Dichiarazione integrativa per garantire l’effettività del diritto alla detrazione IVA

È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).

L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;

  • formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto IVA.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, ­il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

 

Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l’istante ha riversato all’erario l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l’imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.

Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ”tempestivamente” il diritto alla detrazione, resta possibile ”integrare” l’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

Al via le domande di Assegno di inclusione

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105). 

A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

 

In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

 

In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

 

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

 

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

 

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

 

La valutazione multidimensionale consente:

 

1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;

2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;

3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

 

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

 

– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

 

– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

 

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

 

La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.

CCNL Terziario (Confcommercio): mancato accordo sul rinnovo

Nonostante i numerosi incontri, le Parti Sociali non hanno raggiunto l’intesa per questioni legate a fattori economici

A seguito deIl’incontro del 7 dicembre, finalizzato all’espletamento del tentativo preventivo di conciliazione, Confcommercio si è dichiarata disponibile a riprendere il negoziato per il rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, scaduto a dicembre 2019 e ha convocato, insieme a Confesercenti, le Segreterie Generali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil per un “incontro unitario” il 14 dicembre.
A tal proposito, le Segreterie Generali hanno inviato a Confcommercio e Confesercenti una nota unitaria, con la quale hanno espresso la volontà di riprendere il negoziato, a condizione di un aumento salariale, così come previsto dagli indici relativi all’inflazione.
Confcommercio, invece, ha richiesto interventi, in cambio di un incremento salariale, su istituti importanti quali permessi retribuiti, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e flessibilità oraria. Secondo i sindacati, la richiesta delle Confederazioni  viene ritenuta come volontà di non procedere ad un reale e compiuto confronto sul rinnovo, invece secondo Confcommercio non vengono sacrificati alcuni diritti per avere in cambio un incremento retributivo dovuto.
A seguito di tali contrasti, i sindacati ritengono che sia necessario procedere con lo sciopero del 22 dicembre in quanto viene ritenuto inammissibile non rinnovare da quattro anni un contratto di un settore così rilevante e applicato ad una cerchia così ampia di lavoratori.

Decreto Anticipi dopo la conversione in Legge: le novità fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:

– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

– modifiche alle percentuali di copertura;

– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

Assegno di inclusione: requisiti e modalità di richiesta

Pubblicato sulla G.U. del 16 dicembre 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare (D.M. 13 dicembre 2023).

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto in oggetto, riepiloga quali sono i soggetti destinatari del beneficio e i requisiti per accedervi, per poi illustrare le modalità per richiederlo.

 

Soggetti beneficiari

 

L’assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

1) con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

2) minorenne;

3) con almeno sessanta anni di età;

4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:

 

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

 

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;

 

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;

 

d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

 

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

 

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;

 

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

 

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

 

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

 

Requisiti

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

 

In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).

 

Richiesta del beneficio economico

 

L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.

 

La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane.