CIPL Edilizia – Industria Pesaro: definito l’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’EVR per gli impiegati e operai del Settore, con decorrenza da gennaio 2024

Il 6 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra Ance Pesaro Urbino, assistita da Confindustria Pesaro Urbino e Feneal-Uil Marche, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce gli importi da erogare ad operai e impiegati del settore edile.
Innanzitutto, le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR abbiano registrato un andamento positivo e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL al 1° marzo 2022.
E’ specificato che, nel caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa eroga l’EVR nella misura del 65%.

IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA

LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
7 75,79 euro 75,79 euro 49,26 euro
6 68,21 euro 68,21 euro 44,34 euro
5 56,84 euro 56,84 euro 36,95 euro
4 53,05 euro 53,05 euro 34,48 euro
3 49,26 euro 49,26 euro 32,02 euro
2 44,34 euro 44,34 euro 28,82 euro
1 37,89 euro 37,89 euro 24,63 euro

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA

LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
4 0,30666 euro 0,30666 euro 0,19933 euro
3 0,28475 euro 0,28475 euro 0,18509 euro
2 0,25628 euro 0,25628 euro 0,16658 euro
1 0,21900 euro 0,21900 euro 0,14235 euro

 

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente: Agenzia delle dogane e contraddittorio preventivo

Nel quadro delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia delle dogane fornisce chiarimenti sul principio del contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale (Agenzia delle dogane, circolare 17 gennaio 2024, n. 2).

Con le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha inteso prevedere un più specifico e distinto obbligo al contraddittorio amministrativo introducendo l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, disponendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza di tale termine.

 

Contestualmente è stato abrogato il comma 7 dell’articolo 12 della Legge n. 212/2000 e conseguentemente la norma di interesse per l’attività doganale laddove era previsto che per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990, con riguardo alle operazioni di “revisioni di accertamento” dispone che dopo il rilascio al contribuente di copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato possa comunicare, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, osservazioni e richieste che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di accertamento.

 

A differenza di quanto previsto in precedenza dall’abrogato comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

In merito, tuttavia, l’Agenzia delle dogane evidenzia che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica.

Tali norme unionali, dunque, prevalgono sulla disciplina nazionale.

 

Pertanto, qualora in fase di sdoganamento l’Ufficio intenda modificare in peius i dati comunicati dal dichiarante, trattandosi di una decisione sfavorevole a quest’ultimo è necessario garantire il contraddittorio. A tale fine, gli Uffici saranno tenuti a fornire all’operatore economico un termine pari a 30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste.

Tale termine è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa. 

 

In caso, poi, di controlli successivi all’accertamento della dichiarazione doganale, le Dogane ritengono che, pur essendo venuto meno il dettato del vigente articolo 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, permanga l’obbligo dell’Ufficio doganale di concedere a quest’ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 come previsto dall’art. 6-bis, dello Statuto) dalla consegna o dall’avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.

CCNL Funzioni Centrali: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Campo di applicazione, ordinamento professionale, malattia ed incrementi del Fondo risorse decentrate i punti focali dell’ipotesi

In data 17 gennaio 2024, dopo l’incontro tenutosi tra Aran, OO.SS. e Confederazioni sindacali rappresentative del settore Funzioni Centrali, è stata siglata l’ipotesi della sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022.
Le novità previste dall’ipotesi concernono l’ambito di applicazione, l’oggetto e gli effetti; l’ordinamento professionale; l’istituto della malattia ed infine gli incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a tempo indeterminato nelle sedi estere.
Per quanto concerne l’ambito applicativo del contratto, le disposizioni in essere si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari, nonché negli istituti italiani di cultura all’estero, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo a quello di stipula salvo ciò che viene diversamente esposto. E’ stato inoltre specificato che, la sottoscrizione dell’ipotesi in questione, non determina effetti sull’individuazione dei soggetti che esercitano le relazioni sindacali nelle sedi lavorative.
Relativamente al personale a cui è riferita la disciplina contrattuale, per l’ordinamento professionale continua ad applicarsi quanto predisposto dall’accordo del 12 aprile 2001.
Circa la malattia invece, l’ipotesi prevede la corresponsione al personale dell’intera retribuzione per i primi 120 giorni di assenza.
Da ultimo, per quel che riguarda il Fondo risorse decentrate dedicato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle sedi estere, questo viene incrementato in luogo dei benefici economici corrisposti solamente al personale dei ministeri e non ai primi, come riportato di seguito:
209,00 euro per l’anno 2019;
423,00 euro per l’anno 2020;
1.005,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Al centro del dibattito proposte migliorative su contratti a termine, periodo di prova e preavviso

Le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso nota la riunione con le associazioni datoriali di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani al fine di proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i primi testi di modifica del contratto sulle proposte avanzate sia dalle parti sindacali che datoriali.
Per quanto concerne le richieste della parte datoriale, sono state proposte modifiche inerenti a: periodo di prova (art.28); contratti a tempo determinato (art.69); preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 103). Quelle avanzate dai sindacali si concentrano su: contrasto alla violenza di genere e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art.84), con la previsione di introdurre 3 mesi di aspettativa da aggiungere ai periodi retribuiti, come previsto dalla normativa di legge; conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile-moda (art. 97), con un prolungamento del periodo per malattie oncologiche; sistema informativo, relazioni sindacali, osservatorio e comitato di indirizzo strategico (art.8); un nuovo articolo sulle Unioni Civili, con l’estensione della normativa del contratto e la regolamentazione del lavoro agile.

Per i sindacati, il tiro da correggere è sulla proposta di stagionalità per le Pulitintolavanderie, con la specifica dell’ambito e del periodo in cui si possono usufruire i contratti a termine; e sulla previsione di periodi retribuiti in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa per i congedi per le vittime di violenza di genere. Avanzata anche la richiesta di estendere il periodo di comporto su tutti i settori previsti dal CCNL. Invece, per il comparto della concia, all’interno dell’area contrattuale dell’artigianato, sta proseguendo il lavoro della commissione per analizzare le problematiche riguardanti la disciplina. Il prossimo incontro per proseguire il confronto tra sindacati e associazioni datoriali è stato calendarizzato per il 20 febbraio 2024.