Supporto per la Formazione e il Lavoro: le nuove funzionalità per le APL

Illustrate le modifiche alla piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4271).

L’INPS ha comunicato il rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (APL) per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ampliando la visibilità cross dei dati delle diverse filiali e che introducono nuovi strumenti di supporto che facilitano l’interazione tra operatore e piattaforma. Ulteriore obiettivo è quello di consentire il tracciamento dei feedback su colloqui intercorsi con il candidato, fino all’assunzione.

Le nuove funzionalità

Utenza Master – gestione centralizzata: consente a un utente “master” la possibilità di creare utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” hanno la facoltà di visualizzare dati cross-filiale relativamente alle filiali per cui risultano essere abilitati dai sistemi ANPAL, ovvero:

– lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.
 Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono decidere, all’accesso in piattaforma, se operare per cross-filiale oppure per singola filiale.

Strumenti di facilitazione per la ricerca e selezione di nominativi ed export su excel: consente all’operatore APL l’applicazione di ordinamenti/filtri/campi di ricerca nella sezione Cittadini (ad esempio Età massima/minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave), quindi di esportare la lista in file excel; consente al cittadino la possibilità di esportare in formato PDF il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): questa funzionalità consente di visualizzare gli esiti dei colloqui od altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”, utile anche per verificare l’efficacia delle offerte di lavoro pubblicate dalle APL e, quindi, della piattaforma SIISL nel complesso. Questa funzionalità, che viene mantenuta sul sistema, senza essere propagata ad altri sistemi, è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di “Comunicazione rifiuto dell’offerta” che invece è trasmessa agli altri sistemi e deve essere utilizzata per consentire la corretta gestione della misura SFL.

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “super” di un report giornaliero cross-filiale contenente una sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: possibilità per l’operatore “super” di configurare le APL che possono essere selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD (attualmente sedi associate all’operatore in ANPAL). Tale funzionalità è utile per le APL con più filiali ravvicinate su territorio metropolitano, per distribuire i carichi di lavoro ed evitare in tal modo uno sbilanciamento tra filiali.

L’INPS, inoltre, prevede che nei prossimi giorni saranno rilasciate ulteriori funzionalità.

Decreto Proroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, che introduce misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

La Legge n. 170/2023, in sede di conversione del Decreto Proroghe, ha introdotto alcune novità al testo originario e ha portato alla conferma di molte misure già previste.

 

Tra le misure confermate e che diventano definitive si sottolineano:

  • all’articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40000 euro annui;

  • all’articolo 4, la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento della relativa imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;

  • all’articolo 6, comma 1, il differimento al 30 novembre 2024 del termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS del Modello Redditi PF 2022 dei forfettari;

  • all’articolo 7, l’anticipo al 16 novembre 2023, dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

 La Legge di conversione, inoltre, reca con sé novità, tra le quali:

  • l’inserimento dell’articolo 1-bis, intitolato “ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative“, il quale stabilisce che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del D.L. n. 152/1991, in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni;

  • la sostituzione dell’articolo 2, denominato “proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività“. Pertanto, all’articolo 1, commi 134 e 135, della Legge n. 197/2022, le parole “30 giugno 2023” sono state sostituite dal “15 novembre 2023” e il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, è stato abrogato.

  • l’inserimento dell’articolo 3-bis, in merito al differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento “speciale”, il quale stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la stessa data;

  • all’articolo 6-quater, l’estensione ai contratti di finanziamento stipulati dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 della possibilità di completare il programma di investimento entro 18 mesi (art. 1, co. 415, Legge n. 197/2022).

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Sportello Unico INPS Invalidità Civile: rilasciata la prima versione

Il nuovo portale è stato progettato per creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per questa platea di cittadini (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4193).

L’INPS ha comunicato di aver rilasciato una prima versione del Portale della Disabilità, denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile” realizzato nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Attraverso il Portale dedicato, il cittadino può accedere e seguire gli sviluppi dell’iter avviato per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché dei benefici di cui alla legge n. 68/1999 e alla Legge n. 104/1992.

La nuova piattaforma, fruibile da desktop, smartphone e tablet, è accessibile da parte dell’utente dal sito istituzionale dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “Portale della Disabilità” e selezionando tra i risultati il servizio dedicato. L’accesso al Portale avviene attraverso la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Coloro che siano impossibilitati ad accedere al Portale in autonomia possono delegare un’altra persona di propria fiducia. 

Le possibilità offerte dal nuovo portale

L’interessato, che ha presentato una domanda di prestazione, può visualizzare il certificato medico introduttivo, nonché conoscere il luogo, la data e l’orario di visita, se la stessa è stata già programmata; nel caso di una domanda definita – almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario – è possibile visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall’INPS. Infatti, per ogni domanda è presente la cronologia dei vari stadi all’esito dello svolgimento dell’istruttoria, in modo che il cittadino possa conoscere gli esiti delle varie fasi dell’iter sanitario-amministrativo, incluse quelle già definite e quelle ancora da istruire o da completare.

Inoltre, è possibile trasmettere, tramite il Portale della Disabilità, la documentazione medica in possesso del cittadino in caso di domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria, qualora lo stesso voglia aderire all’iter previsto all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020. Tale disposizione consente alle Commissioni mediche dell’INPS di redigere verbali anche solo agli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria venga considerata sufficiente per una valutazione obiettiva ed esaustiva.

La consultazione del giudizio medico-legale e del verbale sanitario sul Portale della Disabilità risponde all’esigenza di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni. La presenza del giudizio medico-legale sul Portale non modifica i termini e le modalità di presentazione del ricorso giudiziario ai fini dell’eventuale contestazione dell’esito dell’accertamento sanitario.

Nel Portale sono anche presenti avvisi e scadenze relativamente a domande di prima istanza, di revisione e dell’indennità di frequenza; mentre, all’interno della sezione “Comunicazioni“, possono essere visualizzate le note inviate dall’Istituto all’utente via e-mail.

Nella sezione “Pagamenti e cedolini” è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità civile, cecità e sordità.

Nel messaggio in commento, infine, l’INPS ha annunciato che saranno prossimamente disponibili ulteriori servizi e funzionalità utili al cittadino.