MIMIT: nuove disposizioni sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”

In merito alla Nuova Sabatini, il Ministero delle imprese e del made in italy ha pubblicato la circolare 11 dicembre 2023, n. 50031, con la quale si interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del MIMIT, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La Legge di bilancio 2020 ha poi previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Con la circolare del 6 dicembre 2022, n. 410823, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green ed ha individuato le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo.

Tale circolare ha previsto, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

 

Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1 luglio 2023, ha poi modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso.

Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315, rientrano tra gli investimenti agevolabili:

  • gli investimenti in attività materiali e immateriali relative alla creazione di un nuovo stabilimento;

  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

  • il cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi

  • interessati dall’investimento nello stabilimento;

  • l’acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento:- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;

  • – da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

  • – che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;

La circolare dell’Agenzia ha, inoltre, modificato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022. 

CCNL Consorzi Agrari: rinnovata la disciplina contrattuale

Aumenti retributivi, aumento indennità di cassa e di funzione, potenziamento del welfare, Tfr anticipato, sicurezza sul lavoro e smart working tra le novità

Sottoscritto il giorno 12 dicembre 2023 tra Fai, Flai, Uila e Assocap, il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari, applicato al personale dipendente di consorzi agrari ed ai lavoratori delle società di capitali partecipate dei consorzi agrari, con decorrenza 2024-2027.
Quanto disposto dalla disciplina contrattuale è volto a tutelare prima di tutto le retribuzioni dei lavoratori, andando poi a rafforzare i diritti e le tutele poste in essere.
Partendo dalla parte economica, è previsto un aumento di 190,00 euro al livello 3, corrisposto in quattro tranche: la prima con decorrenza da gennaio 2024 pari a 50,00, la seconda di 50,00 euro da gennaio 2025, la terza pari a 45,00 euro da gennaio 2026 ed infine la quarta di 45,00 euro dal 1° gennaio 2027.
Altresì, è stato determinato l’incremento nella misura del 10% dell’indennità di cassa e di ognuna delle tre fasce concernenti l’indennità di funzione.
Per quanto riguarda il welfare, si assiste ad un suo potenziamento di 4 ore di permesso retribuito per i lavoratori, al fine di poter assistere i propri genitori anziani e i familiari affetti da gravi patologie, nonché 4 ore di permesso retribuito per la malattia di un figlio fino a tre anni di età.
In merito alla riduzione dell’orario lavorativo, il lavoratore può fruire di 8 ore di permesso per frequentare corsi di formazione su materie attinenti alle proprie mansioni.
In tema di salute e sicurezza, si è concordato di organizzare la giornata per la sicurezza del lavoro, ed inoltre, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) possono ricevere tutte le informazioni necessarie sull’esito di ispezioni realizzate nei consorzi e, rispetto all’aggiornamento del Dvr, possono offrire la collaborazione con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie produttive.
In aggiunta, viene garantita una polizza assicurativa per la responsabilità civile al personale con funzione di preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’anticipazione del Tfr, questa può esser effettuata anche in caso di calamità per la prima casa ed estinzione o riduzione del mutuo per la prima casa.
Da ultimo, è stato realizzato un accordo quadro per contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ed altresì un accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Eventi alluvionali del 1° maggio: le istruzioni per la proroga dei versamenti al 11 dicembre 2023

Arrivano le indicazioni per l’applicazione delle disposizione del D.L. n. 132/2023 (INAIL, nota 7 dicembre 2023, n. 12460).

L’INAIL ha comunicato la proroga della ripresa dei versamenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.  Facendo seguito alla circolare n. 33/2023 e alla nota n. 8216/2023, l’Istituto segnala che grazie all’articolo 3, comma 2 quater della Legge n. 170/2023 di conversione del D.L. n. 132/2023, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

L’INAIL rammenta che  secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023 e che hanno provveduto a effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.

 

Fondo Fasda: previsti anche per il 2024 i Piani Sanitari dedicati ai familiari

Sarà possibile pagare il contributo dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024

Anche per l’anno 2024, il Fondo Fasda, Fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali, offre la possibilità di proteggere i familiari. L’offerta prevede due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di 450,00 euro;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di 150,00 euro.
E’ possibile pagare pagare il contributo, tramite carta di credito o bonifico bancario, dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. La copertura sanitaria per i familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per aderire all’iniziativa o rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare è necessario accedere all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA. Si precisa che l’iscrizione in questione deve riguardare l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 saranno accolte solo previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Il Fondo comunica inoltre che in relazione al Piano sanitario Familiari per “Coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”, nell’Area Ortopedia e Traumatologia gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artrodesi non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma esclusivamente tramite il SSN con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro.