CCNL Autoferrotranvieri: è stato avviato il confronto per il rinnovo del contratto

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all’interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

CCNL Enti di Ricerca: è ancora confronto tra OO.SS. e Aran

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l’uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023. 

 

CCNL Dirigenti medici e veterinari: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevedere aumenti stipendiali e nuove indennità 

Aran insieme alle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell’Area Sanità (Anaoo-Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Fesmed, Federazione Cisl medici, Anpo-Ascoti Fials medici, Uil-Fpl e le Confederazioni sindacali di Cosmed, Cida, Codirp, Cosmed, Cgil, Cosmed, Cisl, Confsal e Uil) hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021. Il CCNL riguarda 134.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione dell’indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, volta al progressivo allineamento all’indennità già presente per medici e veterinari e quella di pronto soccordo. Il nuovo CCNL riconosce incrementi a regime del 4,5% che corrispondono ad un beneficio medio complessivo di circa 290,00 euro al mese. A questa cifra vanno aggiunte, tra le altre, le risorse per l’esclusività. Per quel che riguarda gli arretrati, che spettano al 31 dicembre 2023, questi ammontano a circa 10.700 euro. Ad essere incrementati sono anche i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Interventi importanti sono stati operati sull’orario di lavoro, in particolar modo sul servizio di guardia e di pronta disponibilità. Ad essere riscritto è stato anche il periodo di prova, il meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Gli incarichi dirigenziali sono stati aggiornati, con lo scopo di garantirlo a tutti i dirigenti. Anche le tutele sono state ampliate, come quelle per le gravi patologie che implicano terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza e le diverse tipologie di assenza sia giornaliere che orarie. Il tema dell’informazione, correlato alle relazioni sindacali, è stato ampliato ad un confronto tra la dimensione aziendale e regionale, prestando attenzione alla riduzione del rischio clinico, alle misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel contratto collettivo trovano spazio: smart working e assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato.