CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: continuano le trattative per l’unificazione

Riprendono le trattative sulle relazioni sindacali e su maggiori diritti e tutele dei lavoratori 

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno incontrato la parte datoriale Anpas-Misericordie per l’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas relativamente al triennio 2020-2022.
La riapertura del tavolo è avvenuta a seguito della mobilitazione dei sindacati, successivamente al rifiuto dell’associazione datoriale a proseguire il confronto.
L’obiettivo dell’incontro è stato cercare anche di trovare un accordo sull’unificazione dei due contratti con il CCNL applicabile ai dipendenti del settore Croce Rossa.
Sono, pertanto, riprese le trattative in merito alla parte normativa sospesa e in particolar modo la discussione è stata incentrata su relazioni sindacali, sul mercato del lavoro e sui diritti e sulle tutele, con l’introduzione del pagamento del periodi di maternità al 100%.
E’ stata, inoltre, formulata una proposta su premialità, indennità di turno per lavoro ordinario e conferma della disciplina dell’elemento distinto della retribuzione del CCNL 2010-2012.
Per quanto riguarda la retribuzione, le parti sociali hanno ribadito la volontà di conformare i minimi dei due contratti a quello del CCNL Croce Rossa 2020-2022.
Il prossimo incontro è fissato al 18 dicembre.

Legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2023, n. 267, è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, con la quale il Governo viene delegato in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

La Legge n. 160/2023 definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche d’incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

Pertanto, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della suddetta delega, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese. Poi, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Nell’esercizio della delega il Governo provvede a:

  • razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell’acquacoltura e ferma restando l’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

  • armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “Codice degli incentivi”.

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell’autonomia programmatica delle regioni:

  1. ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all’occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell’accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l’aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno;

  2. concentrazione dell’offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico;

  3. programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale.

I Decreti legislativi, nel disciplinare la programmazione, devono favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali, individuandone le condizioni e le soluzioni di raccordo.

 

ln particolare, il Codice degli incentivi dovrà ricomprendere:

– i contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l’individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l’individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

– la revisione e l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione di incentivi alle imprese;

– il rafforzamento delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull’efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

– l’implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull’intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell’offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che persone con disabilità;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive: in vigore i nuovi minimi retributivi

Dal 1° novembre 2023 nuove retribuzioni per i dipendenti delle emittenti radiofoniche e televisive

In data 26 maggio 2022, Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, la Commissione Lavoro, Anica, Rna, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil-Com, hanno siglato il CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive, con decorrenza dal 26 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale applicata alle Aziende private che esercitano servizi radiotelevisivi multimediali, attività di messa in onda, produzione e commercializzazione di programmi, nonché attività di edizione, prevede al “Capitolo 9°-Trattamento economico, art. 46”, i minimi retributivi vigenti dal 1° novembre 2023 per entrambi i comparti, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Emittenti Radiofoniche

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
6 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
Quadro 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
5 1.336,14 520,49 10,33 1.866,96
4 1.099,24 515,45 10,33 1.625,02
3 938,70 513,10 10,33 1.462,13
2 792,49 509,71 10,33 1.312,53
1 662,27 506,96 10,33 1.179,56

Settore Emittenti Televisive

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
Quadro A 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
8 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
Quadro B 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
7 1.650,74 529,77 10,33 2.190,84
6 1.574,76 528,62 10,33 2.113,71
5 1.451,00 525,80 10,33 1.987,13
4 1.220,05 520,57 10,33 1.750,95
3 1.018,31 516,08 10,33 1.544,72
2 895,57 513,16 10,33 1.419,06
1 771,79 510,61 10,33 1.292,73

Redditi da lavoro autonomo conseguiti dai pensionati, la dichiarazione 2023

Entro il 30 novembre 2023 i pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono presentare la dichiarazione reddituale riferita a tali redditi conseguiti nell’anno 2022 (INPS, messaggio 15 novembre 2023, n. 4043).

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato introdotto dalla disposizione contenuta nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503/1992 che prevede, altresì, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

 

Alcuni soggetti, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale in quanto per gli stessi non si applica il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

 

In particolare, si tratta delle seguenti categorie:

– titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– titolari di pensione di vecchiaia.

– titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

– titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;

– titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

L’INPS precisa che i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui sopra, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.829,94 euro.

 

I redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private sono interamente cumulabili con i trattamenti pensionistici per cui, i pensionati che li avessero percepiti nell’anno 2022, non sono tenuti all’obbligo di dichiarazione reddituale.

 

Analogamente, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione, così come tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

 

Devono invece effettuare la dichiarazione a preventivo per l’anno 2023, i titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo.

 

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

 

Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi in questione, l’INPS rende noto che il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, può accedere al servizio on line RED Semplificato disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” e, nel successivo pannello, scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l’anno 2022).

 

I cittadini in possesso di SPID, CNS o CIE potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale

 

L’INPS ricorda anche che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione consistente nel versamento all’Ente previdenziale di appartenenza di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, somma che sarà prelevata sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

 

 

CCNL Allevatori Zootecnici: con il rinnovo contrattuale in arrivo aumenti retributivi

Il rinnovo introduce novità sul piano economico e normativo  

Le Sigle Sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Aia hanno reso noto il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2022, per le lavoratici ed i lavoratori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Molte le novità introdotte. Sul piano economico è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 del 5,5% e la rivalutazione degli scatti di anzianità complessivamente pari a 3,4%. Sul piano normativo, invece, sono stati introdotti: aggiornamenti sulla regolazione dei contrati a tempo determinato e del tempo parziale; istituzione della Banca Ore; rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con il coinvolgimento delle strutture nazionali.