Crediti d’imposta imprese energivore: beneficio emerso in relazione a una fattura di conguaglio

Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese energivore, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2023, n. 429).

L’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, tra cui il credito relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023­ all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Il credito, dunque, è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario. 

Fondamentale è che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

L’Agenzia, con la circolare n. 25/2022, ha già avuto modo di chiarire le condizioni per l’utilizzo in compensazione di tali crediti: cioè che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata si potessero considerare sostenute nel predetto trimestre e che il loro sostenimento fosse documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Nel caso di specie, l’istante ha riferito di aver ricevuto­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022, pervenuta dopo il termine decadenziale per effettuarne la comunicazione.

Per poter fruire del credito, pertanto, l’Agenzia ha suggerito di provare l’esistenza del sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ e di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater.

In particolare, tale comunicazione potrà essere presentata:

– senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis;

– versando la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997.

 

Infine, in merito all’utilizzo in compensazione di tale credito, l’Agenzia ha ricordato che:

  • la comunicazione dovrà necessariamente precedere l’utilizzo del credito;

  • la comunicazione non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023 ;

  • il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà “6969”.

 

 

Fondo Fsba: aggiornata la piattaforma Sinaweb per gli iscritti al Fondo

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
– anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
– domande di sospensione Fsba;
– stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stata adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 28 luglio 2023).

Si tratta del Fondo istituito presso l’INPS dal D.M. n. 95440/2016 al fine di assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, allorquando la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta a una situazione di crisi del Gruppo.

 

Infatti, l’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo prevede che l’accesso alla prestazione è subordinato a una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

 

Il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 16 settembre 2023, dà attuazione all’accordo con cui è stata prevista la modifica della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. La modifica ha lo scopo di adeguare la durata e l’importo della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo, alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015.

 

Pertanto, l’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 95440/2016 è stato sostituito prevedendosi che l’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato è pari a quello previsto dal comma 5-bis dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Vengono fissati anche i limiti massimi di durata della prestazione dell’assegno in questione, distinguendosi tra causali ordinarie e straordinarie.

 

La durata massima, dunque, è:

 

a) per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane);

 

b) per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

 

Complessivamente, la durata massima non può comunque superare quella fissata dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero, 24 mesi in un quinquennio mobile).

 

Flussi, ancora possibile l’adesione al Protocollo per la semplificazione delle procedure

Alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno già aderito all’intesa (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 14 settembre 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che è ancora aperta l’adesione al Protocollo di intesa previsto dall’articolo 44, comma 5 del D.L. n. 73/2022 per la semplificazione delle procedure relative all’ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato

Nel comunicato in commento, pubblicato sul sito istituzionale, è anche descritta la modalità di adesione all’accordo che avviene attraverso l’invio di una specifica mail. In effetti, il Ministero, nello scorso agosto 2022, ha già sottoscritto l’intesa con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nel quadro di attuazione delle procedure semplificate, il Protocollo si inserisce insieme alle circolari pubblicate dal Ministero dell’Interno e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con riferimento agli ingressi previsti dal Decreto flussi per il 2021 e dal Decreto flussi per il 2022

In particolare, le associazioni firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. 

In pratica, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni, come indicato nella Circolare n. 3/2022 dell’INL. Resta ferma la possibilità, per l’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure, così come stabilito dall’articolo 44, comma 6 del D.L. 73/2022.

Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell’asseverazione di cui all’articolo 44, comma 2 del citato decreto unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sull’annualità 2021 e 2022 (come previsto dal medesimo articolo 44), nonché per il 2023, come stabilito dal D.L. 20/2023.

Infine, nell’ipotesi di sottoscrizione del Protocollo, trova applicazione l’articolo 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale “il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato”. Tali comunicazioni, in luogo delle richieste di nulla osta, potranno valere a partire dalle procedure del decreto flussi 2022. Il Protocollo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

CCNL Scuole Private Federterziario: siglato il rinnovo

Tra le novità nuovi minimi, un bonus per la nascita del figlio pari a 750,00 euro, una nuova disciplina per l’orario di lavoro, il periodo di prova e il preavviso 

Il 27 luglio è stato sottoscritto da Federterziario Scuola, Federterziario e Federterziario Nazionale Ugl, con l’assistenza tecnica dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro il CCNL applicabile al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia e asili nido.
Il CCNL decorre dal 1°settembre 2023 al 31 agosto 2026.
Tra le novità di maggior rilievo nuovi minimi a decorrere dal 1°settembre, così definiti.
Area prima:
1°livello 1.240,00 euro;
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro.
Area seconda:
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro;
6°livello 1.760,00 euro.
Area terza:
7°livello 1.780,00 euro;
8°livello 1.790,00 euro.
E’, inoltre, previsto un bonus pari a 750,00 euro da destinare alla mamma per ogni nascita avvenuta in costanza di rapporto di lavoro, attraverso la prestazione dell’ente Bilaterale Formasicuro Scuola.
Stabilito, inoltre, l’elemento distinto della retribuzione a carico del datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità in un importo pari a 30,00 euro.
Viene modificata la disciplina dell’orario di lavoro, così rimodulato:
– orario settimanale di 38 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti di scuola per docenti di scuola di infanzia, docenti addetti al pre e post scuola nella scuola dell’infanzia, coordinatori di scuola per infanzia, esperti linguistici e lettori lingua madre;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 35 ore per personale docente scuole primarie e insegnanti di sostegno;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti per enti di formazione professionale, docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le regioni in obbligo scolastico, docenti corsi IFTS, docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi liberi d’Arte e di cultura varia, docenti in Corsi di istruzione professionale; docenti In corsi di lingue; docenti in attività integrative scolastiche docenti di corsi a distanza virga docenti tecnico pratici docenti corsi individuali, docenti delle accademie; docenti in corsi di formazione insegnanti; docenti delle scuole superiori per Interpreti e traduttori; docenti dei corsi di specializzazione post-diploma; docenti in scuole e corsi post – secondari; docenti in Istituti para-universitari; docenti delle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica quindi docenti di università;
–  orario settimanale di 30 ore di lavoro estendibili in 35 ore pe docente scuole secondarie e modelli viventi.
Viene modificato anche la durata massima del periodo di prova:
– 1°e 2°livello 30 giorni;
– 3°livello 60 giorni;
– 4° e 5°livello 120 giorni;
– 6°, 7° e 8° 180 giorni.
Per quanto riguarda il preavviso, di seguito i nuovi termini.
Fino a 5 anni di servizio:
– 1° e 2°livello 30 giorni di calendario;
– 3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
– 5° e 6°livello 90 giorni di calendario;
– 7° e 8°livello 4 mesi di calendario.
Oltre 5 anni e fino a 10 anni:
–  1° e 2°livello 45 giorni di calendario;
–  3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
–  5° e 6°livello 120 giorni di calendario;
–  7° e 8°livello 150 giorni di calendario.