Manageritalia: erogati voucher di ricollocazione per i dirigenti disoccupati in Lombardia

Concordate misure di sostegno per i manager lombardi

Manageritalia Lombardia, la Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia, Federmanager Lombardia e Assolombarda, riconoscendo l’importanza dei manager per la competitività delle aziende, hanno concordato l’erogazione di voucher volti a supportarli in caso di disoccupazione.
Dal prossimo 4 settembre sino al 15 dicembre 2024, i dirigenti che hanno perso il lavoro da almeno un mese, di età tra i 50 e i 62 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, possono presentare la richiesta di finanziamento per usufruire di due voucher:
1) Linea A – Servizi di placement – con valore massimo del voucher pari a euro 6.000,00;
2) Linea B – Servizi di formazione specialistica – con valore massimo del voucher di euro 5.000,00.
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva ne è prevista una pari ad euro 500.000,00 a favore di dirigenti donne.
Ciascun destinatario può poi demandare il contributo su una o entrambe le Linee di finanziamento.
La richiesta di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, ossia il dirigente disoccupato, che dovrà poi indicare nella stessa il soggetto erogatore individuato, ed inoltre, prima di presentare la domanda, dovrà scegliere il soggetto erogatore, ovverosia:
– per il voucher della Linea A: una delle società di outplacement iscritte all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Lombardia;
– per la Linea di finanziamento B: uno degli operatori accreditati regionali per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS Academy lombarde.
Nella domanda di finanziamento del voucher per il placement deve esser altresì allegato il Documento di proposta dei servizi di placement predisposto dal soggetto erogatore, mentre nel caso del Voucher per la formazione specialistica, il Documento di assessment predisposto dai soggetti erogatori dei servizi della Linea A, ed il Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica predisposto dal soggetto erogatore della Linea B.
Ottenuta l’autorizzazione, i soggetti erogatori dei servizi presteranno quelli concordati nella proposta, e una volta conclusosi il tutto, potranno presentare domanda di liquidazione alla Regione Lombardia allegando la copia della fattura emessa per l’attività non coperta dalla stessa.
A tal proposito, il Centro di formazione management del terziario (CFMT) interverrà solo nei riguardi dei dirigenti che hanno interrotto il rapporto lavorativo secondo le cause di seguito elencate e previste dal CCNL:
1) Fine dell’attività aziendale (con conseguente licenziamento);
2) Licenziamento durante il periodo di prova;
3) Licenziamento (tranne giusta causa);
4) Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento.
Nel caso in cui la causa dell’interruzione del rapporto di lavoro non dovesse rientrare in una delle 4 causali indicate, la parte non coperta dalla Regione Lombardia sarà a carico del dirigente.
Da ultimo si specifica altresì che, il 30% dell’importo del voucher è rimborsato all’Ente erogatore a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale rappresentato dalla sottoscrizione di un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi; oppure di uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager”, per una durata di almeno 12 mesi anche non continuativi e gestiti con rapporto di consulenza.
I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; nell’ipotesi a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.

Pubblico impiego: l’elemento perequativo rientra nell’imponibilità contributiva

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021 (INPS, messaggio INPS 1 agosto 2023, n. 2853).

L’INPS ha dato ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle  disposizioni contrattuali relative al triennio 2019/2021.

In effetti, la voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

In seguito, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 e secondo le decorrenze indicate, è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare.

Ora l’INPS conferma l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP) (lo aveva già chiarito nel messaggio n. 3224/2018). Viene anche confermata l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Con l’occasione, l’Istituto rammenta, inoltre, che la maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del D.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ha una valenza tassativa, ricomprendendo solo determinate voci retributive.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della Legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento.

Tali date sono:

– articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022);
– articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023);
articolo 76 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023);
articolo 97 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022).

Ischia e sospensione dei versamenti contributivi: istruzioni INPS per la ripresa

I soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, dovranno versare entro il 16 settembre 2023 i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia: l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per la ripresa dei predetti versamenti (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2854).

Si tratta, come noto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 186/2022, convertito dalla Legge n. 9/2023.

 

La ripresa dei versamenti è fissata per la data del 16 settembre prossimo, da effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo che, comunque, non può essere inferiore a 50 euro, con prima rata a decorrere dal 16 settembre e le restanti sempre lo stesso giorno di ciascun mese.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, ricordando anche che, sempre alla data del 16 settembre 2023, devono essere trasmesse le denunce retributive e contributive.

 

Datori di lavoro con dipendenti

 

Per i datori di lavoro con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24” compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice “N980” attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023.

 

Sede Causale contributo Matricola INPS Periodo dal Periodo al Importo versato
  DSOS PPNNNNNNCCN980 mm/aaaa mm/aaaa  

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza e indicato il relativo importo versato. Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023).

 

Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

 

Committenti

 

Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023. Come indicato nella circolare n. 36/2023, paragrafo 6.3, i committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.

 

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/FilialeAzienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaa mm/aaa  

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

 

I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.

 

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel modo indicato dalla sottostante tabella:

 

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  PXX/P10   mm/aaa mm/aaa  

Datori di lavoro domestici

 

Riguardo ai datori di lavoro domestico, nell’arco temporale interessato dalla sospensione sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.

 

Pertanto, i datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale dell’INPS mentre, in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con il codice “DOM1”.

 

In questa seconda ipotesi, devono essere comunicati gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono fornite le istruzioni contabili relative agli eventi amministrativi in questione.

Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle entrate ha affermato che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette (Agenzia delle entrate, risposta 3 agosto 2023, n. 413).

L’istante, un’impresa costruttrice che opera in qualità di stazione appaltante attraverso l’affidamento di appalti a imprese terze, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare che sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, chiarisce l’Agenzia, l’articolo 19 del D.P.R n. 633/1972 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione. Al secondo comma dello stesso articolo 19 è prevista, inoltre, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

 

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis, il quale dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

 

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al citato articolo 19­bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo, cd. “prorata” di detrazione.

Sempre il suddetto articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si debba tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, secondo il quale per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica per evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

La stessa CGUE ha precisato che il legislatore comunitario ha quindi inteso escludere dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all’attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che genera.

 

Come già chiarito nella risposta n. 165/2020 dell’Agenzia, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette.

In particolare, è stato chiarito che per ”beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per ”beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.

L’Agenzia, inoltre, fa riferimento alla circolare n. 25/1979, secondo la quale per ”attività propria dell’impresa” si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, è necessario fare riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

 

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia conclude affermando che non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” di cui all’articolo 92 del TUIR e da quelli c.d. ”patrimoniali” di cui all’articolo 90 del TUIR.

 

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: malattia, maternità e tubercolosi per il 2023

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni per l’anno in corso (INPS, circolare 1 agosto 2023, n. 72).

L’Istituto ha reso noti gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per il 2023, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Con la circolare n. 69/2023 l’Istituto aveva già comunicato, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Di conseguenza, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche citate (a eccezione, per la tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) sono aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

In particolare, in riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2023, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per il 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro.