CCNL Dirigenti Catene Alberghiere: sottoscritto il rinnovo contrattuale

L’Accordo riguarda la parte economica e normativa e prevede aumenti retributivi e welfare aziendale

Il 12 settembre 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto per i Dirigenti dell’industria alberghiera che aderiscono all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’Accordo, sottoscritto da Manageritalia ed Aica, interessa sia la parte economica che normativa, con interventi su politiche attive e sull’aspetto normativo dei Fondi ed Enti contrattuali. Il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, si inserisce nel percorso tracciato nelle intese del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 e ne rappresenta, di fatto, la prosecuzione ed il completamento di un adeguamento contrattuale che consente ai Dirigenti di sopperire all’impennata dell’inflazione. I punti principali sui quali ci si è focalizzati sono:
– aumenti retributivi;
– welfare;

Nella fattispecie, per quel che riguarda l’aspetto retributivo compete, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento, entro luglio 2025, di un importo pari a 550,00 euro lordi mensili, che vengono così ripartiti:

200,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

200,00 euro mensili dal 1° settembre 2025.

I suddetti aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2019, in acconto o in anticipo sui futuri aumenti contrattuali e delle quali sia stato indicato espressamente l’assorbimento all’atto della concessione. Per quel che riguarda il welfare, invece, è stato stabilito che i datori di lavoro versino alla Piattaforma welfare dirigenti 1.000 euro annui, che possono essere spesi in beni e servizi di welfare. Per quel che concerne, invece, la previdenza complementare (Fondo Mario Negri), è stato stabilito che dal 1° gennaio 2024 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro, sia pari al 2,43% ; mentre, dal 1° gennaio 2025 al 2,47%; a fronte di un contributo del 2,39% dal 1° gennaio 2023.

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo 

Il contributo versato da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, costituendo il corrispettivo della prestazione di servizi (Agenzia delle entrate, risposta20 settembre 2023, n. 433).

Secondo la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, infatti, il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto e pertanto configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA.

La valutazione della natura di un contributo pubblico va effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante rappresenta la sua intenzione di stipulare con un Comune una Convenzione pluriennale avente a oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

Tale Convenzione trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione che, tra l’altro:

  1. qualifica la ciclovia turistica come infrastruttura di interesse pubblico, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico;

  2. ammette la possibilità di concedere per il triennio 2021­-2023, a valere sulle casse regionali, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura;

  3. dispone il vincolo all’uso pubblico delle infrastrutture relative alla ciclovia turistica che beneficiano del contributo regionale. Si tratta di un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la corresponsione di queste somme trovi la propria fonte giuridica nella stipulanda Convenzione e nel relativo provvedimento amministrativo deliberativo che ha preceduto l’affidamento in house della pista.

 

Nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

La controprestazione del Comune, dunque, consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.

Pertanto, l’Agenzia rinviene tra il Comune e l’istante un rapporto contrattuale, caratterizzato dall’obbligo dell’istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione della pista ciclopedonale e l’obbligo assunto dall’ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società.

Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ritiene che ciò giustifichi la presenza di un’erogazione non corrispettiva. Viceversa, la predeterminazione di sanzioni, parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

 

CCNL Rai: prorogato l’accordo sul lavoro agile

Prevista per i lavoratori del settore una proroga di ulteriori otto mesi fino al 31 maggio 2024 

In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Libersind-Confsal si sono incontrate in vista della scadenza della fase sperimentale di lavoro agile avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con I’accordo del 9 marzo 2022 e successivamente prorogata con l’accordo del 20 marzo 2023.
Le Parti hanno innanzitutto stabilito di prorogare di ulteriori otto mesi, dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024, la possibilità per i lavoratori di usufruire di nove giorni mensili di smart working. 
Rimane la possibilità di ulteriori giorni per i dipendenti che siano riconosciuti o assistano soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi delle previsioni dell’art. 3, co. 3 della Legge 104/1992.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, come previsto nei precedenti accordi, la formulazione “laddove l’altro genitore non
lavori già in modalità agile” è sostituita da “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”.
Pertanto, le Parti stabiliscono che entro il 1°ottobre si procederà alla formalizzazione degli accordi individuali e si riuniranno entro il 15 dicembre 2023 per valutare le eventuali modifiche del quadro normativo relativo ai c.d. “lavoratori fragili”.

Buono portuale, in G.U. la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta

Con decreto ministeriale è stata definita la procedura di erogazione dei contributi per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (D.M. 11 agosto 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023, il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato “buono portuale“. Si tratta del contributo destinato a coprire l’80% della spesa sostenuta dalle imprese del settore per la qualificazione del lavoro portuale nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. L’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 1, D.M. 11 agosto 2023).

Le attività finanziate

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività così individuate (articolo 1, comma 3):

– agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l’impresa richiedente, alla data della domanda (articolo 1, comma 3, lettera a);

– sviluppare modelli di organizzazione e di gestione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera b));

– incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera c).

Le modalità di richiesta

Le richieste per l’ottenimento delle 3 tipologie diverse di contributo sopra descritte devono essere comunque inviate via PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la specificazione di informazioni distinte per ogni categoria (articoli 3, 4 e 5).

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 6).

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, a conclusione dell’istruttoria – da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande – sulla base delle spese rendicontate che determinano l’importo da liquidare, fermi restando i limiti di spesa già citati.

I contributi sopra descritti sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all’impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse (articolo 10).

 

 

Enfea: al via la restituzione dei versamenti sospesi

Da ottobre a dicembre è possibile restituire le quote dei versamenti sospesi a causa degli eventi alluvionali

Confapi, in collaborazione con le Sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno disposto che, a partire da ottobre 2023 e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana possono restituire le quote dei versamenti sospesi all’Enfea, l’Ente bilaterale dedicato alle piccole e medie imprese, in un’unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei tre mesi. Le regioni interessate sono state colpite da eventi climatici. L’Ente comunica, inoltre, che restano attive le prestazioni straordinarie a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che hanno sede nelle regioni interessate dagli eventi climatici. Infatti, in data 7 giugno 2023, le Parti avevano convenuto di sospendere i contributi a carico delle imprese dei territori interessati dai fenomeni alluvionali. Inoltre, si era deciso di destinare 700.000 euro per i costi da sostenere per le prestazioni straordinarie, da prelevare dai fondi riserva di Enfea, a favore di chi ha subito danni alle proprie residenze pari al 50% delle spese documentate per rendere agibile la propria abitazione, fino ad un importo massimo di 800,00 euro; e per le imprese per il ripristino e l’agibilità delle attività aziendali, erogando un importo minimo dei costi sostenuti nella misura di 1.500 euro, con rimborso 20% delle spese documentate con un tetto massimo di 10.000 euro. Il Fondo Enfea di capienza massima di 700.000 euro.