Sanifonds Trentino: possibilità di adesione al Fondo fino al 15 dicembre 2023

Per aderire a Sanifonds Trentino è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro

Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario integrativo Metalmeccanici, ha comunicato ai i lavoratori metalmeccanici trentini che fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile scegliere se aderire al Fondo integrativo o rimanere invece iscritti al Fondo nazionale. L’adesione è volontaria e, in caso di adesione, il lavoratore sarà coperto per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2024.
In merito alle modalità di adesione, è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro. 
La finalità istitutiva di Sanifonds è garantire ai propri iscritti prestazioni sanitarie integrative del sistema sanitario pubblico. L’iscrizione del lavoratore al Fondo viene effettuata dal datore di lavoro in applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.
Sanifonds precisa inoltre che i dipendenti che hanno già aderito a Sanifonds non devono compilare nuovamente il modulo. L’iscrizione continuerà ad essere gestita dalla propria azienda. 

Aggiornato il modello RAP per la registrazione in modalità telematica degli atti privati

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 novembre 2023, n. 414541).

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni.

In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

 

Secondo quanto stabilito, in presenza di determinate condizioni, alla registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

Con la nuova versione del modello di richiesta è stata anche data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, il quale risulta uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Inoltre, con il provvedimento, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nella richiesta di registrazione dei contratti di comodato e dei contratti preliminari di compravendita, nonché dei dati riguardanti il versamento delle imposte di registro e di bollo.

 

La presentazione telematica del modello aggiornato potrà avvenire a partire dal 6 dicembre 2023 e, per agevolare la compilazione e l’invio, nell’applicativo web l’Agenzia ha anche introdotto nuove funzionalità che ne facilitano la navigazione e l’usabilità.

 

Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici: slitta il termine di invio dell’Uniemens

Entro il 7 dicembre 2023 dovranno essere trasmessi i flussi Uniemens di competenza di ottobre 2023 relativamente ai collaboratori sportivi, compresi quelli che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale, e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati a svolgere attività retribuita nell’ambito dello sport (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268).

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a prestare la attività retribuita nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro (per i quali si applica lo stesso regime dei volontari), i compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive e il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

 

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

 

Con il precedente messaggio n. 4012/2023, l’INPS aveva comunicato che, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, relativamente ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione poteva essere effettuato entro il 30 novembre 2023 “contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens”.

 

Ebbene, in parziale rettifica a quanto sopra, nel nuovo messaggio in oggetto l’Istituto rende nota la proroga del termine del 30 novembre al 7 dicembre 2023 ma solo per quanto riguarda l’adempimento connesso all’invio dell’Uniemens e non al versamento dei contributi che, invece, rimane fissato al 30 novembre 2023.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata alla scadenza in argomento, per i compensi effettivamente erogati alle descritte categorie di lavoratori nel periodo di competenza di “ottobre 2023” la trasmissione dei flussi Uniemens può essere effettuata entro il 7 dicembre 2023.

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): con dicembre prestazioni welfare ai lavoratori

Corrisposti strumenti di welfare aziendale entro il 31 dicembre 

Il 22 settembre 2023, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal hanno sottoscritto il CCNL Commercio (Anpit-Cisal), applicato ai dipendenti dei settori del commercio.
La disciplina collettiva contrattuale, prevede all’art. 210 denominato “Welfare Contrattuale, importi e condizioni” l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di prestazioni welfare da parte delle aziende di comparto a favore dei propri dipendenti, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Dal 2023
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tali prestazioni sono elargite al personale in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito di queste, secondo le modalità definite dalle imprese. Per la corresponsione, la frazione di mese che supera i 14 giorni viene considerata come mese intero.
Gli importi di cui trattasi si intendono distinti e non assorbibili ad altri servizi welfare versati dalle aziende e sostitutivi del Premio di Risultato, considerandoli quindi aggiunti agli altri servizi già presenti.
Coloro a cui è destinato il welfare aziendale sono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento o dal tipo di contratto di lavoro subordinato se a tempo indeterminato o determinato, oppure se a tempo pieno o part-time, purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori che prestano attività in modalità agile. E’ inoltre compreso il personale in astensione obbligatoria o in congedo parentale, mentre invece vengono esclusi i tirocinanti, gli stagisti ed i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali servizi sono indirizzati sia al lavoratore che al proprio nucleo familiare nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, fermo restando che la destinazione del welfare è scelta dal dipendente interessato tra una delle esemplificazioni previste.
I valori del welfare comprendono eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’azienda. Di conseguenza, in caso di un futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, questa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti nessuna variazione di costo.
Altresì non sono né divisibili o frazionabili, né rimborsabili e né cedibili, salvo la possibilità di destinarli alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.
La loro fruizione deve avvenire entro 12 mesi dalla messa a disposizione al fine di evitare il superamento dei limiti di utilizzo previsti dalla legge.
Per questo, previo accordi di secondo livello, decorso il termine, non si può più beneficiare di questi, non percependo pertanto, alcun rimborso né tardiva prestazione sostitutiva.

CCNL Cuoio e Pelli Industria: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di dicembre minimi aggiornati
Con l’ipotesi di rinnovo del 25 maggio 2023 sono stati indicati nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la retribuzione di dicembre 2023 per le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende i…