Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

Assicurazione INAIL: estesa la polizza agli ex percettori RDC impegnati nei PUC 

Pubblicato il provvedimento per l’applicazione della copertura assicurativa agli ex percettori che partecipano ai Progetti utili alla collettività (D.M. 4 settembre 2023, n. 272).

Con il Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata estesa la polizza assicurativa dell’INAIL anche agli ex beneficiari della misura del Reddito di cittadinanza (RDC) impegnati nei Progetti utili alla Collettività (PUC).

In sostanza, il provvedimento individua tra le persone soggette all’assicurazione INAIL mediante l’applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, ai sensi dell’articolo 2 della Determina del Presidente dell’INAIL del 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Inoltre, rientrano nella citata copertura assicurativa anche i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che richiedano di partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). 

Si rammenta, infine, che i PUC sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività vengono svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

E.B.M.: previste borse di studio per il diploma di licenza media

A partire dal 1°settembre la possibilità di partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto, a partire dal 1°settembre, la possibilità per i figli dei dipendenti di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 400 Borse di Studio.
Possono partecipare coloro che abbiano conseguito il Diploma di Licenza Media Inferiore per l’anno scolastico 2022/2023 con votazione pari a 8, 9 e 10, con ISEE  inferiore o uguale a 30.000 euro.
Le borse di studio sono pari ad un valore complessivo di euro 160.000,00 euro l’importo unitario messo a disposizione è determinato in euro 400,00 euro.
La graduatoria viene stilata in base alla votazione più alta e, a parità di punteggio, all’ordine di arrivo delle domande.
Il richiedente deve presentare domanda tramite l’Area Riservata Lavoratore E.B.M. presentando la seguente documentazione:
– certificato di Diploma di Licenza Media Inferiore per l’a.s. 2022/2023,
– copia certificato ISEE (2022 o 2023),
– copia documento d’identità del figlio;
– copia codice fiscale del figlio;
– certificato di genitorialità.
Il termine per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2023.

Permessi Legge 104 e congedi assistenza familiare disabile grave: variazione dati domande

L’INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità che permette di variare i dati di una domanda già inserita (INPS, messaggi 7 settembre 2023, nn. 3141 e 3139). 

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda”.

 

I soggetti interessati, conseguentemente, avranno la possibilità di comunicare la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

I dati che si possono variare, ad esempio, sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

 

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

 

Permessi Legge n. 104/1992

 

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

 

La procedura può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende modificare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta.

 

Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

 

Al termine dell’inserimento delle informazioni, sia per la richiesta di rinuncia, sia per la nuova domanda trasmessa con i dati variati, verrà mostrato un riepilogo contenente i dati significativi della richiesta specifica effettuata.

 

Sia la richiesta di rinuncia sia la variazione dati potranno essere consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

 

In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

 

Congedi straordinari per assistenza familiare disabile grave

 

I soggetti interessati, autenticandosi con le note credenziali, possono raggiungere la nuova funzionalità dal portale istituzionale dell’INPS accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

 

Anche in questo caso, la richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta e, dunque, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

 

Tra le altre cose, l’utente dovrà indicare se, per il mese in corso, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare.

 

Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

 

– selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;

– indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni: la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda; se per il mese in corso, come detto, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;

– confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;

– presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”. L’acquisizione della nuova domanda sarà facilitata dalla procedura, che proporrà in modifica i dati della domanda che si intende variare, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

All’atto della conferma, entrambe le comunicazioni di rinuncia e variazione verranno protocollate singolarmente e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

 

La rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda di congedi straordinari”.

Ebinter Milano: al via le domande per la richiesta del contributo per la locazione

Dal 12 settembre è possibile inoltrare la domanda per accedere al sostegno per il canone di affitto 

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2023, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 29.000 euro. Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 12 settembre al 17 novembre 2023 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 12 gennaio 2024.