Giornalisti autonomi: entro il 30 settembre la comunicazione dei redditi del 2022

I giornalisti che hanno svolto attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 devono trasmettere all’INPGI la comunicazione dei redditi percepiti al fine dell’attribuzione dell’anzianità contributiva (INPGI, circolare 7 settembre 2023, n. 7).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che, nell’anno 2022, abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

– libero-professionale con Partita IVA;

– come attività “occasionale”;

– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

– mediante cessione di diritto d’autore.

 

I soggetti interessati, previa autenticazione tramite SPID, effettueranno entro il 30 settembre 2023 la comunicazione dei redditi esclusivamente in via telematica accedendo al sito istituzionale dell’INPGI. In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre il predetto termine di scadenza, è previsto l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

 

La procedura online indicherà le mensilità di anzianità contributiva attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo (il cui versamento è facoltativo) necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.

 

L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

È comunque prevista la possibilità di richiedere, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il pagamento dilazionato in 3 rate mensili, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Il pagamento di quest’ultima rata, cadendo il 31 dicembre 2023 nella giornata di domenica, sarà considerato nei termini anche se effettuato il 2 gennaio 2024 (primo giorno feriale successivo) ma, in tal caso, l’importo versato – ai fini della deducibilità fiscale – non sarà attribuito all’anno 2023 ma attestato come versamento effettuato nel 2024.

 

La modalità prescelta (in unica soluzione o rateizzata) dovrà essere segnalata nella procedura di denuncia online, barrando con un flag l’apposita casella.

 

I giornalisti che svolgono l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, essendo gli adempimenti contributivi interamente a carico del committente: in questo caso, tuttavia, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

 

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2022. 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): con settembre la corresponsione della 2ª tranche di Una Tantum

Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.

 

 

Infortuni sul lavoro: la rivalutazione 2023 per i settori industria, navigazione e agricoltura

Dal 1° luglio è scattato l’aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L’INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l’Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall’INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

Detrazione IVA: serve corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica

Il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’IVA, che deve essere coerente con l’operazione sottostante (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 426).

L’articolo 168 della Direttiva IVA, trasfuso nell’articolo 19 del decreto IVA, dispone che il diritto a detrazione dell’imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l’IVA che ha versato, ma anche l‘IVA “dovuta”, riferita ad un debito tributario esigibile.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo previo pagamento dell’IVA stessa.

Per l’Agenzia delle entrate, dunque, tali principi valgono fintanto che c’è corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto, cui corrisponde l’IVA detraibile.

 

L’Agenzia ricorda che il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell’IVA è stato più volte affrontato nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata, laddove non sussista­ o non venga ripristinato con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica. 

Spetta all’emittente della fattura, quale soggetto passivo, versare l’IVA liquidata in fattura nel caso in cui non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi della specifica disciplina predisposta dallo Stato membro, per emendare gli errori concernenti la emissione o la indicazione dei dati riportati nella fattura.

Con il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare, si riconduce a regolarità il funzionamento del sistema IVA, consentendo l’applicazione della esatta imposta dovuta e il corretto esercizio del diritto a detrazione, da parte del destinatario della fattura emendata da errori.

 

Sempre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la Direttiva IVA circoscrive il diritto alla detrazione alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’IVA indebitamente versata a monte, per cui non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura.

Secondo la giurisprudenza, dunque, il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell’IVA indicata, in quanto l’imposta deve essere coerente con l’operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione.

Ciò vale, come nel caso di specie, anche qualora tale ripristino non fosse più possibile.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia:

– il credito IVA invocato dall’istante deriva da un debito non esigibile, in quanto dallo stesso mai pagato perché prontamente contestato per vie legali e in sede di contenzioso;

– il controvalore effettivo della prestazione di consulenza ricevuta è quello rideterminato per effetto dell’accordo transattivo­ e non anche quello documentato con le fatture oggetto di contestazione e mai saldate.

 

Pertanto, l’Agenzia è del parere che, al ricorrere dei relativi presupposti ossia che i servizi cui si riferiscono le fatture siano effettivamente inerenti l’attività d’impresa svolta dall’istante e afferenti a operazioni eseguite/da eseguire, nonché escluso qualunque intento fraudolento, l’istante potrà portare in detrazione la sola IVA derivante dall’accordo transattivo, in quanto imposta effettivamente dovuta.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in esame, non assumendo l’importo dell’IVA originariamente indicato nelle fatture emesse dal prestatore alcuna rilevanza fiscale, neppure la differenza tra tale importo e quello dell’IVA detraibile rileverà ai fini IRES e IRAP.