Posizioni assicurative anomale: il progetto INPS per migliorare i flussi Uniemens

Concluso il Piano di Evoluzione dei Servizi 2023 per ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato dei lavoratori (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3396).

L’INPS ha reso noto che si è concluso il progetto con il quale viene attuato l’intervento per ridurre le anomalie e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori.

Si tratta del Piano di Evoluzione dei Servizi 2023, mediante il quale l’Istituto ha individuato tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla sistemazione della posizione assicurativa.

Al fine di raggiungere questo obiettivo e accrescere il valore generato per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, l’INPS ha previsto l’invio di apposite comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari delle posizioni anomale rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale.

Con frequenza periodica, saranno quindi inviate comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti. Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

Le comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”, facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto.

Come ulteriore misura proattiva nei confronti del datore di lavoro, nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG”, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica. Questa funzionalità fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket.

Il Cruscotto

In particolare, il Cruscotto fornisce in tempo reale un riepilogo dei datori di lavoro iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto, i quali potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per verificare:

– il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
– il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
– il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

CCNL Riscossione: sottoscritto l’Accordo per il Contributo Welfare 2023

Con la mensilità di ottobre, corrisposto ai dipendenti dell’Ente il premio welfare aziendale

A seguito dell’incontro svoltosi presso la sede direzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione lo scorso 27 settembre, è stato siglato tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, il Verbale di Accordo sul Welfare Aziendale da corrispondere a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
Difatti, in accordo con quanto previsto nel Verbale del 15 luglio 2014, con le competenze del mese di ottobre, viene erogato un Premio a titolo di Welfare Aziendale a tutti coloro hanno aderito entro e non oltre il mese di settembre.
Il contributo viene corrisposto sulla base del requisito esistente al momento dell’erogazione, ovverosia “status di figlio a carico”, ed in quanto tale, verificato dall’Ente stesso. Qualora all’atto delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse non risultare più a carico del lavoratore, il suddetto premio verrà recuperato.
In aggiunta, si specifica che, da un’indagine approfondita si è rilevato, che a fronte del montante invariato, gli importi spettanti alle varie fasce di età risultano superiori a quelli erogati nel precedente anno in quanto sono state presentate un numero minore di istanze.
Da ultimo, i Sindacati concludono comunicando che prossimamente verrà fissato un incontro sul telelavoro.

Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.

CCNL Portieri: proseguono le trattative

Oggetto dell’incontro sono bilateralità e parte economica 

Il 20 settembre è proseguito il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Le parti hanno, innanzitutto, ribadito la volontà di sottoscrivere il contratto entro la fine dell’anno e si sono confrontate al fine di affrontare due tematiche centrali, ovvero la bilateralità e la parte economica.
In merito agli aumenti, la parte datoriale si è dimostrata ancora reticente ad affrontare la questione in modo compiuto.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, i rappresentanti di Confedilizia hanno accolto la proposta delle organizzazioni sindacali sull’esigenza di promuovere una campagna informativa.
Infine si è discusso sulla videosorveglianza e sul ritiro di posta e pacchi, soprattutto sulla necessità di disciplinare le responsabilità connesse, i tempi per effettuare tale attività, la normativa in tema di privacy e i tempi di giacenza dei pacchi.
I prossimi incontri sono fissati per il 5 ottobre, il 7 e 23 novembre.

Disponibile la nuova domanda on line di NASpI e DIS-COLL

Nell’ambito del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, viene comunicata la disponibilità della nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3388). 

Al fine di diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione dell’indennità DIS-COLL e di NASpI, ove ne sussistano i requisiti, l’INPS annuncia l’evoluzione del servizio on line di presentazione della domanda.

 

In particolare, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione della nuova domanda, un’interfaccia molto semplice indirizzerà il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa, in modo tale da accompagnare l’utente a proporre l’istanza corretta.

 

Il soggetto interessato, dunque, in base all’ultima attività lavorativa, viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare.

 

In particolare, nella sezione “Prestazione”, ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a contratto di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca, la procedura propone la presentazione della domanda DIS-COLL.

 

Pertanto, accedendo al sito istituzionale e autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.