caso si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Una deroga è stata infine inserita per il nucleo familiare in cui siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in questo caso l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, mentre nelle altre ipotesi non vi sono limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

Lavoro a tempo determinato e in somministrazione

La Legge di conversione non prevede l’apposizione di causali ai rinnovi di contratti a tempo determinato se la la durata totale del contratto non supera i 12 mesi (tra i quali non vanno conteggiati i periodi precedenti la data del 5 maggio 2023).

Inoltre, si incentiva l’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dai limiti quantitativi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, di lavoratori in “ex mobilità“, soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Smart working

Prorogato il lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati considerati fragili (D.M. 4 febbraio 2022) con eventuale cambiamento delle mansioni, così come vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le norme per il riconoscimento in modalità semplificata dello smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni (se l’altro genitore non gode di sostegni al reddito o è disoccupato) o esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Semplificazione delle informazione dovute al lavoratore

Viene consentito il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata anche nel caso di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato.

Contratti di espansione

Vengono prorogati fino al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale con un incremento delle risorse.

Incentivi all’occupazione giovanile

La Legge di conversione ha stanziato nuovo risorse per l’assunzione di giovani per l’occupazione giovanile, in particolare per under 30, NEET, giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Prestazioni occasionali

Vengono incentivate le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto lavoro è stato modificato abolendo l’obbligo da parte del lavoratore di mostrare al medico una copia della cartella sanitaria rilasciatagli dal precedente datore di lavoro  nel corso della visita preventiva, se oggettivamente non più reperibile. Inoltre, viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della classe L/SNT/4 tra i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo in questione è stato incrementato con 5 milioni di euro per il 2023.

Prepensionamento dei giornalisti 

Incrementate le risorse per prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria, con autorizzazione di una spesa di euro 1,2 milioni per l’anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l’anno 2028.

Call center

Introdotto all’interno degli schemi delle procedure competitive l’obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center impegnati nelle attività di maggior tutela, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele  graduali, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.  

Stralcio dei debiti contributivi 

Viene stabilito uno stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro.

CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO

A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.

Minimi retributivi

 

Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 

Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00

TFS e adesione alla previdenza complementare: istruzioni per la trasmissione telematica

 L’INPS rende note le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione in via telematica del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2497).

L’INPS, per venire incontro alle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

 

In tale caso specifico l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: 

 

“Dati utili TFS”: nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare che è quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Questo ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

 

“Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

 

Si precisa che la retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

 

Il codice fiscale dell’iscritto va inserito nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS” mentre, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”, deve essere indicato nel campo “Data Cessazione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS descrive poi i controlli effettuati dal sistema, ovvero:

 

1) verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” della presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; 

 

2) verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; 

 

3) verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. 

 

L’esito positivo dei suddetti controlli consente all’operatore dell’Amministrazione/Ente di inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.

Imposta di registro applicabile in caso di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla misura dell’imposta di registro da corrispondere sulla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 365).

Nel caso di specie, un notaio incaricato della stipula dell’atto di costituzione di diritto di superficie per anni 30 su un terreno agricolo, chiede all’Agenzia delle entrate indicazioni sull’aliquota dell’imposta di registro da applicare. 

 

L’Agenzia, per prima cosa, menziona la Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), che elenca gli atti da registrare in termine fisso e reca la misura dell’imposta da applicare. In particolare, al comma 1 dell’articolo 1 è previsto che:

– agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi si applica l’aliquota del 9%;

– se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota del 2%;

– se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale si applica l’aliquota del 15%;

– se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota dell’1,5%.

 

È, dunque, espressamente previsto nel primo periodo del comma 1 l’obbligo della registrazione in termine fisso per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, con una aliquota attualmente del 9%. I successivi periodi stabiliscono la modalità di tassazione applicabile al trasferimento in base alla natura del bene immobile oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di evidenziare, nella risoluzione n. 92/E/2000, che devono intendersi ricompresi nella locuzione ”trasferimento” anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.

La prassi, in buona sostanza, ha riconosciuto l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ”costitutivi’‘ e quelli ”traslativi” dei medesimi diritti. Tale interpretazione dell’articolo 1 della Tariffa  si pone in linea con la lettura sistematica delle norme dell’imposta di registro e in continuità rispetto all’evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, in particolare, sui terreni agricoli.

 

Il D.P.R. n. 634/1972, all’articolo 1bis, comma 1, dell’allegata Tariffa, Parte prima prevedeva l’applicazione dell’aliquota al 15% per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi.

Al riguardo, la circolare n. 37/1986 ha precisato che la disposizione, riguardante specificamente gli atti concernenti i terreni agricoli, contenuta nel soppresso articolo 1bis, è stata riportata ”integralmente” nel corrispondente articolo 1 del ”nuovo” Testo Unico.

 

L’Agenzia sottolinea che, in tema di tassazione degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari realizzati attraverso atti giudiziari, il legislatore non sembra operare una distinzione di trattamento a seconda della natura dell’atto (costitutivo o traslativo), prevedendo genericamente per gli stessi le medesime imposte previste per i corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I del TUR, infatti, testualmente stabilisce che siano applicabili per gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite peri corrispondenti atti.

 

La suddetta formulazione porta a ritenere l’Agenzia, per rinvio, che non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell’imposta di registro, tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari e che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 15%.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che l’atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna e che ai sensi dell’articolo 51 del TUR, si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio.