Applicazione della rivalutazione annuale degli importi del danno biologico

L’INAIL definisce l’ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l’anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).

Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.

 

Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

 

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 

Ratei di rendita

 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

 

Indennizzi in capitale

 

L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

 

Postumi, revisione e aggravamento 

 

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

 

L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

 

Fondo For.Te: finanziata l’attività formativa dei lavoratori cassintegrati del settore

Elargiti euro 10.738.768,00 per la formazione dei lavoratori di Aziende iscritte al Fondo

Il Fondo For.Te, Fondo Interprofessionale per la formazione continua cui possono prender parte i lavoratori del Settore Commercio e Terziario – Confcommercio, ha realizzato lo stanziamento di euro 10.738.768,00 per finanziare le attività formative poste in essere dalle Aziende iscritte al Fondo stesso per i lavoratori cassaintegrati.
Le attività formative coinvolte sono di tipo aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.
Le domande per poter accedere al finanziamento, devono esser presentate da tutte le Imprese iscritte al Fondo, direttamente allo sportello, dal giorno 4 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, mentre quelle titolari di un conto Individuale aziendale o di gruppo, possono tranquillamente trarre le risorse dal conto in essere.
Le quote dei finanziamenti sono erogati secondo la dimensione aziendale, non eccedendo l’ammontare di euro 100mila, euro 150mila in caso del piano formativo territoriale.
Le richieste di finanziamento devono essere seguite da un accordo sindacale di condivisione dei piani stessi da stilare secondo la procedura, ed i facsimile previsti, dal Protocollo di intesa sottoscritto il 22 giugno 2020 tra le parti costituenti il Fondo.
Le attività formative realizzate vengono poi approvate ed ammesse dal Fondo For.Te, nonché da un Nucleo Tecnico esterno sulla base dei criteri di valutazione riportati dall’Avviso Speciale 2/23. I piani per la formazione che hanno ottenuto il punteggio minimo di 750 punti su 1000 vengono finanziati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del For.Te, fino a concorrenza delle risorse elargite.
Da ultimo, si comunica che, gli esborsi approvati per l’attuazione delle attività formative, sono versate in un’unica soluzione e saldate alla chiusura delle attività previste dal piano stesso o in due o più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma 

Richiesti migliori tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione della formazione e un incremento dello stipendio oltre alla proposta di riduzione dell’orario a 36 ore 

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Dal punto di vista normativo, tra le richieste dei sindacati vi è un maggiore potere alle relazioni sindacali, attraverso il confronto sempre più partecipativo e migliori tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede, inoltre, di disciplinare il contrasto alla violenza di genere, alle molestie sessuali e al mobbing.In merito alla formazione, si propone l’introduzione all’aggiornamento delle abilità professionali di ogni dipendente, con un monte ore per ciascuno.
Dal punto di vista economico, richiesto, inoltre, un incremento salariale per il quadriennio pari al 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore, a parità di salario.
Secondo i sindacati è necessario rinnovare in tempi brevi il CCNL.

Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024

L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.

CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio: distanze di valutazione sul rinnovo contrattuale

Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale

Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l’argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.