CCNL Scuola: al via le domande per i permessi studio 2024

Entro il 15 novembre 2023, possibilità di richiedere la fruizione di 150 ore annuali di permessi studio

E’ previsto per il prossimo 15 novembre l’ultimo termine per la presentazione delle domande di fruizione di permessi retribuiti pari a 150 ore individuali e valido per il 2024, al fine di permettere la frequentazione di corsi di studio.
Possono accedere a tali permessi:
– il personale docente,
– il personale educativo,
– il personale Ata,
– gli insegnanti di religione cattolica,
sia impiegati full-time che part-time, iscritti a corsi di studio come laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione Cfu, abilitazioni, master, titoli post universitari.
La graduazione delle domande è delegata dal CCNL e dai Contratti Collettivi Integrativi Regionali che definiscono pure le quote orarie di permesso da assegnare in modo da esaurire il maggior numero di richieste.
Quanto previsto non preclude l’iscrizione alle Università Telematiche né a quelle presso Enti ed Organismi su piattaforme online, purché siano riconosciuti dal Ministero.
La percentuale di beneficiari dei permessi non può poi risultare superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale e, nell’ipotesi di trasferimento o assegnazione provvisoria presso un’altra provincia, l’interessato a cui sono stati già approvati i permessi, conserva la parte oraria residua fino al 31 dicembre, senza che ciò alteri il residuo disponibile nella nuova provincia.
Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, nonché le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, i quali possono prevedere clausole più estensive per il personale a tempo determinato come anche scadenze diverse al fine di consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche.
Da ultimo si specifica che, qualsiasi comunicazione viene pubblicata sui siti istituzionali.

Proroga secondo acconto delle imposte sui redditi: requisiti, beneficiari, esclusioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).

Il Decreto Anticipi, all’articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;

  • la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.

I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

 

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

– le persone fisiche non titolari di partita IVA;

– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.

 

La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del “tetto” dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Fondo Telemaco: da novembre con il Documento Anticipazioni novità per gli aderenti

Previsti interventi migliorativi tra cui: spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa e cessione del quinto 

Il Fondo Telemaco ha reso nota l’adozione delle variazioni del Documento sulle Anticipazioni, entrato in vigore il 1° novembre 2023, al fine di migliorare la consultazione da parte degli iscritti, con l’inserimento di alcune previsioni specifiche sulla base delle casistiche che vengono trattate. Tra le novità più importanti figurano: spese sanitarie; acquisto/costruzione prima casa; ristrutturazione prima casa; cessione del quinto dello stipendio; posizione individuale di soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno; documentazione non redatta in lingua italiana e reintegro delle anticipazioni. Per quanto riguarda le spese sanitarie è stato inserito il dettaglio concernente la tipologia di spese di viaggio che vengono considerate anticipabili. Per l’acquisto/costruzione della prima casa è stata inserita la possibilità di acquistarla all’asta, vedersi riconosciute le certificazioni notarili anziché il rogito completo; presentare la copia della domanda di accatastamento, in caso di acquisto della prima casa e in alternativa al certificato comunale di conclusione dei lavori; inserimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tra i documenti che attestano il regime di comunione dei beni tra coniugi. Per il Fondo relativo alla ristrutturazione della prima casa, l’erogazione avviene in misura proporzionale al valore della quota di proprietà intestata all’aderente o al figlio. Se l’immobile rientra nella comunione dei beni, il Fondo eroga l’anticipazione per il totale delle spese sostenute. È stata inserita la previsione dell’annullamento della pratica con evidenza che, qualora venga effettuata l’operazione di disinvestimento e di reinvestimento, il valore dell’importo e delle quote potrebbe non corrispondere a quello iniziale, essendo soggetto all’andamento della variazione della quota. Nei casi in cui ci siano di mezzo un minore, un interdetto, ecc. viene riconosciuta al notaio rogante la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private. Inoltre, è stata specificata in modo più completo la procedura sul reintegro delle anticipazioni.

Al via la rilevazione delle retribuzioni degli operai agricoli

L’INPS ha fornito le indicazioni per effettuare l’operazione di individuazione dei livelli salariali alla data del 30 ottobre 2023 al fine del reinserimento nell’AGO di diverse figure professionali del settore (INPS, circolare 8 novembre 2023, n. 90).

L’INPS ha comunicato ufficialmente le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per effettuare la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2023, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Infatti, sulla base di quanto disposto dalla normativa per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, le strutture territoriali dell’Istituto annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e articolo 7 della Legge n. 233/1990).

In particolare, la rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, , secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002.

Le indicazioni operative 

Il coordinamento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole strutture territoriali dell’INPS è affidato a ciascuna Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto. Queste direzioni, inoltre, devono verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

Le strutture territoriali sono invitate a dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale. Peraltro, l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 9 febbraio 2024. Pertanto, l’INPS suggerisce di contattare con immediatezza le otganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

La circolare in commento, infine, contiene anche le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

Fondo Fasa: novità sul sostegno maternità e paternità

Solo fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di sostegno sul sito del Fondo

Il Fondo Fasa, Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi, ha comunicato agli iscritti che, in applicazione del contratto collettivo dell’Industria Alimentare, viene garantito il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum tramite l’Ente Bilaterale di Settore (E.B.S.). La gestione delle richieste di sostegno sono affidate al suddetto Ente, ma fino al 31 dicembre 2023 resterà comunque possibile trasmettere le richieste tramite l’area riservata dell’iscritto presente nel sito del Fondo Fasa.
A breve sarà possibile effettuare la registrazione dell’iscritto sul sito di E.B.S., a seguito della quale si potranno trasmettere le domande per il sostegno della maternità e della paternità direttamente all’Ente. Il Fondo Fasa precisa inoltre che le modalità di registrazione ed accesso all’area riservata del sito E.B.S. saranno le medesime già in uso per il Fondo Fasa, con necessità di inserire nuovi username e password. Tutte le domande di sostegno alla maternità e paternità già inviate e quelle che saranno presentate tramite area riservata del Fondo FASA fino al 31 dicembre 2023, saranno gestite direttamente dall’Ente E.B.S., il quale provvederà alla valutazione delle richieste, al calcolo ed al pagamento dell’indennità.
Il Fondo ricorda infine che a partire dal 1° Gennaio 2024 non sarà più possibile utilizzare l’area riservata del Fondo Fasa per la presentazione delle domande a sostegno della maternità e paternità.