Trattamento fiscale del contributo di partecipazione a corso per esame abilitazione consulente finanziario

In merito al contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di tali somme corrisposte ai partecipanti (Agenzia delle entrate, risposta 9 gennaio 2024, n. 3).

L’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che vengano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

 

Al riguardo, nella circolare del MEF 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che il primo elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante e che, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

Nella circolare del MEF è stato, inoltre, precisato che:

  • per la nozione di ”borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;

  • relativamente agli assegni, premi o sussidi ”per fini di studio o di addestramento professionale”, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.

Anche l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 95/E/2022, ha già avuto modo di evidenziare che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento.

Al riguardo l’Agenzia afferma che rientrano tra le borse di studio anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

 

In relazione al caso di specie, nel quale una Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l’accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l’erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso, l’Agenzia ritiene che tale contributo rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, tenuto conto che l’istante ha corrisposto un “contributo allo studio” riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge), poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge di stabilità 2015.

 

CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

Gli ammortizzatori sociali per il 2024

Fornito il quadro riepilogativo delle disposizioni in materia stabilite dalla nuova Legge di bilancio (INPS, circolare 5 gennaio 2024, n. 4).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024. Tra le misure in questione si segnalano l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro tra i quali quelli per le imprese con rilevanza economica strategica, il congedo parentale, ecc.

ISCRO

Con i commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Questi limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

I trattamenti per le aree di crisi industriale complessa

I commi 175 e 176 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 riconoscono un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento di CIGS – originariamente introdotto dall’articolo 42 del D.L., n. 75/2023 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

L’INPS rammenta, inoltre, che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il congedo parentale

L’articolo 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 ha introdotto anche un’importante novità in materia di congedo parentale. La disposizione, infatti, novellando l’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare in commento include anche la descrizione di ulteriori misure contenute nella Legge di bilancio 2024 quali l’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare, le misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico, gli altri provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (settore dei call center, aree di crisi industriale complessa, per cessazione di attività, accordi di transizione occupazionale, Gruppo Ilva, ecc.).

 

Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

I nuovi importi delle indennità antitubercolari per il 2024

L’INPS rende noto l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 3).

L’INPS indica gli importi da corrispondere nel 2024 per le indennità antitubercolari che, come noto, sono connessi alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

 

In conseguenza di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al  7,3% dal D.M. del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono aggiornati come segue:

 

  1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38

L’aggiornamento, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 1088/1970). In ogni caso, l’INPS precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata recependo i nuovi importi per il 2023 e il 2024.