CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto

Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022

Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.

Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27

Disciplina transitoria RdC: chiarimenti dall’INPS

L’Istituto è intervenuto sul regime di fruizione fino all’abrogazione della misura e sul Supporto per la Formazione e il lavoro (INPS, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835).

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in materia di disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e anche alcuni accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Bisogna ricordare, infatti, che l’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al termine dell’anno in corso. Pertanto, decorso il termine dei 7 mesi di fruizione, in assenza della comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

L’INPS ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle 7 mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del beneficio, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Una previsione, pertanto, che non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle 7 mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioni che sono pervenute all’INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.

L’Assegno di Inclusione

Come già detto, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle 7 mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di RdC, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per gli altri soggetti, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.

È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di 12 mensilità. A tal proposito, l’INPS informa che n una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi.

Coloro che, invece, sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.  

L’INPS, rammenta, infine, che coloro che cessano la percezione del Reddito di Cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepirlo.

Il Decreto Alluvioni è legge

Pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2023 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Alluvioni (Legge 31 luglio 2023, n. 100).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come Decreto Alluvioni, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è finalmente diventato legge.

 

La Legge di conversione n. 100/2023 entra in vigore in data odierna e introduce alcune nuove disposizioni.

 

L’articolo 1 del decreto ha previsto, tra le altre misure, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nonché, per il medesimo periodo, quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Soggetti destinatari del suddetto beneficio sono quelli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso.

 

In tale ambito il comma 4 bis ha ora disposto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto in caso di pagamento rateale per i soggetti interessati, tasso che la Legge di bilancio 2023 ha fissato nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (articolo 1, comma 233, Legge n. 197/2022).  

 

Sul fronte del lavoro, si segnala un significativo intervento in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

La nuova disposizione dell’articolo 7 bis introdotta in sede di conversione stabilisce che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum pari a 500 euro riconosciuta in loro favore ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Alluvioni non concorre alla formazione del reddito.

 

L’articolo 12, riformulato nei commi da 1 a 5, si occupa del sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali.

 

Infatti, viene stabilito che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:

 

– abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

– abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– siano intestatarie del fascicolo aziendale previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 503/1999, i cui dati risultino aggiornati.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.

 

Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse messe a disposizione.

 

Riguardo alle misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, le stesse vengono estese anche al settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 17).

Formedil: corsi di formazione per lavoratori edili

I corsi sulla tecnologia CIPP sono pensati per gli operatori del Settore edile

Formedil insieme ad Italian Association for Trenchless Technology hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di corsi di formazione per il rilascio di patentini per gli operatori che utilizzano la tecnologia innovativa CIPP. Pertanto, il Centro Edili Venezia ha organizzato il secondo corso di formazione nazionale per gli operatori edili al fine di consentire loro di acquisire nuove competenze sulla tecnologia Cured In Place Pipe, per un utilizzo più sensibile dell’impatto ambientale. Dai tre corsi di formazione, l’ultimo sta per giungere a conclusione, suddivisi tra teoria, prove pratiche ed esame finale, ne sono scaturiti un numero complessivo di 30 patentini.

Definizione agevolata controversie tributarie e domanda di rimborso dell’IVA

In tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello riguardo il recupero dell’IVA indetraibile, ha riconfermato la possibilità di chiedere il rimborso entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa (Agenzia delle entrate, risposta 31 luglio 2023, n. 408).

L’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge di bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Tale definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate è stata interpellata per chiarire come due società istanti possano recuperare, in qualità di cedenti, l’IVA che vorrebbero restituire alle proprie controparti/cessionari, pari all’imposta che questi ultimi dovrebbero corrispondere in sede di definizione agevolata. 

 

Al riguardo l’Agenzia fa presente che l’articolo 30­ter, comma 2, del decreto IVA prevede che nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

 

Già con due precedenti risposte dell’Agenzia, n. 128 e 129 del 23 aprile 2019, in merito alla definizione agevolata delle controversie di un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo alla cessionaria, era stato chiarito che, con la definizione agevolata il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; conseguentemente il cedente è legittimato a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Inoltre, con la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017 era stato chiarito che, il cedente o prestatore che avesse validamente aderito alla definizione, poteva avvalersi della disposizione di cui all’articolo 60, comma 7, del decreto IVA, secondo cui il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

 

Coerentemente ai principi stabiliti con le precedenti risposte, l’Agenzia afferma che essi possano essere applicati anche alle controversie tributarie definite in via agevolata secondo le disposizioni della Legge di bilancio 2023.

Ne consegue, dunque, che l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cessionario/committente o cedente/prestatore che abbia detratto l’IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione, legittima il cedente/prestatore o il cessionario/committente, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell’IVA pagata a titolo di rivalsa.

Il rimborso potrà avvenire per un importo pari a quanto restituito alla controparte e non potrà essere superiore a quanto effettivamente pagato in sede di definizione agevolata della controversia.

 

Il procedimento potrà essere considerato concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.