Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

CCNL Scuola Pubblica: trattative in corso per il rinnovo del comparto Istruzione e Ricerca

Presentate le principali tematiche dell’area Istruzione e Ricerca 2019-2021

Nei giorni scorsi si è svolto il confronto dell’Amministrazione con le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca al fine di presentare le principali tematiche per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 scaduto da quasi due anni.
Nel corso delle trattative, sono stati elencati i punti che, solo in parte, riprendono le proposte formulate in precedenza:
– poteri di delega del dirigente;
– indirizzi sulla valutazione dei dirigenti scolastici da definire nel nuovo sistema a cui auspicano le parti firmatarie;
– incentivazione dell’attività di formazione dei dirigenti scolastici;
– interventi sul codice disciplinare a tutela dei dirigenti scolastici;
– aggiornamento delle disposizioni degli incarichi aggiuntivi;
– revisione della struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero;
– regolamentazione del lavoro agile per la dirigenza scolastica;
– interventi di welfare contrattuale.
E’ stata però evidenziata l’assenza di alcune tematiche fondamentali per il dibattito, ossia:
– riconoscimento del diritto alla mobilità interregionale su tutte le sedi disponibili (100%) senza limiti e restrizioni e definizione della materia in sede contrattuale;
– definizione di criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non derogabili a livello regionale;
– definizione delle modalità di fruizione del diritto al riposo compensativo previsto dall’art. 15 del CCNL Area V 2002-2005;
– definizione delle modalità di rientro nel ruolo docente anche dopo il superamento dell’anno di prova;
– consolidamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici definite dal CCNI 1° agosto 2023.
Auspicando l’inserimento delle suddette nell’Atto di Indirizzo si attende nel più breve tempo possibile quanto necessario per avviare la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Certificazione Unica 2024: compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l’Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l’Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d’imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi per il quarto trimestre 2023

L’INPS rende noti i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione a decorrere dal 1° ottobre 2023 (INPS, messaggio 2 ottobre 2023, n. 3454).

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 85107/2023, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

 

L’INPS si occupa dei tassi d’interesse da applicare alle operazioni di cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre del 2023, alla luce dei tassi di cui sopra.

 

In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi medi da applicarsi nel suddetto periodo sono pari a 13,50 per importi fino a 15.000 euro e a 9,60 per importi superiori a 15.000 euro.

 

Conseguentemente, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano a seconda dell’età e dell’importo del prestito e sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età  Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni  9,81  7,83
60-64 10,61 8,63
65-69  11,41  9,43
70-74  12,11 10,13
75-79  12,91 10,93
Oltre 79 anni  20,8750  16,0000

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe e l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

 

L’INPS precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi utilizzati.

 

Questo comporta che, qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, viene impedita la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

 

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

Enfea: previsto un contributo per la nascita e l’utilizzo dei servizi all’infanzia

Dal 1°ottobre previsti per gli scritti fino a 500,00 euro di contributo per l’utilizzo di servizi all’infanzia e fino a 1.000 euro per la nascita del figlio 

L’Enfea, l’Ente Bilaterale dedicato alle imprese e ai lavoratori della PMI, prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di asilo nido (erogabile anche in presenza di bonus INPS) e di baby sitting
L’importo previsto è pari a 500,00 euro l’anno per figlio.
Per quanto riguarda il contributo asili nido è necessario presentare la seguente documentazione:
– attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
– copia del pagamento dell’ultima retta.
Per quanto riguarda il contributo di baby sitting, innanzitutto, è necessario che alla data di presentazione della domanda l’iscritto abbia un regolare rapporto di lavoro, anche part-time, da almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali ed è necessario presentare la seguente documentazione:
– copia della lettera di assunzione della collaboratrice/del collaboratore domestico;
– attestazione di versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata a partire dal 1°ottobre ed entro il 31 marzo.