Ebtu Abruzzo: contributo per tasse universitarie per i lavoratori del turismo 

Fino al 30 settembre i lavoratori del turismo con ISEE inferiore a 35.000,00 euro potranno ricevere un contributo per tasse universitarie 

L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di 10.000,00 euro per erogare un contributo a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per le tasse universitarie. Beneficiari sono gli studenti lavoratori o dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo, che hanno figli frequentanti l’università, relativamente all’anno accademico 2022/2023.
E’ necessario che i lavoratori siano assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo e che abbiano un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 35.000,00 euro.
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro;
150,00 euro per richiedente con ISEE da 20.001,00 a 35.000,00 euro. 
Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse e tenuto conto della graduatoria.
Fino al 30 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda tramite:
– un indirizzo di posta PEC a ebtuabruzzo@pec.it
– raccomandata A/R
– raccomandata a mano.

Surroga nei diritti di credito: soggetto legittimato ad emettere nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di surroga nei diritti di credito, l’assicurato rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).

Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

 

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Ai sensi di tale articolo se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

 

Nell’ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’Agenzia ricorda che il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.

È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

 

Di qui la conclusione dell’Agenzia per cui, nell’ipotesi di surroga dell’assicuratore, dal punto di vista fiscale l’assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.

Privacy: il lavoratore deve poter accedere ai propri dati personali

Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’azienda di fornire quanto raccolto sul dipendente (Garante per la protezione dei dati personali, nota 11 settembre 2023).

L’accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, è un diritto del lavoratore. A stabilirlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Alle diverse istanze dell’interessato, l’azienda aveva infine risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni alle quali si chiedeva l’accesso.

Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione GPS, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Infine, l’Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.

Manageritalia: al via il Friday’s Manager

Il Friday’s Manager si focalizza sull’Assessment Manageriale, indispensabile per migliorare il proprio lavoro

La divisione di Manageritalia, XLabor, dedicata al mondo del lavoro, ha organizzato il Friday’s Manager, in programma il 22 settembre, dalle 12:00 alle 13:00, in modalità online, con focus sul mondo dell’assessment manageriale, al fine di capire meglio come avviene la selezione di un manager, fornendo tutte le informazioni necessarie e scoprendo, tramite i tool, quali sono i propri talenti e le aree di miglioramento. La metodologia dell’Assessment Center consente di conseguire diversi obiettivi, come la valutazione delle capacità organizzative di un collaboratore, tramite un processo di indagine volto ad individuare le sue competenze, conoscenze e capacità. Nella fattispecie, l’AC comporta una serie di prove grazie alle quali è possibile stimare, in un colloquio, una predittività intorno al 20%, che può aumentare fino all’80/85%. Per i manager in attività, invece, lo strumento dell’AC serve per mettersi alla prova e dare vita ad un processo di evoluzione personale e professionale. Potenziare le competenze è la chiave di volta per raggiungere il successo, spingendo i manager a porsi delle domande sul futuro, importare piani di sviluppo, affrontare i cambiamenti e aumentare il proprio bagaglio, avviando processi strategici in termini di Talent Management e Retention.

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): siglato il protocollo di rinnovo

 A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un’indennità di vacanza contrattuale 

In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.

 

Livello

Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 181,98 euro  90,99 euro 90,99 euro 363,95 euro
Quadro 117,48 euro  58,74 euro  58,74 euro 234,97 euro
A1 104,99 euro  52,49 euro 52,49 euro 209,97 euro
A2 93,49 euro  46,74 euro 46,74 euro 186,98 euro 
B1 83,99 euro 41,99 euro 41,99 euro 167,98 euro 
B2 73,99 euro  36,99 euro 36,99 euro 147,98 euro 
C1 66,99 euro 33,50 euro 33,50 euro 133,98 euro 
C2 61,49 euro  30,75 euro 30,75 euro 122,98 euro 
D1 54,99 euro 27,50 euro 27,50 euro 109,99 euro 
D2 49,99 euro 25,00 euro 25,00 euro 99,99 euro 
Operatore di Vendita di 1° Cat. 76,95 euro 38,48 euro 38,48 euro 153,90 euro 
Operatore di Vendita di 2° Cat. 67,79 euro  33,89 euro 33,89 euro 135,58 euro
Operatore di Vendita di 3° Cat.  61,38 euro  30,69 euro  30,69 euro 122,75 euro
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new) 49,19 euro 24,60 euro 24,60 euro  98,39 euro

Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.

Livello P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025
Dirigente  4.225,87 euro 4.136,85 euro 4.407,84 euro
Quadro 2.728,24 euro 2.786,99 euro 2.845,73 euro
A1 2.438,01 euro 2.490,50 euro 2.542,99 euro
A2 2.170,99 euro 2.217,73 euro 2.264,48 euro 
B1 1.950,40 euro 1.992,39 euro 2.034,39 euro
B2 1.718,21 euro 1.755,20 euro 1.792,20 euro
C1 1.555,68 euro 1.589,18 euro 1.622,67 euro
C2 1.427,97 euro 1.458,72 euro 1.489,46 euro
D1 1.277,05 euro 1.304,55 euro 1.332,05 euro
D2 1.160,95 euro 1.185,95 euro  1.210,95 euro
Op. Vendita di 1° Categoria 1.786,96 euro 1.825,44 euro 1.863,91 euro
Op. Vendita dì 2° Categoria 1.574,23 euro 1.608,12 euro 1.642,02 euro
Op. Vendita di 3° Categoria 1.425,32 euro 1.456,01 euro 1.486,69 euro
Op. Vendila di 4° Categoria 1.142,38 euro 1.166,97 euro 1.191,57 euro

In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
– per i dirigenti: 1.200,00 euro l’anno;
– per i quadri: 600,00 euro l’anno;
– per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l’anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un’indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all’indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Livello I.V.C. aprile 2023 I.V.C maggio 2023 I.V.C. giugno 2023 I.V.C. luglio 2023 I.V.C. agosto 2023 TOTALE I.V.C.
Dirigente 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 819,49 euro
Quadro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 529,07 euro
A1 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 472,79 euro
A2 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 421,00 euro
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat. 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 378,23 euro
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat. 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 333,20 euro 
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat. 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 301,68 euro 
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat. 55,38 euro  55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 276,92 euro
D1 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 247,65 euro
D2 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 225,14 euro