Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

Ebit Lazio: erogato il contributo attività sportive 2024

Corrisposto il contributo a tutti i lavoratori di aziende aderenti alla Bilateralità

Ebit Lazio, Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio, comunica ai dipendenti delle aziende sue aderenti, che entro il 15 aprile 2024, vi è la possibilità di inoltrare la domanda per accedere al contributo relativo alle spese sostenute per le attività sportive e motorie svolte dai medesimi o dai figli a carico. Tale contributo è contenuto nel pacchetto “servizi welfare” creato appositamente dall’Ente nei loro confronti. A tal proposito Ebit comunica che, le domande devono essere realizzate accedendo al Sistema di Gestione Servizi (Dkb/Ebtl) e che, qualora già in possesso, si può accedere mediante le relative credenziali e a nome dell’iscritto alla Bilateralità.
Dopodiché accedendo alla sezione “Rimborso attività sportive” si può avere l’opportunità di compilare ed inviare la domanda allegando tutti i documenti appositi.
Se la richiesta contributiva entra in graduatoria, il contributo viene liquidato sino a concorrenza della spesa realmente sopportata e certificata, con un massimo di 150,00 euro fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.
Da ultimo si specifica che, per ulteriori dettagli sui beneficiari del contributo, sui parametri per potervi accedere e quanto ancora non indicato, si invita a leggere attentamente il regolamento servizi welfare.

Conversione Milleproroghe: le principali proroghe fiscali

Entra in vigore oggi 29 febbraio 2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Di seguito una sintesi delle principali proroghe fiscali.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L’articolo 3, al comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.

 

L’articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

 

Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili anche agli enti del Terzo settore) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

 

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

 

L’articolo 3, comma 12-duodecies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

 

L’articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

 

L’articolo 3-bis, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

 

L’articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l’incremento di 2 milioni delle risorse previste per il c.d. “bonus psicologo“, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

 

All’articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

L’articolo 13, comma 3-bis, infine, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro per lo 0%;

  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;

  • oltre 15.000 euro, al 100%.

CCNL Istruzione e ricerca: quarto incontro all’Aran

Positivo l’incontro per l’integrità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Con il prossimo incontro prevista la chiusura delle trattative

Con il quarto incontro tenutosi all’Aran, la Flc-Cgil ha reso noto l’esito positivo del meeting per la trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Con la bozza inviata dall’Agenzia alle organizzazioni sindacali in vista dell’incontro erano state effettuate le modifiche rispetto al testo precedente che riguardano:
– l’inserimento tra le materie oggetto di sola informazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e della costruzione dei Fondi per il salario accessorio, per la dirigenza scolastica FUN;
– innalzamento della percentuale riservata alla mobilità territoriale;
– ripristino della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici all’estero.
Nel corso del meeting, le OO.SS. hanno espresso piena soddisfazione per la modifica introdotta circa la retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero. Invece, è stata indicata come insufficiente la proposta per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Con l’occasione è stata ribadita la possibilità di modificare l’art. 9 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 e di prevedere la totale liberalizzazione della mobilità interregionale da effettuare sul 100% dei posti disponibili. 
Con l’occasione, sono stati ribaditi i punti già precedentemente esposti negli incontri precedenti che vertevano sull’introduzione degli importi della retribuzione di posizione di parte variabile; l’eliminazione dell’automatismo del passaggio al licenziamento in caso di recidiva ad una sospensione dal servizio previsto nel Codice disciplinare; la definizione della modalità di restituzione al ruolo docente; la definizione delle modalità di gestione dei riposi compensativi: la modifica dell’art. 19 che riguarda i compensi che spettano per gli incarichi aggiuntivi per la realizzazione di progetti con specifici finanziamenti, che è finalizzata all’eliminazione del versamento della quota del 20% nei fondi regionali. 
Con il prossimo incontro, calendarizzato per il 13 marzo, si prospetta la possibilità di chiudere le trattative. 

La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.