Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Ebinter Umbria: interventi di sostegno a imprese iscritti e lavoratori

Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell’occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 

L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
– un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
– un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
– un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
– un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
– un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
– un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.

San.ARTI, misure straordinarie a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all’all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
– agosto 2023
– luglio 2023
– giugno 2023
– maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

Tassazione del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (Agenzia delle entrate,  circolare 6 luglio 2023, n. 19/E).

Il legato di genere rappresenta un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

In particolare, il legato pecuniario, che ha ad oggetto una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi, costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali.

 

Si distinguono, ai sensi degli articoli da 649 a 673 c.c., tra:

legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;

legato di genere (o di cosa genericamente determinata), che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.

 

Nel primo caso la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (legato c.d. obbligatorio); nel secondo caso l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato (legato c.d. obbligatorio).

 

L’articolo 8 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990) prevede che il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3, e che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.

L’articolo 36 del TUS prevede, inoltre, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

L’Agenzia, dunque, sul piano civilistico, chiarisce che nel caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:

  • quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;

  • il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.

Sul piano fiscale, invece, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

In conclusione, poiché le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati, l’Agenzia afferma che è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.

Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.