Elba: erogate le provvidenze 2023 per i lavoratori del settore

Corrisposti gli stanziamenti per l’anno 2023 dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall’Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
– per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
– per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
– di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
– di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
– circa l’anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
– circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
– circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
– circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U) è euro 500.000,00;
– circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
– circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
– circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
– circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l’emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
– circa il contributo carenza malattia (CCM), l’importo complessivo stanziato per quest’anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
– circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
– circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
– per l’imprenditoria femminile – Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
– circa l’Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest’anno è di euro 150.000,00;
– circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
– circa l’apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
– circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
– circa la conferma apprendistato (CAP), l’ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
– circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
– circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
– Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l’erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
– Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
– Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
– Con riguardo all’Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell’anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
– Da ultimo, per ciò che concerne l’Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

CCNL Fotolaboratori: rinnovato il contratto per i lavoratori del Comparto 

Tra le novità del rinnovo sono previsti aumenti retributivi, inquadramento, apprendistato, previdenza e assistenza sanitaria 

L’Associazione Fotolaboratori italiani conto terzi, la Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato il rinnovo del CCNL Fotolaboratori, siglato qualche settimana fa, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 e con scadenza al 31 dicembre 2025. Il contratto collettivo nazionale riguarda i lavoratori che operano nelle aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e bianco e nero per conto terzi. Oltre alla parte normativa, le principali novità presenti nel rinnovo riguardano l’aggiornamento della classificazione del personale, con relative modifiche per quel che concerne l’inquadramento unico, le declaratorie e i profili professionali. Sono state apportate modifiche anche al periodo di prova e a quello di preavviso per gli impiegati e gli operai del Settore. Variazioni anche per l’inquadramento e la retribuzione per le varie tipologie di apprendistato. Inoltre, sono previsti aumenti medi pari a 80,00 euro mensili, ai quali si aggiungono 10,00 euro mensili per l’inserimento nel contratto dell’assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre“, in linea con i calcoli IPCA. Al fondo vengono iscritti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con decorrenza della copertura a partire dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente è integralmente a carico dell’azienda. Inoltre, sono state stabilite nuove aliquote contributive in merito al Fondo di previdenza complementare Byblos. Dal 1° giugno 2023, le percentuali passano dall’1,00 all’1,3%, con riferimento alla retribuzione utile per il Tfr, di cui l’1% minimo a carico del lavoratore e l’1,3% a carico dell’impresa. 

Ebinter Trento: stanziati sussidi per i lavoratori del Settore  

Stanziati bonus per borse di studio e trasporto merci  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Trento ha stabilito due nuovi sussidi per le lavoratici ed i lavoratori delle aziende del Settore. Nello specifico si tratta di contributi per borse di studio che riguardano i dipendenti delle imprese che si trovano in regola con il pagamento delle quote contributive all’Ente. Potranno richiedere il bonus, infatti, coloro che hanno conseguito il diploma di maturità dall’anno scolastico 2022/2023 o la laurea triennale/magistrale dall’anno accademico 2022/2023. Per quanto riguarda il diploma, il bonus è ripartito in base al voto:
150,00 euro, per la votazione da 90/100 a 95/100;
200,00 euro, per la votazione da 96/100 a 99/100;
300,00 euro, per la votazione di 100/100;
400,00 euro, per la votazione di 100 e lode. 
Per le lauree triennali, gli importi sono così suddivisi;
250,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
400,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/100;
600,00 euro, per la votazione di 110 e lode.
Per la laure magistrale o a ciclo unico, i contributi sono suddivisi:
300,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
500,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/110;
700,00 euro, per la votazione di 110 e lode. 
Il sussidio è aperto non solo ai lavoratori, ma anche ai figli dei dipendenti del Settore terziario del Trentino. Le borse di studio vengono assegnate in base al merito. Il secondo incentivo riguarda, invece, il trasporto pubblico. Infatti, il bonus elargito è del 55% lordo della spesa sostenuta per l’abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale che comprendono il tragitto casa-lavoro. Se i dipendenti sono in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 3 mesi, possono inoltrare la richiesta entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, anche per quelli in scadenza nel 2023. 

Sospensione del RDC e domanda di AUU: i chiarimenti dell’INPS

L’Istituto è intervenuto sul tema degli effetti della sospensione del Reddito di cittadinanza per i nuclei familiari con figli maggiorenni e l’eventuale presentazione della domanda per fruire dell’Assegno unico e universale (INPS, messaggio 7 agosto 2023, n. 2896). 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti dell’integrazione tra le misure di AUU e RDC alla luce delle novità apportate dal Decreto Lavoro. In realtà, con l’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023 nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge. In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il RDC.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RDC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’Assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RDC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Reddito di cittadinanza su modello “AU-COM”: 

– frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

– svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

– sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su RDC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Reddito di cittadinanza, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

In riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Nel primo caso, infatti, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta RDC le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

 

Procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e relativi redditi

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2023, n. 290480).

L’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività, attraverso la quale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione.

 

Tale regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La procedura prevede:
– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
– il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi, oltre che lo schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza stessa.

 

La suddetta istanza deve essere presentata, esclusivamente via PEC, entro il 30 novembre 2023, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

L’Agenzia, inoltre, ha annunciato che con una successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non potranno essere effettuati in compensazione.

 

L’assistenza alla descritta procedura può essere fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un controvalore superiore ad 1 milione di euro.