CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: sottoscritto il contratto in via definitiva

Previste novità economiche e normative nel rinnovo del contratto per il triennio 2019/2021

Dopo la preintesa di settembre e l’ok degli organi di controllo, nella giornata di ieri 23 gennaio 2024, Aran ed i sindacati rappresentativi hanno sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 134.600 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. 
Dal punto di vista normativo, nel nuovo testo contrattuale sono stati definiti i principali istituti contrattuali, la maggior parte dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. Nello specifico, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva che consuntiva, nonché sulle materie di confronto (aziendale e regionale). In merito all’orario di lavoro, viene introdotto per la prima volta nel dettato normativo contrattuale una nuova regolamentazione dell’eventuale impegno orario eccedente le 38 settimanali, tenuto conto delle ore di formazione e aggiornamento del professionista. Sono stati poi riscritti alcuni articoli contrattuali, in particolare il periodo di prova, le sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Sono state poi ampliate alcune tutele, ad esempio quelle riguardanti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze, sia giornaliere che orarie.
Tra le novità di rilievo si segnalano l’inclusione della disciplina del lavoro agile e da remoto, l’assunzione di dirigenti specializzandi a tempo determinato ai sensi della L. n. 145/2018, definendo gli istituti contrattuali a loro applicabili e dettagliate norme contrattuali.
Dal punto di vista economico, il rinnovo riconosce incrementi a regime del 4.5%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di circa di 288,00 euro al mese, distribuito in maggior parte sulla componente fondamentale del trattamento economico. A questi vanno sommate risorse individuate da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio le risorse per l’esclusività e quelle relative all’art. 1, co. 435 e 435-bis, L. 205/2017. 
Introdotte due nuove indennità, ossia quella di specificità sanitaria, per i profili diversi da quello medico e veterinario, finalizzata al progressivo allineamento alla indennità già in godimento per medici e veterinari, e quella di pronto soccorso, per tutti i dirigenti che operano presso i servizi di pronto soccorso al fine di riconoscere il maggior disagio provato dal personale operante in tali servizi. Sono stati infine incrementati i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, l’indennità di direzione di struttura complessa, la clausola di garanzia e l’indennità UPG.
La sottoscrizione definitiva del Contratto della Dirigenza medica, affermano le OO.SS. di settore, è un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del servizio sanitario nazionale.

Aggiornamento del modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie

L’Agenzia delle entrate ha disposto delle modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) approvato con provvedimento del 15 dicembre 2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275).

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

 

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato, poi, approvato il modello FTT per la dichiarazione della suddetta imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

 

A seguito dell’articolo 28, comma 3-bis, D.L. 27 n. 4/2022, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 241/1997, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello FTT finora utilizzato.

 

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, nella nuova modulistica è stato previsto nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Al contempo sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

 

Il modello, nella versione aggiornata, sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituirà il precedente a partire dal 25 gennaio 2024.

La trasmissione telematica potrà, poi, essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT” sempre a partire dalla stessa data.

Fondo SOLIMARE: la disciplina dell’adeguamento

L’INPS illustra le modalità di adeguamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, in ordine alle novità relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione, nonché alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo (INPS, circolare 23 gennaio 2024, n. 16).

Il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 ha apportato modifiche al decreto interministeriale n. 90401/2015, istitutivo del Fondo SOLIMARE.

 

Per esempio, al fine di adeguare la normativa di riferimento a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, relativamente all’obbligo di ricomprendere nell’ambito delle tutele garantite dal Fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, l’articolo 2 del decreto istitutivo è stato integralmente sostituito. Pertanto, alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, “tutte le imprese armatoriali”, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.I. 8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS né al relativo obbligo contributivo.

 

Beneficiari dell’assegno di integrazione salariale e misura della prestazione

 

Nella platea dei soggetti beneficiari sono ricompresi, dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, sia il personale marittimo, sia quello non marittimo, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

 

La misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

 

Inoltre, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso, fermo restando che, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

 

Il meccanismo del “tetto aziendale”

 

In base al meccanismo del cosiddetto tetto aziendale (articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, come modificato dal decreto interministeriale del 17 maggio 2017, n. 99295), si prevede che l’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione richiesta, sia determinato in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a fare data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

 

Al fine di non penalizzare i datori di lavoro ora ricompresi nell’ambito di applicazione del Fondo che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, per i quali l’obbligo di contribuzione al Fondo sorge solo dalla data di entrata in vigore del decreto, e per garantire l’erogazione della prestazione in ordine alla durata e alla misura per tutti i beneficiari, al menzionato comma 3 è stata introdotta dal D.I. 8 agosto 2023 una disposizione transitoria che prevede un’applicazione graduale del meccanismo del tetto aziendale per questa tipologia di datori di lavoro per i primi 5 anni di iscrizione al Fondo. In particolare, il dettato del novellato articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, non prevede alcun limite per le prestazioni erogate nel 2023 e, di conseguenza, per l’anno 2023 le istanze di assegno di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.I. 8 agosto 2023, da parte dei datori di lavoro interessati, saranno istruite senza effettuare la verifica del predetto requisito.

 

Per gli anni successivi, in base alla modifica apportata, verrà applicato il limite del tetto aziendale secondo i seguenti parametri: 10 volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024; 8 volte nell’anno 2025; 7 volte nell’anno 2026; 6 volte nell’anno 2027 e 5 volte nell’anno 2028.

 

Durata e domanda

 

La nuova disciplina del Fondo, nel richiamare la norma generale, riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, includendo anche la fattispecie del contratto di solidarietà, precedentemente non contemplata.

 

La singola domanda di prestazione per una causale straordinaria non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, in accordo ai limiti previsti dalla norma per le causali relative alla riorganizzazione aziendale e al contratto di solidarietà.

 

Le singole istanze con causale ordinaria possono riguardare invece, di volta in volta, periodi di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile di riferimento.

 

ART. 11 Causali ordinarie ART. 12 Durata garantita dal Fondo
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
Situazioni temporanee di mercato
ART. 21 Causali straordinarie ART. 22 Durata garantita dal Fondo
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile
Crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione
Contratto di solidarietà 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

Le domande di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata.

 

Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l’irricevibilità della stessa. Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione; pertanto, in caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

Pensionati residenti all’estero: detrazioni per carichi di famiglia anno 2024

I pensionati residenti all’estero, per poter mantenere le detrazioni per carichi di famiglia di cui hanno fruito nel 2023 anche nell’anno di imposta 2024, devono presentare la domanda di applicazione annuale entro il 12 febbraio 2024 (INPS, messaggio 18 gennaio 2024, n. 245).

I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, sono tenuti a presentare annualmente all’INPS, nella qualità di sostituto di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza dei seguenti requisiti:

 

a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

c) di non godere nel Paese di residenza, e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;

d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 ann

 

Nel caso di eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell’anno fiscale, gli interessati hanno l’obbligo di comunicarlo con tempestività all’INPS al verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale.

 

Relativamente all’anno d’imposta 2024, i pensionati interessati aventi i requisiti necessari, al fine di consentire all’INPS di applicare le detrazioni per carichi di famiglia, devono inoltrare la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso una delle modalità di seguito elencate:

 

direttamente, accedendo al servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale al percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Utilizza il servizio”;

 

avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”. 

 

L’INPS informa che, per coloro che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024.

 

In caso di mancato rispetto del predetto termine, si procederà, con effetto dal rateo in pagamento nella mensilità di aprile 2024, per tutte le gestioni dell’INPS: alla revoca delle detrazioni di cui trattasi; all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico; al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti.  

 

Qualora, in seguito alla revoca operata, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l’applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

CCNL Recapito Telegrammi: da febbraio previsti nuovi aumenti

Dal 1° febbraio prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali 

L’Ipotesi del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’organizzazione datoriale Fise-Are e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte-Uil ha previsto per i lavoratori dipendenti delle imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali la prima tranche degli aumenti dal 1° febbraio 2024.
Di seguito gli aumenti e i relativi importi:

Livelli Prima tranche dal 1° Febbraio 2024
1 52,17 euro
2 45,65 euro
3-S 39,13 euro
3 36,00 euro
4 33,39 euro
5-S 30,00 euro 
5 28,70 euro
6 26,09 euro
Livelli Retribuzione base dal 1° Febbraio 2024
1 2.050,59 euro
2 1.854,59 euro
3-S 1.660,86 euro
3 1.567,29 euro
4 1.489,68 euro
5-S 1.389,70 euro
5 1.351,06 euro
6 1.272,96 euro

Le prossime tranches di aumenti sono previste:
– dal 1° settembre 2024;
– dal 1° Luglio 2025;
– dal 1° Giugno 2026.