Rata di pensione dicembre 2023: conguaglio e somma aggiuntiva

L’INPS ha completato le attività per garantire il pagamento dell’anticipo relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 (INPS, 15 novembre 2023, n. 4050).

È arrivata la comunicazione che l’INPS ha terminato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre di quest’anno, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Le attività in questione sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo (articolo 70, comma 7, Legge n. 388/2000), nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023

L’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (articolo 24, comma 5 della Legge n. 41/1986, per l’anno 2022) venga anticipato al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. Il messaggio include anche i criteri della rivalutazione effettuata dall’Istituto.

Rata di dicembre 2023 e importo aggiuntivo

L’INPS informa anche che sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Invece, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (articolo 70, comma 7 Legge n. 388/2000) è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

In particolare, l’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Quindi, tale importo non spetta, tra le altre, alle prestazioni non qualificate come pensioni e alle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il trattamento minimo x 13 (11.074,83 euro); se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il trattamento minimo x 13 (22.149,66).

La quattordicesima

Infine, l’Istituto comunica, tra l’altro, che per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Riprende la trattativa tra le Parti incentrata sull’aumento retributivo

Il 14 novembre è ripresa la trattativa sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
La negoziazione si è incentrata sulle richieste dei sindacati per un maggiore aumento retributivo, rispetto a quello proposto nell’ultimo incontro da Federcasa pari al 2,5%, in quanto secondo questi ultimi irricevibile e distante dall’indice di inflazione cumulata degli ultimi tre anni pari al 16%.
Nell’incontro la delegazione di parte datoriale ha proposto un aumento sul tabellare complessivamente pari al 4,5%, non sufficiente secondo i sindacati.
Inoltre, è stata  proposta da Federcasa una produttività obbligatoria dell’1,5% per le aziende aderenti al contratto, secondo i sindacati tale ipotesi non garantisce l’incremento stipendiale strutturale definendo di fatto la creazione di divari e disuguaglianze tra lavoratori ugualmente inquadrati.
Il prossimo incontro è previsto per il 1°dicembre.

Trattamento fiscale contributo di malattia e bonus straordinario Covid-19 erogati dall’Ente Bilaterale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi corrisposti dall’Ente bilaterale una tantum e in misura fissa ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta, sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR, non trovando applicazione di conseguenza la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Agenzia delle entrate, risposta 15 novembre 2023, n. 462).

L’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce gli ”Enti bilaterali” quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;

  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro;

  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del TUIR i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi d’impresa;

f)  redditi diversi.

 

In particolare, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per Legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.

Al contrario le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In relazione, invece, all’erogazione una tantum, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un’indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, l’Agenzia ha chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Infine, relativamente ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, le Entrate hanno ribadito che essi sono soggetti a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR. 

 

Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante eroga:

  • un contributo per malattia di lunga durata;

  • un bonus straordinario Covid-19.

Tali contributi, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto.

Infortuni in occasione delle attività formative: istruzioni per le domande di accesso al Fondo

L’INAIL fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (INAIL, circolare 14 novembre 2023, n. 49).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il D.M. 25 settembre 2023, ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.

 

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

 

In particolare, si tratta degli infortuni:

 

– avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

– accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

 

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

 

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

 

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000 euro.

 

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

 

I soggetti interessati, in attesa del rilascio dell’apposito servizio online, potranno utilizzare il modulo allegato alla circolare in commento, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. 

 

Vengono poi ricordati i termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità e che sono i seguenti:

 

a) entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;

 

b) entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

 

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche l’indicazione del grado di parentela, i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario), i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

CCNL Dirigenti Magazzini Generali: a novembre la seconda tranche dell’Una Tantum

Con la retribuzione di novembre è prevista l’erogazione del restante importo di 500,00 euro a titolo di Una Tantum

Con l’accordo siglato il 31 maggio 2023 ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali.
Oltre agli aumenti retributivi, in vigore dal prossimo dicembre, è stato previsto ad integrale copertura periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, un importo “una tantum” di 1.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches:
– 500,00 euro con la retribuzione di luglio 2023;
500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula dell’accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.