Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA: sanzioni e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Agenzia delle entrate, risposta 20 ottobre 2023, n. 450).

L’Agenzia delle entrate esordisce in risposta al primo quesito dell’istante sull’importo dell’IVA da versare, ricordando che, al fine di garantire che l’imposta gravi unicamente sul consumatore finale, la stessa è caratterizzata da uno specifico meccanismo: la rivalsa.

Tale meccanismo consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.

A questo fine, l’articolo 18 del Decreto IVA, prevede che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile debba addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Inoltre, secondo la direttiva UE 2006/112, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, vada inteso come comprensivo dell’IVA laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto della stessa in ipotesi contraria.

 

Successivamente, l’Agenzia cita l’articolo 9 del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale chi non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di IVA ovvero i libri, i documenti e i registri, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 

Alla luce di ciò, l’istante potrà procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione, ridotta in base alla previsione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per ciascun periodo d’imposta sanato.

 

Riguardo alla dichiarazione di inizio/variazione di attività, le Entrate menzionano l’articolo 35 del Decreto IVA, ai sensi del quale i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’IVA della medesima Agenzia. Da tale dichiarazione devono risultare:

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

  • per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

  • il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

  • ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

Precisa l’Agenzia che la presentazione tardiva, seppur spontanea, della suddetta dichiarazione è sempre sanzionabile, con l’effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile. Inoltre, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 ed è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l’altro, per ciascun periodo d’imposta:

  • emettere le fatture trascurate;

  • comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione;

  • presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

In particolare, l’omessa fatturazione, l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e l’omesso versamento dell’IVA dovuta possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto. Una volta scaduto il suddetto termine, infatti, anche se fosse riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, andrebbe applicata la sanzione proporzionale.

 

CCNL Vigilanza Privata: incontro al Ministero del Lavoro

Incontro tra sindacati e associazioni datoriali sulla necessità di adeguare gli stipendi 

A seguito della richiesta dei sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le sigle sindacali e l’associazione datoriale al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore, considerate troppo inferiori alla media e previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Le richieste dei sindacati, durante l’incontro, sono state:
– la necessità di assicurare un aumento contrattuale, in primis adeguando le retribuzioni del livello D dei servizi di sicurezza in linea con i recenti pronunciamenti e indirizzi formulati;
– la necessità di riadeguare le retribuzioni delle guardie giurate;
– valutare la possibilità di procedere ad ulteriori aumenti contrattuali con gradualità.

CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

Flussi, semplificata la generazione del codice fiscale per i lavoratori stranieri

Dal 25 settembre è operativa la nuova funzionalità telematica di rilascio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023).

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0 tramite propria circolare n. 5467/2023. A rilanciare la notizia è stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (sito istituzionale del Ministero dell’interno) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Cessa, pertanto, la procedura per cui ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Permane, invece la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo ufficioinformaticodlci@interno.it

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano: prime indicazioni

A seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS fornisce alcune indicazioni (INPS, messaggio 18 ottobre 2023, n. 3641).

Dal prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.M. 22 agosto 2023 che ha adeguato il Fondo in argomento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In virtù della disposizione contenuta nell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.M. n. 98187/2016) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare le domande di assegno di integrazione salariale, a partire dalla data del 24 ottobre 2023, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2023, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – che varia in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

 

Conseguentemente:

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti: il contributo ordinario di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti: il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

Si rammenta che, per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo (anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente) è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

 

L’INPS informa che, con medesima decorrenza, verrà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.