Esonero contributivo lavoratrici madri: le indicazioni per gli adempimenti

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L’Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi

 

Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 

Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.

Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT). 

Gestori di piattaforme digitali: prorogato il termine per la comunicazione dati

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga del termine per adempiere allo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale, relative all’anno 2023, a carico dei gestori delle piattaforme online (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva “DAC 7”) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671, sono state poi definite le modalità e i termini entro cui i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione
devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

 

A seguito di segnalazione da parte di diversi gestori di piattaforma, sia residenti sia non residenti, in merito a difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui termini all’interno del punto 7 del predetto provvedimento del 20 novembre 2023.

 

Pertanto, il termine per comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all’anno 2023, inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

 

Oltre a tale proroga, è stata anche resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Trattamenti di integrazione salariale: aggiornati gli importi massimi

L’INPS riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

In considerazione di quanto sopra, nella circolare in oggetto l’INPS ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale).

 

Vengono indicati, tra gli altri, gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

 

L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%, è di 1.392,89 euro (importo lordo) e di 1.311,56 euro (importo netto).

 

Questo importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge n. 549/1995, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali con importi che saranno pari a: 1.671,48 euro (lordo) e 1.573,86 euro (netto).

 

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

 

Nel caso della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Valgono la medesima retribuzione e lo stesso limite massimo anche per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

Per tale indennità da liquidare nel 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a 1321,53 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000 euro (articolo 1, comma 144, lettera d), Legge n. 213/2023).

 

Secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Legge di bilancio 2024, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno in corso non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l’importo di 800 euro.

 

CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024

Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria

EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria

EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46