CCNL Enti Lirici: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Aumento retributivo, Una Tantum, welfare, trasferimento quota aziendale, ultrattività dei contratti integrativi tra i punti salienti

Il 30 novembre 2023 è stata sottoscritta tra Anfols, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Slc-Cgil, l’Ipotesi di rinnovo del CCNL Enti Lirici.
Tale ipotesi prevede innanzitutto un aumento economico del 4% sui minimi retributivi riferito agli anni 2019-2021; l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum riferita al periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021, a cui possono accedere anche i lavoratori assunti a tempo determinato purché in forza alla data di stipula del CCNL, o che abbiano svolto almeno 115 giorni anche non consecutivi nel 2023, o ancora 100 giornate complessive anche non consecutive negli anni 2019-2021 valide ai fini contributivi. Tale emolumento viene corrisposto in ragione dell’anzianità di servizio maturata tra il 1° gennaio 2019 e 31 dicembre 2021, mentre non viene considerata l’aspettativa non retribuita. Inoltre, l’Una Tantum tiene conto della prestazione lavorativa resa in modalità full-time o a tempo parziale e calcolata pro quota in ragione dell’orario di lavoro prestato.
Viene poi erogato un contributo welfare del valore di 250,00 euro a titolo sperimentale e nel 2023, a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in forza alla data di sottoscrizione del CCNL e che abbiano altresì svolto 115 giorni lavorativi validi ai fini contributivi. Il welfare viene aggiunto ad eventuali benefits già riconosciuti.
Si precisa anche che, sempre alla data di validità della disciplina contrattuale collettiva, viene trasferito un ammontare pari a 150,00 euro a titolo di quota aziendale da aggiungere al minimo tabellare e riparametrata al livello 3B dell’Area Tecnica.
Definita inoltre l’ultrattività operativa dei contratti integrativi aziendali in essere sino alla ridefinizione della parte economica e normativa del CCNL.
L’ipotesi di rinnovo, per esser validata definitivamente, deve esser tuttavia sottoposta all’approvazione del personale facente parte delle 12 Fondazioni Lirico Sinfoniche ed al vaglio del Mef e della Corte dei Conti.
Da ultimo le OO.SS. fanno comunque sapere di esser soddisfatte del risultato fino ad ora raggiunto, auspicando il giusto riconoscimento del valore delle figure professionali di comparto.

Al via l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023).

È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.Lgs. n. 175/2023). La misura che ha il fine di sostenere economicamente i  lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024.

Potranno richiedere l’indennità in questione anche i lavoratori autonomi, compresi  quelli con rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo  2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.  182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto  del Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del  settore  dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che ne possiedano i requisiti.

I requisiti

L’articolo 2 del decreto in commento prevede che l’indennità di discontinuità venga riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tra i requisiti richiesti vi è un reddito ai  fini IRPEF, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e aver maturato, nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai  fini  del  calcolo delle  giornate  non  si   computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di  indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennità della NASpI nel medesimo anno.

Inoltre, è necessario avere nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, un reddito da lavoro  derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative relative al settore dello spettacolo.

La misura

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le  giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,  nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con  aliquota  pari  all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del  lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

La domanda va rivolta all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L’Istituto procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione.

Incumulabilità

L’indennità in argomento non è cumulabile con riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l’ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS  anche  in  deroga,  le  prestazioni  di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l’assegno ordinario di invalidità.

Il pregresso

Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con  riferimento  ai  requisiti maturati nell’anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno  civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le  giornate  coperte  da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro  titolo ed
è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato.

 

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

CCNL Calzature – Industria: presentata la piattaforma

Tra le richieste dei sindacati l’aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, l’incremento del fondo sanitario, dell’elemento di garanzia retributiva e la riduzione dell’orario di lavoro 

Lo scorso 30 novembre la delegazione di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature. A livello economico, tra le richieste principali vi è quella dell’aumento economico per il triennio 2024-2026 di un importo pari a 260,00 euro lordi al 3°livello da riparametrare. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, si  richiede un aumento di 3,00 euro per ogni dipendente iscritto al fondo integrativo sanitario Sanimoda  e pertanto la quota dovrebbe aumentare da 12,00 euro a 15,00 euro oltre ad altri 2,00 euro per l’introduzione della prestazione della LTC (non autosufficienza), invece per quanto riguarda il fondo previdenziale integrativo Previmoda è stato chiesto l’aumento del contributo a carico delle aziende.
Sulla contrattazione di  secondo livello si vorrebbe incrementare l’elemento di garanzia retributiva (per le aziende che non praticano la contrattazione di secondo livello)  da 300,00 euro annui a 500,00 euro annui, modificandolo in elemento perequativo.
Dal punto di vista normativo, i sindacati richiedono la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, un miglioramento delle condizioni sulla flessibilità e sul part-time volontario, oltre a una disciplina all’interno del contratto sul lavoro agile.
Per quanto riguarda il tema della malattia, si richiede una maggiore salvaguardia per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita e malattie degenerative si chiede. Nello specifico, una maggiore salvaguardia contrattuale, l’aumento del trattamento economico e dei termini per la conservazione del posto di lavoro per le malattie lunghe; l’introduzione di un permesso specifico per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale.

Frontalieri, accordo Italia-Svizzera sul telelavoro

Firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra i due Paesi risalente al 23 dicembre 2020 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 novembre 2023).

L’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. L’intesa prevede dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza con l’Accordo sui frontalieri, la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro

In sostanza, il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre scorso. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Nello stesso tempo, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.