CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio

CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio 

Per le aziende del Mezzogiorno previsti nuovi aumenti a decorrere da luglio 

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta tra Smi-Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda, ha previsto per le Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuale a decorrere dal 1° luglio 2023.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3 Super 1.719,52
3 1.681,33
2 Super 1.632,70
2 1.597,13
1 1.269,60

 

Manageritalia: erogato voucher Innovation Manager

Entro il 5 settembre iscrizione all’elenco dei manager qualificati e società di consulenza per il Voucher consulenza in Innovazione

Possibilità di iscrizione all’elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza per il supporto di aziende e reti di impresa nelle azioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Per accedere all’elenco Manageritalia si necessita la compilazione dell’apposita domanda online, attendendo poi l’esito della valutazione di XLabor.
Il Mimit ha promosso la seconda edizione del Voucher per la consulenza in Innovazione, affidando a Manageritalia l’aggiornamento dell’Albo degli Innovation Manager Manageritalia. A tal proposito, le aziende riceveranno i seguenti contributi:
Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro;
Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25mila euro;
Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80mila euro.
Vengono altresì ammesse al contributo, le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica svolte dal manager dell’innovazione qualificato, indipendente ed inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Le Aziende possono inoltre demandare un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all’elenco del Mimit che erogano consulenze specifiche relativamente all’applicazione delle tecnologie riportate nell’elenco sottostante:
– big data e analisi dei dati;
– cloud, fog e quantum computing;
– cyber security;
– integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo-macchina;
– manifattura additiva e stampa tridimensionale;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
– programmi di digital marketing, processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi, nonché programmi di sviluppo commerciale verso mercati;
– programmi di open innovation.
I consulenti possono supportare le aziende anche nei processi di ammodernamento della gestione ed organizzazione, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con applicazione di nuovi metodi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che si giunga ad un importante processo di innovazione organizzativa dell’impresa.
Per la ricezione del voucher, le domande da parte dei manager qualificati possono essere inoltrate, accedendo alla procedura informatica entro le ore 17:00 del 5 settembre 2023. Il possesso dell’asseverazione, nonché dell’iscrizione all’elenco Innovation Manager Manageritalia, rende più agevole la valutazione da parte del Ministero.
I manager qualificati che vogliano poi iscriversi all’elenco Mimit per offrire i servizi manageriali oggetto del contributo, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, l’istanza di iscrizione al predetto elenco. A tal fine, sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso dei requisiti di accesso relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati nel Decreto 7 maggio 2019, art. 5, co. 3;
b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui al Decreto 7 maggio 2019, art. 3, co. 1 e 2;
c) le regioni del territorio nazionale nel caso in cui sono disponibili ad erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
d) che le prestazioni connesse all’incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.
Le domande sono verificate ed approvate dagli Uffici del Ministero, ma ciò costituisce un vantaggio per l’accreditamento presso gli Albi o Elenchi dell’innovazione, istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager, tra le quali Manageritalia. Anche i professionisti iscritti nell’elenco del 2019 devono rifare la domanda.
Per far parte del predetto elenco, il manager deve autocertificare la veridicità di competenze ed esperienze vantate rispondendo al form per l’asseverazione, nonché riportarle nello specifico Cv da allegare al sito xlabor.it.
Dopo aver compilato la domanda ed ottenuto l’asseverazione, risulta indispensabile l’iscrizione a Manageritalia, per poter essere inseriti nell’Albo. L’adesione, in ogni caso, offre al professionista una vasta gamma di servizi e vantaggi di altissimo livello e qualità ben oltre l’inserimento nell’Albo degli Innovation Manager, ed il costo della quota stessa è pari ad euro 120,00.
Successivamente si deve procedere con la domanda di iscrizione presso il Ministero, indicando il riferimento all’iscrizione presso l’Albo.
È possibile inoltrare la richiesta presso il Ministero anche senza l’adesione all’Albo Manageritalia o senza asseverazione, ma ciò comporta una valutazione da parte del Ministero stesso.
Da ultimo, si comunica che, per qualsiasi informazione si può contattare il sito xlabor@manageritalia.it.

Guide turistiche e stranieri per lavori altamente qualificati: previsione di provvedimenti legislativi

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, un disegno di legge che disciplina la professione di guida turistica e, in esame preliminare, un decreto legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Consiglio dei ministri, comunicato 17 luglio 2023, n. 43). 

Nella seduta svoltasi in data 17 luglio 2023, il Consiglio dei ministri è intervenuto, tra le altre cose, nel settore del turismo e in quello dei lavori altamente qualificati da parte di cittadini stranieri.

 

In particolare, è stato approvato un disegno di legge che si propone di creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.

 

I soggetti che intendono svolgere la professione di guida turistica dovranno innanzitutto superare un esame di abilitazione nazionale, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Gli stessi potranno conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e hanno l’obbligo di aggiornamento professionale.

 

Viene prevista l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per esercitare l’attività di guida turistica: fanno eccezione a tale obbligo d’iscrizione coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale, o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico.

 

Scattano sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione e per chi si avvale di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.

 

Sarà attribuito uno specifico codice Ateco, da parte dell’ISTAT, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica.

 

Sempre nel settore del turismo, è stato anche approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.

 

Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo 5 pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.

Centrale è il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale.

 

Sul fronte dell’ingresso degli stranieri in Italia, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

 

La direttiva promuove un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, ampliando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

 

Tra le più significative modifiche introdotte meritano di essere segnalate:

 

– la possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato;

 

– la promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato;

 

– la facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

 

– condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.

CCNL Scuola Pubblica – Personale Ata: siglata l’Ipotesi di Accordo

Firmata l’Ipotesi di Accordo del CCNL 2019-2021. Previsti aumenti contrattuali, novità sulla normativa e nuova figura professionale 

Il CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 che riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori della scuola, delle università, degli Enti di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale è stato rinnovato. A renderlo noto è la Flc-Cgil, ricordando che alla fine del 2022 è stata trovata un’intesa sulla prima parte economica, che ha portato un aumento medio lordo mensile di 98,00 euro. La stesura dell’Ipotesi di Accordo prevede, non solo novità per quel che concerne la parte normativa, ma anche ulteriori incrementi salariali per i lavoratori. Suddetto incremento stipendiale medio tra i diversi settori oscilla tra il 5 e il 7%. In aumento l’indennità di Ateneo (ex B) e dei collaboratori (ex C), con la definizione del profilo di Collaboratore esperto linguistico, la cui parte economica viene rimandata a sequenza contrattuale insieme alla definizione della nuova figura del tecnologo, del contratto di ricerca, e del personale delle Aziende ospedaliero-universitarie. Sul fronte diritti dei lavoratori precari della scuola sono stati riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito come, peraltro, già avviene per il personale di ruolo. Per tutti i Settori vengono estesi i congedi per le donne vittime di violenza. Soggetto a riforma anche l’ordinamento del personale Ata della scuola che introduce una nuova figura professionale di “elevata qualificazione”, aprendo la strada alla soluzione del problema riguardanti i Dsga facenti funzione. Il prossimo step è l’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori prima di mettere la firma definitiva e poi concentrarsi sul reperire le risorse necessarie per il rinnovo del CCNL nazionali del pubblico impiego 2022-2024.

Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative: chiarimenti MIMIT

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in materia di controlli nelle società cooperative (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 5 luglio 2023, n. 221466).

Per le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli articoli 2519, 2543 e 2477 c.c..
Il MIMIT rammenta che la società cooperativa, la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro e abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.

 

Per gli altri casi è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl:

– se la cooperativa adotta le norme spa, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema spa o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento srl o infine perché ha più di 20 soci ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale;

– se la cooperativa spa rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (nelle spa l’organo di controllo può essere solo in forma collegiale);

– se la cooperativa adotta le norme srl, ai sensi dell’art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando
competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.  La nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

Il Ministero, dunque, afferma che alle cooperative srl si possa applicare la disciplina del sindaco unico per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa srl e viene evidenziato che, nel caso di specie, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo, collegiale o monocratica, non idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli.

 

Riguardo ai controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore, si ricorda che:

  •  Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

  • Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda principalmente gli aspetti contabili.

Pertanto risulta evidente che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.

 

Il MIMIT, infine, conclude affermando che sarebbe immotivatamente discriminatorio ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..

Inoltre l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.