CIGO e CISOA per eccezionali eventi climatici: il nuovo decreto legge

Pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2023, il nuovo decreto legge adottato per fronteggiare l’emergenza climatica in atto con disposizioni a tutela dei lavoratori esposti ai rischi correlati alle alte temperature (D.L. 28 luglio 2023, n. 98). 

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese, è stato adottato il D.L. n. 98/2023, in vigore dal 29 luglio 2023.

 

Lo strumento che viene principalmente in evidenza per far fronte ai rischi a cui sono esposti i lavoratori a causa delle elevate temperature è quello della CIGO.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto in questione, infatti, estende alcune disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, prevedendo, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili compresi quelli relativi a straordinarie ondate di calore.

 

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della suddetta disposizione normativa non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con riferimento al settore agricolo, l’articolo 2 dispone che, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale (di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972), previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

 

I suddetti periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla normativa in vigore e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

 

In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento di integrazione salariale è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

 

I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute devono favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. 

CCNL Credito: prorogato il contratto per i dipendenti del Settore

I termini di scadenza contrattuale sono stati prolungati al 31 dicembre 2023 

In data 26 luglio 2023, le Sigle Sindacali Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno deciso la proroga della sospensione dei termini del CCNL Credito al 31 dicembre 2023. Il contratto è applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Nel corso dell’incontro, oltre ad aver precisato la necessità che vengano formalizzate le rivendicazioni presentate nella piattaforma approvata dal 99,5% delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, le OO.SS. hanno precisato che resti ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 per quel che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali Accordi sottoscritti al termine della trattativa.

Garante della privacy: no al controllo a distanza dei lavoratori

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 20.000 euro a un’azienda a causa di un allarme basato sul trattamento di dati biometrici (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 luglio 2023, n. 507).

Il controllo a distanza basato sul trattamento dei dati biometrici dei dipendenti è di regola vietato in quanto dati rientranti nelle cosiddette categorie particolari di dati (articolo 9 GDPR). A ribadirlo è il Garante della privacy che ha emesso una sanzione di 20.000 euro nei confronto di un’azienda che aveva installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori. Le violazioni sono emerse dall’ispezione avviata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione.

Il sistema di videosorveglianza, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni; avevano accesso attraverso uno smartphone il legale rappresentante della società e la sua famiglia. L’applicativo permetteva all’utente di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto.

Inoltre, l’azienda utilizzava un applicativo che, quand’era in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del lavoratore nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito. Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l’assenza di cartelli informativi in loco.

Peraltro, al fine di rinforzare ulteriormente le misure di sicurezza ai locali aziendali, la società aveva installato anche un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di 21 soggetti, tra cui i dipendenti.

Come già riportato, il trattamento dei dati biometrici, di regola vietato, è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dal paragrafo 2 dell’articolo 9 del GDPR e, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie.

Il Garante per la protezione dei dati personali, oltre al pagamento della sanzione, ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.

CCNL Consorzi Agricoli: approvata la piattaforma di rinnovo

Nel testo della piattaforma rafforzati i capitoli relativi alla classificazione del personale, relazioni sindacali e welfare contrattuale. Richiesta inoltre la riduzione di orario da 39 a 36 ore

Gli attivi unitari nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli 2024-2027, in scadenza il 31 dicembre 2023, che riguarda circa 50 mila lavoratori e lavoratrici.
Tra gli aspetti principali della piattaforma c’è la richiesta, da parte delle OO.SS., di continuare a far crescere il sistema di relazioni sindacali, al fine di renderlo sempre più partecipativo e in grado di cogliere le sfide della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. I sindacati hanno puntato, in primo luogo, sulla difesa del potere di acquisto delle retribuzioni, necessaria per riconoscere l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e lavoratori del settore, nonché sulla promozione del benessere lavorativo ed organizzativo in un contesto di profonda evoluzione. 
Nel testo della piattaforma sono stati rafforzati i capitoli degli appalti, per tutelare i diritti di tutti i lavoratori presenti in un sito produttivo e dipendenti da aziende terze, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione, con la richiesta di riconoscere ad ogni dipendente un diritto soggettivo ai percorsi di crescita professionale. 
In tema di classificazione del personale, al fine di valorizzare le specificità professionali oggi esistenti nelle diverse realtà delle cooperative agricole, viene richiesta la definizione di protocolli ad hoc. Viene inoltre richiesto di moltiplicare le azioni di contrasto a violenza di genere, molestie sessuali e mobbing, senza dimenticare le misure in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e welfare contrattuale
L’incremento salariale richiesto per il quadriennio è di 210,00 euro a regime (parametro 111). In tema di orario di lavoro viene richiesta, a parità di salario, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore.
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno infine espresso grande soddisfazione per il percorso che ha contribuito all’approvazione della piattaforma. 

Bonus energia in caso di acquisto gas per produzione energia elettrica destinata all’autoconsumo

In tema di crediti d’imposta energia elettrica, con la riposta del 27 luglio 2023, n. 401, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruirne per l’acquisto del gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo.

L’articolo 4, comma 1, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, riconosce in favore delle imprese energivore un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 4, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alle spese per l’energia prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata.

In tal caso, spiega l’Agenzia delle entrate, è stabilito che l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata venga calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta venga determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

L’agevolazione è stata successivamente confermata e rideterminata per le imprese energivore:

  •  al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, dall’articolo 5 del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022;

  • al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, dall’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 n. 142/2022;

  • al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 175/2022;

  • al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022;

  • al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, dalla Legge n. 127/2022.

Da ultimo, con il decreto Bollette le predette misure sono state ulteriormente prorogate con riferimento al secondo trimestre 2023.

 

Nel caso di specie, il dubbio interpretativo della società istante ­riguarda la determinazione del credito in relazione alla quota di energia elettrica fornita mediante uno dei due contratti di approvvigionamento in essere, ossia il contratto di servizi energetici per il tramite di un trigeneratore, rispetto alla quale lo stesso interpellante ritiene di potersi qualificare come impresa autoproduttrice.

L’Agenzia, in base alle peculiarità del suddetto contratto, ritiene che la società possa essere sostanzialmente considerata quale proprietaria dell’impianto di trigenerazione e, di conseguenza, qualificata come un’impresa che produce e autoconsuma energia elettrica.

La società può, dunque, fruire del bonus energia alla stregua di autoproduttore, adottando la relativa metodologia di calcolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 17/2022.

 

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che l’incremento del costo per kWh per il periodo (trimestre del 2022) è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica rispetto al medesimo periodo del 2019, mentre il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

 

Infine, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché dalle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.