Assegno unico, l’applicazione della maggiorazione per i nuclei vedovili

La disamina dell’INPS sull’intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L’INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l’articolo 22.

Infatti, l’articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

In particolare, l’articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L’INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

– il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

– la data del decesso;

– la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

– affidatario del figlio;

– tutore del figlio;

– figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l’INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

– nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

– nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l’INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l’Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

CCNL Commercio-Cooperative: focus su aumenti salariali

Ampio dibattito tra OO.SS. ed Associazioni Datoriali sul salario spettante ai lavoratori del Settore

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Commercio-Cooperative, con le Associazioni Datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci.
Durante le trattative è stata esaminata la questione relativa agli aumenti salariali considerando le emergenze dovute dalle dinamiche economiche e sociali che stanno influenzando pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori del Comparto.
Le Federazioni Nazionali pur constatando che il dibattito non presenta caratteristiche problematiche relative al confronto su istituti contrattuali importanti hanno comunque sollevato la necessità di velocizzare i tempi di questo, prospettando conclusioni positive entro settembre.
Le richieste avanzate dalle OO.SS. si sono focalizzate sulla proposta di aumento salariale, tenuto conto che la determinazione del valore assoluto economico si basa sugli indici Ipca, secondo quanto previsto dal modello contrattuale in vigore dal 2009, per gli anni 2022-2025.
Da ultimo è stato poi ribadito, che nel prossimo appuntamento stabilito per il giorno 14 settembre 2023 verranno affrontati prioritariamente il tema del salario complessivo, tempi di vigenza, lavoro precario, povero e disagiato. 

CIRL Zootecnia Veneto: ok al rinnovo

Novità per i lavoratori del settore

Lo scorso 18 luglio, si sono incontrate l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), le Rsa e le OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, per realizzare il rinnovo del CIRL Zootecnia Regione Veneto, avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La presente disciplina contrattuale si applica al personale Arav in forza alla data di sottoscrizione della medesima.
Di seguito gli aggiornamenti apportati dal contratto integrativo di cui trattasi.
Personale addetto alle attività di C.F.
– L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale, c.d. Tga) è distribuito su 5 giorni settimanali in base all’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende.
– Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso viene determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Ed inoltre, tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella Banca ore. La percentuale di maggiorazione viene corrisposta con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria. Il recupero delle ore accantonate in banca ore viene realizzato entro 6 mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo, quelle non ancora recuperate vengono pagate con le mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno.
– Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei Tga, l’intervallo tra i turni di lavoro può essere ridotto fino ad un massimo di 8 ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
– Maggiorazione orario di lavoro: prevista l’erogazione di un’indennità pari al 13% della quota oraria lorda per il lavoro notturno svolto dai Tga.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere e per i Tga anche per frazioni di minimo di 4 ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; per ragioni di urgenza comunicate obbligatoriamente al datore di lavoro, può esser derogato il preavviso minimo previsto.
Personale di ufficio e laboratorio
– Orario di lavoro e flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre per la definizione di un accordo in merito.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere, mentre quella dei permessi è possibile per frazioni di minimo di 4 ore. Quest’ultimi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; e per ragioni di urgenza trasmesse all’azienda, possono esser derogati.
Premio di risultato – Welfare
Le Parti Firmatarie hanno concordato per l’anno in corso, la definizione di un Premio di Risultato pari ad euro 900,00 a lavoratore, determinato sulla base di diversi parametri.
Questo viene così strutturato:
– Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;
– Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.
Il suddetto poi non viene versato ai dipendenti che nell’anno di riferimento:
– hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
– sono stati distaccati presso altri Enti;
– hanno fruito di aspettative previste dal CCNL o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso l’Arav per un periodo inferiore all’anno, viene riconosciuto il Premio di Risultato pro-quota, mentre per i dipendenti di prima assunzione, il valore dell’emolumento in questione è rapportato al numero dei mesi di servizio prestati durante l’anno di riferimento, e calcolando come mese intero anche la presenza di almeno 15 giorni.
Tale Premio per effetto del raggiungimento dei requisiti viene corrisposto agli assunti che non superano 20 giorni di assenza su base annua (periodo 1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Per i dipendenti che superano i 20 giorni, viene proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, ed assumendo altresì come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente 220. Vengono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi L. n. 104/92, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità e paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.
Monitoraggio e tempi di pagamento
Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione entro dicembre 2023, previa verifica definitiva realizzata entro il 15 novembre 2023.
In occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Erogazione del premio di risultato in forma Welfare
I lavoratori cui è destinato il premio di risultato, possono scegliere per il versamento totale o parziale di questo in forma di beni e servizi di Welfare fruiti entro e non oltre il termine di un anno. Il premio Welfare trova applicazione mediante piattaforma, o versamento ad Agrifondo.
Formazione
L’Arav si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, servendosi anche di piani formativi nazionali del sistema allevatori o con determinate iniziative.
Monitoraggio ed applicazione dell’accordo
Previsti incontri periodici al fine di monitorare l’applicazione del presente CIRL, relativamente all’orario di lavoro dei Tga, e per gli aggiornamenti in ordine all’attività dell’Arav, con incontro annuale stabilito entro il 15 novembre.

Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Decreto Omnibus, i diversi interventi sul lavoro

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell’Alitalia, alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell’esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.