Assidai: nuovo portale online per i manager che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo

Fino al 30 novembre 2023 è possibile comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario

Assidai, Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, ha informato i manager, quadri e consulenti, che è stata inviata specifica comunicazione relativa al Rinnovo 2024 a tutti coloro che sono iscritti ai Piani Sanitari Individuali e ai Piani Sanitari Familiari. In contemporanea ha comunicato che è online il nuovo portale Assidai dedicato ai manager, quadri e alle alte professionalità che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di emanazione Federmanager, che si prende cura dei dirigenti e delle loro famiglie nei momenti più delicati della loro vita da oltre 30 anni.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di leggere con attenzione la comunicazione, sono stati differiti al 30 novembre 2023 i termini per comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario o per richieste di informazioni relative alla propria iscrizione.
I Piani Sanitari Assidai dedicati alle persone sono vari; la scelta di uno piuttosto che l’altro risiede prima di tutto in quelle che sono le esigenze e le necessità di ogni singola persona e della propria famiglia. Si precisa che le prestazioni per la non autosufficienza (Long Term Care) sono incluse in tutti i Piani Sanitari senza alcun contributo aggiuntivo.

CCNL Scuole Materne Fism: con il mese di dicembre, erogato il welfare contrattuale

Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore

Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all’art. 45 denominato “Welfare contrattuale”, che per l’anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Istituto non può essere maggiore dell’importo di 200,00 euro per l’anno corrente.

 

 

Elenchi delegati alle vendite e mediatori familiari: imposta di bollo e tassa concessioni governative

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall’articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell’articolo 179­ter delle disposizioni per l’attuazione del 
c.p.c., prevedendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all’aggiornamento.

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell’esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.

Piattaforma OMNIA IS: rilascio nuovi report

Nell’ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l’INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

–       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

–       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

– Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.